Art. 46 
                           Regime fiscale 
 
  1. Gli atti e i  provvedimenti  relativi  alle  cause  ovvero  alle
attivita' conciliative in sede non  contenziosa  il  cui  valore  non
eccede la somma di due milioni di lire  sono  esenti  da  imposta  di
bollo e di registro e da ogni spesa, tassa  o  diritto  di  qualsiasi
specie e natura. 
  2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle  attivita'
conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di
due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse,
diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi  di  cognizione
innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979,
n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile  1984,  n.  57,  e  dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 99. 
 
          Note all'art. 46:
          - La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni  ai  servizi  di
          cancelleria in materia di spese processuali civili".
          -  La legge n. 57/1984 reca: "Adeguamento degli importi dei
          diritti previsti  dalle  tabelle  allegate  alle  leggi  24
          dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979 n. 59".
          -   La   legge   n.  99/1989  reca:  "Nuove  norme  per  la
          semplificazione   della   riscossione   dei   diritti    di
          cancelleria".