Art. 47 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge
ed in particolare l'articolo 8, secondo  comma,  nn.  2)  e  4),  del
codice di procedura  civile  nonche'  gli  articoli  66  e  67  delle
disposizioni di attuazione dello stesso codice. 
  2.  E'  abrogato  il  capo  I  del   titolo   II   dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge. 
 
          Note all'art. 47:
          - Per il nuovo testo dell'art. 8 del  codice  di  procedura
          civile,  in  vigore  dal  2  gennaio  1993, si veda in nota
          all'art. 18.
          - Il testo degli articoli 66 e  67  delle  disposizioni  di
          attuazione  del  codice di procedura civile, abrogati dal 2
          gennaio 1993 dal presente articolo, e' il seguente:
          "Art.  66  (Tempo  degli  atti  dei  conciliatori).   -   I
          conciliatori  possono esercitare le funzioni e compiere gli
          atti di loro competenza anche nei giorni festivi.
          Art. 67 (Luogo delle udienze). - I conciliatori tengono  le
          udienze  nella  casa  comunale  o  in  altra  destinata dal
          comune.
          Il conciliatore in caso di urgenza puo' sentire le parti  e
          provvede  sulle loro istanze nella propria abilitazione, ma
          non vi puo' tenere l'udienza di discussione".
          - Il capo I (articoli 20-29) del titolo II dell'ordinamento
          giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, abrogato dal  2
          gennaio  1993  dal  presente  articolo, reca norme relative
          all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: "Del
          giudice conciliatore".