Art. 24 
                      (Finanziamenti agevolati) 
 
1. Per la promozione delle attivita' di cui all'articolo  19  possono
essere  concessi  dagli  istituti  ed  aziende  di  credito  di   cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive
integrazioni, anche in deroga alle disposizioni dei singoli  statuti,
finanziamenti agevolati, di importo non superiore  a  2  miliardi  di
lire e di durata non superiore a 2 miliardi di lire e di  durata  non
superiore ai dieci anni. Tali limiti possono  essere  modificati  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori di cui all'allegato
al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989  e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui  al  citato
Regolamento CEE n. 2052/88, le  agevolazioni  previste  dal  presente
articolo possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di
avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 
2. I contributi in conto  capitale  previsti  dall'articolo  22  e  i
finanziamenti agevolati di  cui  al  presente  articolo  non  possono
complessivamente superare il 60 per cento delle  spese  previste  dai
programmi di attivita' di cui all'articolo 19. Il limite  e'  elevato
all'80 per cento per i territori di cui all'allegato  al  Regolamento
CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani  colpiti  da
fenomeni di declino  industriale,  individuati  con  decisione  della
Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989  e  interessati
dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE
n. 2052/88. 
3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo  aver
deliberato i  finanziamenti  e  in  attesa  che  gli  stessi  vengano
erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a un tasso
di interesse pari a quello previsto dall'articolo 25 a condizione che
il consorzio o la societa' consortile impieghino mezzi propri per  un
ammontare   pari   alla   differenza   tra   l'importo    complessivo
dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso
dall'istituto o dalle aziende di credito  e  del  contributo  di  cui
all'articolo 22. 
 
          Note all'art. 24:
          - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          949/1952  (Provvedimenti  per  lo  sviluppo dell'economia e
          incremento dell'occupazione), cosi' come  modificato  dalla
          legge 11 gennaio 1957, n. 5:
          "Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito
          il  Comitato interministeriale del credito e del risparmio,
          saranno indicati gli istituti e le aziende di  credito,  di
          cui  all'art.  17,  fra  quelli  gia'  costituiti  o che si
          costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12  marzo
          1936,  n.  375,  e successive modificazioni dall'art. 1 del
          R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370,  e  della  legge  22  giugno
          1950, n. 445.
          Detti  istituti  e  aziende di credito possono compiere con
          l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore
          delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle
          lettere a), b) e c) dell'art.  18,  anche  in  deroga  alle
          rispettive norme legislative e statutarie.
          Detti  istituti  ed  aziende di credito possono delegare ad
          enti specializzati le operazioni di finanziamento a  favore
          di  medie  e piccole imprese industriali, per l'acquisto di
          macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver
          luogo mediante vendita diretta del  macchinario,  da  parte
          dell'ente   delegato  a  pagamento  differito,  o  rateale,
          assistita da patto di riservato dominio.
          Alle operazioni effettuate con le  modalita'  previste  dal
          comma  precedente  sono  applicabili le stesse agevolazioni
          tributarie stabilite per le operazioni che gli  istituti  e
          le  aziende  predette  compiono  direttamente in attuazione
          della presente legge.
          Agli effetti  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
          capo,  con  deliberazione  del  Comitato  suddetto  saranno
          stabiliti  i  requisiti  che  devono   avere   le   imprese
          industriali   per   essere   considerate  medie  e  piccole
          industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti  da
          qualificare a medio termine".
          -  Per  il  regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  commissione  delle  comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.