Art. 28. 
                     (Revoca delle agevolazioni) 
1. La revoca delle agevolazioni di cui  agli  articoli  20  e  27  e'
disposta qualora i programmi  incentivati  non  siano  stati  attuati
entro   tre   anni   dalla   data   del   decreto   di    concessione
dell'agevolazione. 
2. Nei casi di  restituzione  dei  contributi,  in  conseguenza  alla
revoca di cui al comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili
al consorzio o alla societa' consortile beneficiari, il  consorzio  o
la societa' consortile devono versare il relativo importo  maggiorato
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente  alla  data
dell'ordinativo  di  pagamento.  In   tutti   gli   altri   casi   di
restituzione, la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base
del tasso d'interesse legale. 
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 37, comma 3. Le  relative  somme  affluiscono  al
fondo di cui all'articolo 43,  comma  1,  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27.