Art. 39 
                            Coordinamento 
 
  1. In tutte le disposizioni  di  legge  in  cui  vengono  usate  le
espressioni   "conciliatore",   "giudice   conciliatore"   e    "vice
conciliatore"  ovvero  "ufficio  di  conciliazione",  queste  debbono
intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice  di
pace" e "ufficio del giudice di pace".