Art. 23. 
           (Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 
                       21 maggio 1981, n. 240) 
 
1. I soggetti di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della  legge  21
maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle societa' consortili
aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge,
sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui  all'articolo  20
della presente legge. Per la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale ai soggetti di  cui  al  presente  comma  il  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 1, e' integrato  di  lire  13,3  miliardi  nel
triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e
di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
2. I soggetti di cui all'artico 1, primo comma, della legge 21 maggio
1981, consortili aventi i requisiti di cui  agli  articoli  17  e  18
della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di  cui
all'articolo 24 della presente legge. A  tal  fine  e'  conferita  al
Mediocredito centrale  l'ulteriore  somma  di  lire  6  miliardi  nel
triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno  degli
anni 1991, 1992 e 1993. 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  a  lire  2
miliardi per ciascuno degli anni  1991,  1992  e  1993,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e
medie imprese,  per  l'artigianato  e  ammodernamento  delle  imprese
minori". 
 
          Nota all'art. 23:
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          n.  240/1981, (Provvidenze a favore dei  consorzi  e  delle
          societa'  consortili  fra  piccole  e medie imprese nonche'
          delle societa' consortili miste):
          "Art. 1. - I consorzi e le societa'  consortili  costituiti
          anche  in  forma  cooperativa,  tra piccole e medie imprese
          operanti  nei  settori  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianto,  allo  scopo di promuovere lo sviluppo, la
          realizzazione e la commercializzazione dei  prodotti  delle
          aziende   associate,   sia   che   le  imprese  consorziate
          appartengano ad uno solo  dei  settori  anzidetti  sia  che
          appartengano  a  settori  diversi sono ammessi a godere dei
          benefici della presente legge".