Art. 45 
                             Dei giudici 
 
  1. Il primo comma  dell'articolo  1  dell'ordinamento  giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata: 
a) dal giudice di pace; 
b) dal pretore; 
c) dal tribunale ordinario; 
d) dalla corte di appello; 
e) dalla Corte di cassazione; 
f) dal tribunale per i minorenni; 
g) dal megistrato di sorveglianza; 
h) dal tribunale di sorveglianza; 
 
          Nota all'art. 45:
          -   Il  testo  dell'art.  1  dell'ordinamento  giudiziario,
          approvato con R.D. n. 12/1941, gi  modificato  dall'art.  1
          delle  norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario
          al nuovo  processo  penale  ed  a  quello  a  carico  degli
          imputati  minorenni,  approvate  con  D.P.R.   22 settembre
          1988, n. 499, come ulteriormente modificato (dal 2  gennaio
          1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile
          e penale e' amministrata:
          a) dal giudice di pace;
          b) dal pretore;
          c) dal tribunale ordinario;
          d) dalla corte di appello;
          e) dalla Corte di cassazione;
          f) dal Tribunale per i minorenni;
          f) dal magistrato di sorveglianza;
          h) dal tribunale di sorveglianza.
          Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento  giudiziario
          dell'impero   e   degli   altri   territori  soggetti  alla
          sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed
          ogni altra giurisdizione speciale nonche' le  giurisdizioni
          per i ratei militari e marittimi".