Art. 17.
(Soggetti beneficiari)
1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma
cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e
piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma
cooperativa, aventi lo scoppo di fornire servizi, anche nell'ambito
del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche
tecnologico, e la realizzazione della produzione, della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono
ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi
e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni
e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto
1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti
dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e
le societa' consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla
data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con
non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale
investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un
sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.
Nota all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 443/1985
(legge-quadro per l'artigianato):
"Art. 6 (Consorzi societa' consortili e associazioni tra
imprese artigiane). - I consorzi e le societa' consortili,
anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese
artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di
cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono
estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane,
purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla
gestione degli organismi sopra citati e purche',
cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti
da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita'
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti
dalle stesse leggi statali.
In conformita' agli indirizzi della programmazione
regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in
favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di
cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane,
anche imprese industriali di minori dimensioni cosi' come
definite dai CIPI purche' in numero non superiore ad un
terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e
di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi
deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di
attivita', possono stipulare contratti associativi a
termine per il compimento in comune di opere o per la
prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo
svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste
dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti
associativi possono partecipare imprese industriali di
minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato
nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa
artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti,
hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge
4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed
integrazioni".