Art. 48. 
                        Copertura finanziaria 
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della  presente  legge  sono
valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348  miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere
a regime viene valutato in lire 385 miliardi. 
2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo utilizzando lo specifico  accantonamento:  "Istituzione  del
giudice di pace". 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.