Art. 27.
(Societa' consortili miste)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato
aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per
l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole
imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane
di produzione di beni e servizi.
2. Le societa' consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite
da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un
capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse
universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici
anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti
privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del
credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori.
3. Al punto 4o dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreche' siano
fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse.
4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte
complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di
cui al comma 1 devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del
capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere
inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa'
consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui
all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle
societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602
del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa'
consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate,
purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di
cui al comma 1.
6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo
si applica il comma 2 dell'articolo 18.
7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da
svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al
medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione,
l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica,
organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla
diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive
di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione
e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita'
imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove
tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di
apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di
attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche'
l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita'
collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree
attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti,
laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e
magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di
fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli
scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro
destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di
distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di
autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da
destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle
societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui
all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non
piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del
50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa'
consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati,
rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70
per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si
applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo
20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di
attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al
comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che e' a
tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in
ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le
agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purche' non vengano
superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese
di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli
interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo
limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le
universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della
ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata,
istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e
successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con
quelli previsti dal presente articolo.
Note all'art. 27:
- Si trascrive il testo dell'art. 2602 del codice civile:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per la disciplina e per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle
norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi
speciali".
- Il testo vigente dall'art. 32, punto 4, del regio decreto
n. 2011/1934 concernente approvazione del testo unico
delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia
cooperativa e sugli uffici provinciali dell'ecnomia
corporativa, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli
articoli precedenti, i Consigli:
(Omissis);
4) amministrano le borse di commercio, percependone le
entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti
alla vigilanza governativa e, possono altresi', con
l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti
i ministri interessati, fondere e sercitare aziende,
gestioni o servizi speciali nell'interesse
dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o
partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali, usando
in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli
stessi si riservano;
(Omissis);
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della Commissione delle comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
- Per il testo dell'art. 14 legge 46/1982 vedi nota
all'art. 16.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n.
1089/1968 cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 14
ottobre 1974, n. 652 (Conversione in legge con
modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante
provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove
norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo
sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione
delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con
le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e
l'I.M.I. Il fondo ha carattere rotativo.
L'I.M.I. e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo
di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di
ricerce costituite da enti pubblici economici, da imprese
industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici
economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche'
alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non
superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca -
presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b),
disciplinati da contratti che provvederanno il rimborso
degli interventi in rapporto al successo della ricerca
ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei
risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo'
per programmi che hanno per obiettivo la promozione
dell'industria nazionale in settori tecnologicamente
avanzati e ad altro impiego di lavoro, elevare l'intervento
fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la
ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari per
lo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non
superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca
presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare
rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta involta,
dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la
cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con
l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati
della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI,
che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del
CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente
articolo, verifica la conformita' dei progetti agli
indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal
CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li
sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette
relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e
tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i
termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati
della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da
determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla
ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese
anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro
consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento".