Art. 28.
(Revoca delle agevolazioni)
1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 e'
disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati
entro tre anni dalla data del decreto di concessione
dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla
revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili
al consorzio o alla societa' consortile beneficiari, il consorzio o
la societa' consortile devono versare il relativo importo maggiorato
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di
restituzione, la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base
del tasso d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al
fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle
agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.