Art. 26.
(Garanzia integrativa)
1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, cosi' come modificati dall'articolo 12-bis del decreto-
legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1979, n. 91, sono sostituiti dai seguenti:
"La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa
ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle
collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del
finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su
richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento
dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano
avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa
con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del
finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della
garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state
esperite".
2. Il comma sesto dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e' sostituito dai seguenti:
"La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con
altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale
agli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei
medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per
cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti
e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con
decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento
dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano
avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa
con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del
finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della
garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state
esperite".
3. Con le modalita' ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi
primo, secondo e terzo, del presente articolo, la garanzia
integrativa del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni, puo' essere accordata dal Mediocredito centrale alle
cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli
articoli 29 e 30 della presente legge, a condizione che gli
interventi di garanzia siano stati assunti dagli stessi consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi per un importo massimo non
superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento utilizzato
dalle imprese.
4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle societa' consortili ai
sensi della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia
dei fondi di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga
direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo
restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al
termine delle procedure esecutive che devono essere esperite
dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 675/1977
(Provvedimenti per il coordinamlento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore), gia' modificato dall'art. 12-bis del
D.L. n. 23/1979 convertito con modificazioni dalla legge n.
91/1979, come ulterirmente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 - E' costituito presso l'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo
centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine
che gli istituti ed aziende di credito di ci all'articolo
19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 concedono alle medie
e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa,
definisce ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della
presente legge.
La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura
integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia,
ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per
cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende
di credito, si richiesta dei medesimi e dei soggetti
interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per
cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata
ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei
confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica
dopo le procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa
la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad
eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della
presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i
quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero
loro ammontare.
La dotazione del "Fondo" e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito
dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta
che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione,
sull'importo originario del finanziamento concesso alle
imprese che accedono ai benefici della garanzia. La
trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti
d'importo superiore;
b) dai contributi degliistituti ed aziende di credito. Tali
contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
proporzionalmente all'ammontare complessivo dei
finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e in essere
alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per
ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle
disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV
del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 517/1975,
(Credito agevolato al commercio), cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso
il Medoicredito centrale un fondo centrale di garanzia per
la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti
dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal
Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria
italiana in rappresentanza degli istituti di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (9), e
successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle
organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno
dalle organizzazioni nazionali dei commercianti, uno dalle
organizzazioni nazionali dela cooperazione e uno designato
dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare
in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno
disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia
e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti
beneficiari di cui all'articolo 1 che non siano in grado di
offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a
copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto,
presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento,
previo accertamento della societa' e capacita'
imprenditoriale degli operatori commerciali e della
rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni,
a norma del capo II della legge 11 gugno 1971, n. 426.
La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e'
cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle
collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal
Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle
imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento
del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli
istituti e dalle aziende di credito fino a un massimo
stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per
cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata
ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei
confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica
dopo che le procedure stesse siano state esperite".
- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952 vedi
nota all'art. 24.