Art. 41 
        Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese 
 
  1. Nel territorio della provincia di Bolzano,  per  la  nomina  dei
giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice  di
pace, e' richiesta  la  piena  conoscenza  delle  lingue  italiana  e
tedesca, da accertare  secondo  le  norme  vigenti  ed  osservate  le
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
1978, n. 571. 
  2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per  la  nomina  dei
giudici di pace nonche' dei cancellieri, degli usceri e  degli  altri
addetti agli uffici del giudice di pace, e' richiesta  la  conoscenza
della lingua  francese,  ai  sensi  dell'articolo  38  dello  Statuto
speciale, adottato con legge costituzionale 26 fabbraio 1948, n. 4, e
degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196. 
  3. Nei comuni della  Valle  d'Aosta  e  nelle  relative  borgate  o
frazioni possono essere istituiti  uffici  distinti  del  giudice  di
pace. 
 
          Note all'art. 41:
          - Il D.P.R. n. 571/1978 reca: "Norme  di  attuazione  dello
          statuto  speciale  della  regione  Trentino - Alto Adige in
          materia di proporzionale negli uffici  statali  siti  nella
          provincia  di  Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
          pubblico impiego".
          - Si trascrive il testo dell'art. 38 dello statuto speciale
          per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale  n.
          4/1948:
          "Art.  38.  -  Nella  Valle  d'Aosta  la lingua francese e'
          parificata a quella italiana.
          Gli  atti  pubblici  possono  essere  redatti  nell'una   o
          nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'aturita'
          giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
          Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle
          possibilmente  funzionari  originari  della  Regione  o che
          conoscano la lingua francese".
          - La legge n. 196/1978 reca:  "Norme  di  attuazione  dello
          statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta".  Si trascrive il
          testo dei relativi articoli 51, 52, 53 e 54:
          "Art. 51. - Per far luogo  all'assegnazione  di  posti  nei
          ruoli   periferici  delle  varie  carriere,  che  prevedano
          l'impiego in sedi della Valle D'Aosta,  le  amministrazioni
          dello  Stato  bandiscono apposito concorso per la copertura
          dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta  e
          prevedere  una  prova  per  l'accertamento della conoscenza
          della lingua francese.
          Art. 52. - Per il trasferimento  di  impiegati  statali  in
          Valle  d'Aosta  sono  preferiti  coloro che siano originari
          della regione o che conoscano la lingua francese.
          Art. 53. - Per le assunzioni presso uffici  statali  aventi
          sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva
          e   del   personale   ausiliario,   in   ottemperanza  alle
          disposizioni  sulle   assunzioni   obbligatorie,   l'essere
          originari  della  regione  o  la  conoscenza  della  lingua
          francese costituiscono titolo di preferenza.
          Art.  54.  -  Le  norme  di cui agli articoli precedenti si
          applicano anche ai concorsi  bandi  da  enti  pubblici  non
          economici,  quando  ricorrano  le condizioni previste dalle
          norme medesime".