Art. 47 Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonche' gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. 2. E' abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.
Note all'art. 47: - Per il nuovo testo dell'art. 8 del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'art. 18. - Il testo degli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, abrogati dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 66 (Tempo degli atti dei conciliatori). - I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi. Art. 67 (Luogo delle udienze). - I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune. Il conciliatore in caso di urgenza puo' sentire le parti e provvede sulle loro istanze nella propria abilitazione, ma non vi puo' tenere l'udienza di discussione". - Il capo I (articoli 20-29) del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, abrogato dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, reca norme relative all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: "Del giudice conciliatore".