Art. 48. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi. 2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Istituzione del giudice di pace". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.