Art. 25.
(Intervento del Mediocredito centrale)
1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad effettuare tutte le
operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in
condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo 24 un
tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per
cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
2. Per i consorzi e le societa' consortili fra piccole imprese
ubicati nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i
finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari
al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore
industriale.
3. Il Mediocredito centrale presenta annualmente alla regione
competente per territorio e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione
tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento,
formulata secondo le direttive emanate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. Le disponibilita' residue delle somme versate al Mediocredito
centrale per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21
maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per gli
interventi di cui al presente articolo. Per i predetti interventi
sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15
miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi
per il 1993.
Note all'art. 25:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n.
265/1/965 (Norme modificative ed integrative sull'attivita'
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine):
"Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli
Istituti e delle aziende autorizzate all'esercizio del
credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio
1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1o agosto
1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per
operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle
menzionate leggi.
L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni
con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:
a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di
finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed
Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole
imprese;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia,
totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a)
in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari
e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai
suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza
delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie
piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
d) riscontrare effeti relativi a crediti a medio termine
nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla
esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a
sensi dell'art. 23 della legge cambiaria degli effetti di
cui alla precedente lettera d);
f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli
artt. 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
In sostituzione od a completamento delle operazioni indi-
cate alle lettere a), b) c) d) ed f) del comma precedente,
od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde,
nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio,
contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti
il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui
finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
comma del presente articolo concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle
leggi indicate dal medesimo primo comma".
- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 vedi
nota all'art. 24.
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 240/1981 vedi
nota all'art. 21.