Art. 19.
(Oggetto dell'attivita')
1. L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui
all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese
consorziate, puo' riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie
avanzate di cui all'articolo 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di
ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di
centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso
l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e
ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la
predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto
idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed
appalti indetti da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica,
di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle
tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la
realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e
smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli
insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i
problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo
della qualita' e la prestaszione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della
produzione degli associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi
in comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle
lettere precedenti.