Art. 46 Regime fiscale 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.
Note all'art. 46: - La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili". - La legge n. 57/1984 reca: "Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979 n. 59". - La legge n. 99/1989 reca: "Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria".