Art. 17. 
                       (Soggetti beneficiari) 
 
1. I consorzi e le societa' consortili  costituiti,  anche  in  forma
cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra  tali  imprese  e
piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche  in  forma
cooperativa, aventi lo scoppo di fornire servizi,  anche  nell'ambito
del terziario avanzato,  diretti  a  promuovere  lo  sviluppo,  anche
tecnologico,   e   la   realizzazione   della    produzione,    della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate,  sono
ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24. 
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i  consorzi
e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di  beni
e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della  legge  8  agosto
1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili  costituiti
dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente
articolo. 
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i  consorzi  e
le societa' consortili, anche in forma  cooperativa,  ai  quali  alla
data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese  industriali  con
non piu'  di  trecento  dipendenti,  fermo  il  limite  del  capitale
investito indicato nell'articolo 1, in  misura  non  superiore  a  un
sesto del numero complessivo delle imprese consorziate. 
 
          Nota all'art. 17:
          - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 443/1985
          (legge-quadro per l'artigianato):
          "Art.  6  (Consorzi  societa' consortili e associazioni tra
          imprese artigiane). - I consorzi e le societa'  consortili,
          anche  in  forma  di  cooperativa,  costituiti  tra imprese
          artigiane sono iscritti in separata  sezione  dell'albo  di
          cui al precedente articolo 5.
          Ai  consorzi  ed  alle  societa' consortili, anche in forma
          cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono
          estese le agevolazioni previste per le  imprese  artigiane,
          purche'  le  stesse  siano  esclusivamente  riservate  alla
          gestione  degli   organismi   sopra   citati   e   purche',
          cumulandosi  eventualmente con analoghi interventi previsti
          da leggi statali  finalizzati  al  sostegno  dell'attivita'
          consortile,  non  si superino globalmente i limiti previsti
          dalle stesse leggi statali.
          In  conformita'   agli   indirizzi   della   programmazione
          regionale,  le  regioni  possono  disporre  agevolazioni in
          favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di
          cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese  artigiane,
          anche  imprese  industriali di minori dimensioni cosi' come
          definite dai CIPI purche' in numero  non  superiore  ad  un
          terzo,  nonche'  enti pubblici ed enti privati di ricerca e
          di assistenza  finanziaria  e  tecnica,  e  sempre  che  le
          imprese  artigiane  detengano  la  maggioranza negli organi
          deliberanti.
          Le   imprese   artigiane,   anche  di  diverso  settore  di
          attivita',  possono  stipulare  contratti   associativi   a
          termine  per  il  compimento  in  comune  di opere o per la
          prestazione  di  servizi,  usufruendo,  limitatamente  allo
          svolgimento  di tali attivita', delle agevolazioni previste
          dalle leggi in  vigore.  Alla  stipulazione  dei  contratti
          associativi  possono  partecipare  imprese  industriali  di
          minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato
          nel terzo comma del presente articolo.
          Ai fini assicurativi e previdenziali i  titolari  d'impresa
          artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti,
          hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge
          4  luglio  1959,  n.  463,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni".