Art. 21.
(Accesso ai contributi)
1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo
20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare
alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo
l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma
1. Il programma deve indicare:
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli
investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si
intendono conseguire;
b) le modalita' e i tempi di realizzazione;
c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.
2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza,
anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo
di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo
20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse
e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma
di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la
documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio
motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli
investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici,
gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla
base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva
le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al
riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6,
nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al
medesimo comma 3 del presente articolo.
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al
comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di
contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una
documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di
cui al comma 4.
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono
regolarmente le modalita' per la restituzione al fondo di cui
all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente
articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme
restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 20.
8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da
consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli
articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di
cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora
intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione
dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita'
qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi
dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi
del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n.
240/1981, recante "Provvidenze a favore dei consorzi e
delle societa' consortili tra piccole e medie imprese
nonche' delle societa' consortili miste":
"Art. 10. L'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare
tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2
della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive
modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di
praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9
un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa,
pari al 60 per cento del tasso di riferimento.
Per i concorsi e le societa' consortili costituiti tra
piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti
saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso
di riferimento.
Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi di benefici
di cui al presente titolo puo' essere accordata
dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la
garanzia sussidiaria di cui all'art. 20, legge 12 agosto
1977, n. 675.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine
presentera' annualmente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ne riferira' al CIPI, una
relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio
di riferimento formulata secondo le direttive che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
potra' emanare".