Art. 51 Disciplina transitoria per l'attivita' di notificazione degli atti 1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresi' i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI