Art. 25. 
               (Intervento del Mediocredito centrale) 
1. Il Mediocredito centrale e' autorizzato  ad  effettuare  tutte  le
operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 265, con gli  istituti  e  le  aziende  di  credito  di  cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive
integrazioni, allo scopo di porre gli istituti e le aziende stessi in
condizione di praticare sui finanziamenti di cui all'articolo  24  un
tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al  60  per
cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale. 
2. Per i consorzi  e  le  societa'  consortili  fra  piccole  imprese
ubicati  nei  territori  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  22,  i
finanziamenti di cui all'articolo 24 sono concessi ad un  tasso  pari
al 30 per cento del tasso  di  riferimento  vigente  per  il  settore
industriale. 
3.  Il  Mediocredito  centrale  presenta  annualmente  alla   regione
competente  per  territorio  e  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una relazione
tecnica sugli  interventi  compiuti  nell'esercizio  di  riferimento,
formulata secondo le direttive emanate dal Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 
4. Le disponibilita' residue  delle  somme  versate  al  Mediocredito
centrale per gli interventi di cui all'articolo  10  della  legge  21
maggio 1981, n. 240, e non impiegate alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono utilizzate dall'Istituto medesimo per  gli
interventi di cui al presente articolo.  Per  i  predetti  interventi
sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme di lire 15
miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi
per il 1993. 
 
          Note all'art. 25:
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          265/1/965 (Norme modificative ed integrative sull'attivita'
          dell'Istituto centrale per il credito a medio termine):
          "Art. 2.  -  L'Istituto  provvede  al  finanziamento  degli
          Istituti  e  delle  aziende  autorizzate  all'esercizio del
          credito a medio termine  indicati  dalla  legge  25  luglio
          1952,  n.  949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
          dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge  1o  agosto
          1959,  n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
          fine  di  integrarne  le  disponibilita'  finanziarie   per
          operazioni  di  credito  da  essi effettuate ai sensi delle
          menzionate leggi.
          L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni
          con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:
          a) riscontrare effetti cambiari relativi ad  operazioni  di
          finanziamento  a  medio  termine compiute dagli Istituti ed
          Aziende di credito predetti a favore  di  medie  e  piccole
          imprese;
          b)  effettuare  finanziamenti  contro cessione in garanzia,
          totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a)
          in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
          c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari
          e  buoni  pluriennali,  emessi  anche in serie speciali dai
          suddetti Istituti ed Aziende di credito  in  corrispondenza
          delle  operazioni  di finanziamento a medio termine a medie
          piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
          d) riscontrare effeti relativi a crediti  a  medio  termine
          nascenti   da   esportazioni  di  merci  e  servizi,  dalla
          esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
          e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno,  a
          sensi  dell'art.  23 della legge cambiaria degli effetti di
          cui alla precedente lettera d);
          f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli
          artt. 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
          In sostituzione od a completamento delle  operazioni  indi-
          cate  alle lettere a), b) c) d) ed f) del comma precedente,
          od anche abbinati con le  stesse,  l'Istituto  corrisponde,
          nei    limiti    annualmente    stabiliti    dal   Comitato
          interministeriale  per  il   credito   ed   il   risparmio,
          contributi  a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti
          il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo,  sui
          finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
          comma  del presente articolo concedono senza o con parziale
          ricorso al Mediocredito centrale  ed  in  conformita'  alle
          leggi indicate dal medesimo primo comma".
          -  Per  il  testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 vedi
          nota all'art. 24.
          - Per il testo dell'art. 10 della legge  n.  240/1981  vedi
          nota all'art. 21.