Art. 24 (Finanziamenti agevolati) 1. Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo 19 possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il 60 per cento delle spese previste dai programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite e' elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. 3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui all'articolo 22.
Note all'art. 24: - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), cosi' come modificato dalla legge 11 gennaio 1957, n. 5: "Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1 del R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e della legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine". - Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15. - Per la decisione della commissione delle comunita' europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.