Art. 45 Dei giudici 1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal megistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza;
Nota all'art. 45: - Il testo dell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, gi modificato dall'art. 1 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499, come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Dei giudici). - La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore; c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal Tribunale per i minorenni; f) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Sono regolati da leggi speciali (l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato), le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i ratei militari e marittimi".