Art. 44. 
                         Controllo sanitario 
  1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale  al  rumore
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso  di  mezzi  individuali  di
protezione, sono sottoposti a controllo sanitario. 
  2. Detto controllo comprende: 
    a) una visita medica preventiva,  integrata  da  un  esame  della
funzione  uditiva  eseguita  nell'osservanza  dei  criteri  riportati
nell'allegato VII, per accertare l'assenza  di  controindicazioni  al
lavoro  specifico  ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'   dei
lavoratori; 
    b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione
uditiva, per  controllare  lo  stato  di  salute  dei  lavoratori  ed
esprimere il giudizio di idoneita'. Esse devono tenere  conto,  oltre
che dell'esposizione, anche della sensibilita' acustica  individuale.
La prima di tali visite e' effettuata  non  oltre  un  anno  dopo  la
visita preventiva. 
  3. La frequenza delle visite successive  e'  stabilita  dal  medico
competente. Gli intervalli non possono essere  comunque  superiori  a
due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana  personale  non
supera 90 dBA e  ad  un  anno  nei  casi  di  esposizione  quotidiana
personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 43 e 47. 
  4.  Il  controllo  sanitario  e'  esteso  ai  lavoratori   la   cui
esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80  dBA  e  85  dBA
qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta  e  il  medico
competente ne confermi l'opportunita', anche al fine  di  individuare
eventuali effetti extrauditivi. 
  5. Il datore  di  lavoro,  in  conformita'  al  parere  del  medico
competente,  adotta  misure  preventive  e  protettive  per   singoli
lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali  misure
possono  comprendere   la   riduzione   dell'esposizione   quotidiana
personale  del  lavoratore,  conseguita  mediante  opportune   misure
organizzative. 
  6. Contro  le  misure  adottate  nei  loro  riguardi  i  lavoratori
interessati dalle disposizioni di cui al comma  5  possono  inoltrare
ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per
iscritto il datore di lavoro. 
  7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.