Art. 25. (Intervento del Mediocredito centrale) 1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale. 2. Per i consorzi e le societa' consortili fra piccole imprese ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale. 3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le disponibilita' residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi per il 1993.
Note all'art. 25: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1/965 (Norme modificative ed integrative sull'attivita' dell'Istituto centrale per il credito a medio termine): "Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle aziende autorizzate all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1o agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente: a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie piccole imprese con facolta' di successive alienazioni; d) riscontrare effeti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni; e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell'art. 23 della legge cambiaria degli effetti di cui alla precedente lettera d); f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli artt. 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In sostituzione od a completamento delle operazioni indi- cate alle lettere a), b) c) d) ed f) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma". - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 vedi nota all'art. 24. - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 240/1981 vedi nota all'art. 21.