Art. 49. 
       Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 
13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere  dal
2 gennaio 1993.