Art. 43 Cause pendenti 1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
Nota all'art. 43: - Per il nuovo testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18.