Art. 20.
(Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi)
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi
contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili
di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a
promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui
all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo
di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei
predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa
e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed
erogati dalla regione competente per territorio successivamente al
riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.