Art. 21. (Accesso ai contributi) 1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare: a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire; b) le modalita' e i tempi di realizzazione; c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale. 2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo. 5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolarmente le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20. 8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.
Nota all'art. 21: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 240/1981, recante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste": "Art. 10. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento. Per i concorsi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi di benefici di cui al presente titolo puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'art. 20, legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto centrale per il credito a medio termine presentera' annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferira' al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' emanare".