Art. 40 
                        Norme per le regioni 
                 Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta 
 
  1. Alla nomina, alla decadenza e  alla  dispensa  dall'ufficio  dei
magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace  nelle
regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede  con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  su  proposta  dei  presidenti  delle
rispettive giunte regionali, osservate  le  altre  norme  in  materia
stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure
previste dalla presente legge. 
  2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   funzioni   del   personale
amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale
sara' inquadrato in ruoli locali secondo  le  modalita'  che  saranno
stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte
regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione  temporanea
dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario. 
  3. Le spese che le regioni  incontrano  in  conseguenza  di  quanto
disposto dal presente articolo vengono rimborsate  dallo  Stato  agli
enti stessi. 
  4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si
provvede con le norme di  coordinamento  e  di  attuazione  ai  sensi
dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.