Art. 51 
 Disciplina transitoria per l'attivita' di notificazione degli atti 
 
  1. Nei primi tre anni di applicazione della presente  legge,  fermo
il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di  tutti  gli  atti
relativi ai procedimenti di  competenza  del  giudice  di  pace,  ivi
comprese le decisioni in  forma  esecutiva  ed  i  relativi  atti  di
precetto, provvedono altresi' i  messi  di  conciliazione  dipendenti
comunali in servizio presso i comuni  compresi  nella  circoscrizione
del giudice di pace. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 21 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI