Art. 26. 
                       (Garanzia integrativa) 
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della  legge  12  agosto
1977, n. 675, cosi' come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-
legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti: 
"La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa
ed e' cumulabile con altre forme  di  garanzia,  ivi  incluse  quelle
collettive o consortili. 
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del
finanziamento concesso dagli  istituti  ed  aziende  di  credito,  su
richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati. 
La garanzia  si  esplica  nella  misura  massima  del  40  per  cento
dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano
avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di  intesa
con il Mediocredito centrale,  nei  confronti  del  beneficiario  del
finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante  parte  della
garanzia  si  esplica  dopo  che  le  procedure  stesse  siano  state
esperite". 
2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge  10  ottobre  1975,  n.
517, e' sostituito dai seguenti: 
"La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile  con
altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. 
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale
agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su  richiesta  dei
medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per
cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti
e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito  con
decreto del  Ministero  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
La garanzia  si  esplica  nella  misura  massima  del  40  per  cento
dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano
avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute  utili,  d'intesa
con il Mediocredito centrale,  nei  confronti  del  beneficiario  del
finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante  parte  della
garanzia  si  esplica  dopo  che  le  procedure  stesse  siano  state
esperite". 
3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al  comma  2,  capoversi
primo,  secondo  e  terzo,  del  presente   articolo,   la   garanzia
integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della  legge  12  agosto
1977, n.  675,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo  di  cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre  1975,  n.  517,  e  successive
modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito  centrale  alle
cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva  fidi  di  cui  agli
articoli  29  e  30  della  presente  legge,  a  condizione  che  gli
interventi di garanzia siano stati assunti dagli  stessi  consorzi  e
cooperative di garanzia collettiva fidi per un  importo  massimo  non
superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato
dalle imprese. 
4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai
sensi della presente legge possono essere  assistiti  dalla  garanzia
dei fondi di cui  ai  commi  1  e  2,  secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore,  il  fondo  eroga
direttamente le  somme  garantite  all'istituto  finanziatore,  fermo
restando il  diritto  di  ripetizione  degli  importi  recuperati  al
termine  delle  procedure  esecutive  che  devono   essere   esperite
dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito. 
 
          Note all'art. 26:
          - Il testo vigente dell'art. 20  della  legge  n.  675/1977
          (Provvedimenti   per   il   coordinamlento  della  politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del settore), gia' modificato dall'art. 12-bis del
          D.L. n. 23/1979 convertito con modificazioni dalla legge n.
          91/1979,  come  ulterirmente  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 20 - E' costituito presso l'Istituto centrale per  il
          credito  a  medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo
          centrale di garanzia" per i finanziamenti a  medio  termine
          che  gli  istituti ed aziende di credito di ci all'articolo
          19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 concedono alle  medie
          e  piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,
          definisce  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f)  della
          presente legge.
          La  garanzia  del  fondo di cui al primo comma e' di natura
          integrativa ed e' cumulabile con altre forme  di  garanzia,
          ivi incluse quelle collettive o consortili.
          La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per
          cento  del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende
          di credito,  si  richiesta  dei  medesimi  e  dei  soggetti
          interessati.
          La  garanzia  si  esplica  nella  misura massima del 40 per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito abbiano avviato le procedure di esecuzione  forzata
          ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri  garanti: la restante parte della garanzia si esplica
          dopo le procedure stesse siano state esperite.
          I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa
          la garanzia  del  "Fondo"  sono  determinati  dal  CIPI  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Mediocredito  centrale,  ad
          eccezione   dei   finanziamenti  concessi  ai  sensi  della
          presente legge alle piccole e medie imprese industriali,  i
          quali  possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero
          loro ammontare.
          La dotazione del "Fondo" e' costituita:
          a) dalle somme che  gli  istituti  ed  aziende  di  credito
          dovranno  versare, in misura corrispondente alla trattenuta
          che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
          ad operare,  una  volta  tanto,  all'atto  dell'erogazione,
          sull'importo  originario  del  finanziamento  concesso alle
          imprese   che  accedono  ai  benefici  della  garanzia.  La
          trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
          a 500 milioni e dell'1,25 per  cento  per  i  finanziamenti
          d'importo superiore;
          b) dai contributi degliistituti ed aziende di credito. Tali
          contributi  sono  determinati ogni anno dal CIPI sentito il
          Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio
          proporzionalmente     all'ammontare     complessivo     dei
          finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e  in  essere
          alla fine dell'anno precedente;
          c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
          d)  da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per
          ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere  sulle
          disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
          Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV
          del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601".
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 7 della legge n. 517/1975,
          (Credito agevolato al  commercio),  cosi'  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
          "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso
          il  Medoicredito centrale un fondo centrale di garanzia per
          la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti  previsti
          dalla presente legge.
          Il  fondo  centrale  di  garanzia  e'  amministrato  da  un
          comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
          il commercio e l'artigianato di concerto  con  il  Ministro
          per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
          dal   Ministro   per   il  tesoro,  uno  dal  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   due   dal
          Mediocredito   centrale,   due  dall'Associazione  bancaria
          italiana in rappresentanza degli istituti di credito di cui
          all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949  (9),  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  uno  dalle
          organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti,  uno
          dalle  organizzazioni nazionali dei commercianti, uno dalle
          organizzazioni nazionali dela cooperazione e uno  designato
          dall'ANCI.
          Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare
          in   ordine  ai  criteri  e  alle  modalita'  che  dovranno
          disciplinare gli interventi del fondo centrale di  garanzia
          e ai limiti di intervento del fondo stesso.
          Al  fondo  centrale di garanzia possono accedere i soggetti
          beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di
          offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
          copertura dei finanziamenti concessi.
          La garanzia e' accordata su domanda degli  aventi  diritto,
          presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento,
          previo    accertamento    della    societa'   e   capacita'
          imprenditoriale  degli  operatori   commerciali   e   della
          rispondenza   dei  programmi  proposti  alle  direttive  di
          adeguamento della rete distributiva, approvate dai  comuni,
          a norma del capo II della legge 11 gugno 1971, n. 426.
          La  garanzia  del  fondo  e'  di  natura  integrativa ed e'
          cumulabile con altre forme di garanzia ivi  incluse  quelle
          collettive o consortili.
          La   garanzia   del   fondo   puo'   essere  accordata  dal
          Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
          cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n.  949,  e
          successive  integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle
          imprese interessate nella misura massima dell'80 per  cento
          del  finanziamento,  anche  non  agevolato,  concesso dagli
          istituti e dalle aziende  di  credito  fino  a  un  massimo
          stabilito  con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato.
          La  garanzia  si  esplica  nella  misura massima del 40 per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito abbiano avviato le procedure di esecuzione  forzata
          ritenute  utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri garanti; la restante parte della garanzia si  esplica
          dopo che le procedure stesse siano state esperite".
          -  Per  il  testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 vedi
          nota all'art. 24.