Art. 21. 
                       (Accesso ai contributi) 
1. Per accedere ai contributi in conto capitale di  cui  all'articolo
20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare
alla  regione  competente  per  territorio  e,  per  conoscenza,   al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   un
programma di attivita',  anche  a  carattere  pluriennale,  chiedendo
l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'articolo 43,  comma
1. Il programma deve indicare: 
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando  il  carattere  degli
investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi  che  si
intendono conseguire; 
b) le modalita' e i tempi di realizzazione; 
c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale. 
2. I programmi relativi  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati,  per  conoscenza,
anche al Ministero dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica. 
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al  termine  ultimo
di presentazione delle domande per i contributi di  cui  all'articolo
20, che e'  fissato  annualmente  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse
e, entro il medesio termine, trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, unitamente a un  progetto-programma
di   sviluppo   di   iniziative   consortili   nel   territorio,   la
documentazione relativa alle domande istruite corredata  del  proprio
motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare  gli
investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti  pubblici,
gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che,  sulla
base  delle  domande  presentate,  vengono  richiesti  al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al  comma  3,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  approva
le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni  e  provvede  al
riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo  22,  comma  6,
nella misura necessaria alla concessione dei  contributi  di  cui  al
medesimo comma 3 del presente articolo. 
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui  al
comma 3 nei termini ivi  previsti,  l'istruttoria  delle  domande  di
contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  ed  i  contributi  sono  concessi  ed  erogati  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  una
documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle  disponibilita'  di
cui al comma 4. 
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono
regolarmente le  modalita'  per  la  restituzione  al  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del  presente
articolo  eventualmente  non  utilizzate  dalle  regioni.  Le   somme
restituite  ai  sensi  del  presente  comma   sono   vincolate   alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 20. 
8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito  centrale  da
consorzi e societa' consortili  aventi  i  requisiti  previsti  dagli
articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini  degli  interventi  di
cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per  i  quali
alla data di entrata in vigore della presente legge  non  sia  ancora
intervenuta  la  deliberazione  di  accoglimento   o   di   reiezione
dell'Istituto medesimo, sono esaminati  con  carattere  di  priorita'
qualora  siano  ripresentati  al  Mediocredito  centrale,  ai   sensi
dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio  ai  sensi
del presente articolo,  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  del
decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5. 
 
          Nota all'art. 21:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  della  legge n.
          240/1981, recante "Provvidenze  a  favore  dei  consorzi  e
          delle  societa'  consortili  tra  piccole  e  medie imprese
          nonche' delle societa' consortili miste":
          "Art. 10.  L'Istituto  centrale  per  il  credito  a  medio
          termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare
          tutte  le  operazioni  finanziarie previste dall'articolo 2
          della  legge  30  aprile  1962,  n.   265,   e   successive
          modificazioni,  con  gli  istituti ed aziende di credito di
          cui all'articolo 19 della legge 25  luglio  1952,  n.  949,
          allo  scopo  di  porre gli istituti stessi in condizione di
          praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9
          un tasso, comprensivo di ogni  onere  accessorio  e  spesa,
          pari al 60 per cento del tasso di riferimento.
          Per  i  concorsi  e  le  societa' consortili costituiti tra
          piccole e  medie  imprese  ubicate  nei  territori  di  cui
          all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, i detti finanziamenti
          saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso
          di riferimento.
          Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita'  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
          Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi di  benefici
          di   cui   al   presente   titolo   puo'  essere  accordata
          dall'Istituto centrale per il credito a  medio  termine  la
          garanzia  sussidiaria  di  cui all'art. 20, legge 12 agosto
          1977, n. 675.
          L'Istituto  centrale  per  il  credito  a   medio   termine
          presentera'  annualmente  al  Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, che ne riferira' al CIPI, una
          relazione tecnica sugli interventi compiuti  nell'esercizio
          di  riferimento  formulata  secondo  le  direttive  che  il
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          potra' emanare".