Art. 18.
(Composizione dei consorzi e delle societa' consortili)
1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono
essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo
consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni. La quota
consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20
per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in
caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale
divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.