Art. 24
(Finanziamenti agevolati)
1. Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo 19 possono
essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti,
finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di
lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non
superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente
articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di
avvio dei consorzi o delle societa' consortili.
2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i
finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono
complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai
programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato
all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento
CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati
dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE
n. 2052/88.
3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver
deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano
erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso
di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che
il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un
ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo
dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso
dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui
all'articolo 22.
Note all'art. 24:
- Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge n.
949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
incremento dell'occupazione), cosi' come modificato dalla
legge 11 gennaio 1957, n. 5:
"Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito
il Comitato interministeriale del credito e del risparmio,
saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di
cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o che si
costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1 del
R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e della legge 22 giugno
1950, n. 445.
Detti istituti e aziende di credito possono compiere con
l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore
delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle
lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle
rispettive norme legislative e statutarie.
Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad
enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore
di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di
macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver
luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte
dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale,
assistita da patto di riservato dominio.
Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal
comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni
tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e
le aziende predette compiono direttamente in attuazione
della presente legge.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno
stabiliti i requisiti che devono avere le imprese
industriali per essere considerate medie e piccole
industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da
qualificare a medio termine".
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della commissione delle comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.