Art. 42. 
               Norme di coordinamento e di attuazione 
1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  ema-
nate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie  dalla
presente legge. 
 
          Nota all'art. 42:
          -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri". Si trascrive il testo del relativo art. 17:
          "Art.  17  (Regolamenti).  -  1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
          e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".