Art. 18. 
       (Composizione dei consorzi e delle societa' consortili) 
 
1. I consorzi e le societe' consortili di cui all'articolo 17 debbono
essere  costituiti  da  almeno  cinque  imprese  e  avere  un   fondo
consortile o capitale sociale non inferiore a 20  milioni.  La  quota
consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare  il  20
per cento del fondo consortile o del capitale sociale. 
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate,  neppure  in
caso di scioglimento dezl consorzio o della societa' consortile. Tale
divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.