Art. 43 
                           Cause pendenti 
 
  1. Sono decise  dal  conciliatore,  dal  pretore  o  dal  tribunale
secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli
stessi  organi  anche  se  attribuite  dalla  presente   legge   alla
competenza del giudice  di  pace.  Tuttavia,  i  giudizi  dinanzi  al
pretore sono da  quest'ultimo  decisi  qualora  rientrino  nella  sua
competenza ai sensi della  nuova  formulazione  dell'articolo  8  del
codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a
deciderli ai sensi della legge anteriore. 
 
          Nota all'art. 43:
          - Per il nuovo testo dell'art. 8 del  codice  di  procedura
          civile,  in  vigore  dal  2  gennaio  1993, si veda in nota
          all'art. 18.