ART. 31. 
     Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale 
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9  della  legge
18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato,  le  riserve
naturali  statali  sono  amministrate  dagli  attuali  organismi   di
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.  Per  far
fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indi-
cate nel programma, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ed in  attesa  della  riorganizzazione  di  cui
all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione  e
le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  da  emanarsi  su
proposta del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita'  di
gestione per i primi tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi le  disposizioni
di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. 
2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle  aree
individuate  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  20  luglio  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua  disponibilita'  con
la  proposta  della  loro  destinazione  ad  aree  naturali  protette
nazionali  e  regionali  anche  ai  fini  di  un  completamento,  con
particolare riguardo alla regione Veneto e  alla  regione  Lombardia,
dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo  68  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
3. La gestione delle riserve naturali istituite su  proprieta'  dello
Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione
di nuovi parchi nell'ambito di un parco  nazionale,  spetta  all'Ente
parco.  L'affidamento  e'  effettuato   mediante   provvedimento   di
concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata  intesa
si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
entro  due  anni  dall'istituzione  dell'Ente   parco.   Le   riserve
biogenetiche ed i  territori  delle  riserve  parziali  destinati  ad
attivita' produttive sono affidati alla gestione del Corpo  forestale
dello Stato. 
4. Le direttive necessarie per la  gestione  delle  riserve  naturali
statali  e  per  il  raggiungimento  degli   obiettivi   scientifici,
educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal  Ministro
dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986,  n.
349. 
 
          Note all'art. 31:
          -  Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge n. 183/1989
          (si  veda  in  nota  all'art.  3)  cosi'  come   modificato
          dall'art.  3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  253 e' il
          seguente:
          "Art.  9  (I  servizi  tecnici  nazionali).  - 1. Presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  istituiti  i
          servizi  tecnici  nazionali,  in  un  sistema coordinato ed
          unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato  dei  ministri
          di  cui  all'articolo  4.  Ai  servizi tecnici nazionali e'
          assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed
          operativa.
          2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri  dei
          lavori   pubblici   e  dell'ambiente  sono  costituiti  nei
          seguenti   servizi   tecnici   nazionali:   idrografico   e
          mareografico;  sismico;  dighe; geologico. Con la procedura
          ed i criteri di cui  al  comma  9  vengono  costituiti  gli
          ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
          perseguire  l'obiettivo  della  conoscenza del territorio e
          dell'ambiente, nonche' delle  loro  trasformazioni.  A  tal
          fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della
          pubblica  amministrazione  che  gia'  operano  nel settore,
          nonche' quelle del Corpo forestale  dello  Stato  e  quelle
          preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
          3.   Dell'attivita'   dei   servizi  tecnici  nazionali  si
          avvalgono direttamente  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,
          dell'ambiente,   dell'agricolturae   delle  foreste,  della
          marina mercantile e per il coordinamento  della  protezione
          civile,  le  autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli
          organismi preposti a quelli  di  rilievo  interregionale  e
          regionale,  il  Comitato nazionale per la difesa del suolo,
          il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  la  Direzione
          generale  della  difesa  del suolo del Ministero dei lavori
          pubblici, il  servizio  prevenzione  degli  inquinamenti  e
          risanamento    ambientale   e   il   servizio   valutazione
          dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
          relazione   sullo   stato   dell'ambiente   del   Ministero
          dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
          4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
          a)  svolgere  l'attivita'  conoscitiva,  qual  e'  definita
          all'art. 2;
          b) realizzare  il  sistema  informativo  unico  e  la  rete
          nazionale  integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo
          quanto previsto al comma 5;
          c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri  e
          consulenze,  secondo un tariffario fissato ogni biennio con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentito
          il Comitato dei ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono
          stabilite  in  base  al  principio  della partecipazione al
          costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
          5. I servizi tecnici nazionali  organizzano,  gestiscono  e
          coordinano   un  sistema  informativo  unico  ed  una  rete
          nazionale  integrati   di   rilevamento   e   sorveglianza,
          definendo  con le amministrazioni statali, le regioni e gli
          altri  soggetti  pubblici   e   privati   interessati,   le
          integrazioni      ed     i     coordinamenti     necessari.
          All'organizzazione ed  alla  gestione  della  rete  sismica
          integrata  concorre,  sulla  base  di apposite convenzioni,
          l'Istituto  nazionale  di  geofisica.   Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991,  le  iniziative  adottate in attuazione e nell'ambito
          delle risorse assegnate ai sensi  dell'art.  18,  comma  1,
          lettera  e),  della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
          sistema informativo e  di  monitoraggio,  confluiscono  nei
          servizi tecnici nazionali.
          6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4,
          ciascuno  dei  Ministri  che  lo  compongono  propone,  nel
          settore di sua competenza, le  misure  di  indirizzo  e  di
          coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
          informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
          particolare   le   priorita'   nel   rilevamento   e  nella
          predisposizione della base di dati.
          7. Ai servizi tecnici nazionali e'  preposto  un  Consiglio
          dei   direttori,  composto  dal  presidente  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo  presiede,   dai
          direttori  dei  singoli  servizi tenici nazionali di cui al
          comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto  geografico
          militare,  del  Centro  interregionale  per la cartografia,
          dell'Istituto  idrografico  della  Marina,   del   Servizio
          meteorologico  dell'Aeronautica  militare,  del Corpo fore-
          stale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
          8. Il Consiglio dei direttori:
          a) provvede,  in  conformita'  alle  deliberazioni  di  cui
          all'art.  4,  al  coordinamento  dell'attivita'  svolta dai
          singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici  dei
          soggetti  competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche'
          dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
          b)  esercita  ogni  altra  funzione  demandatagli   con   i
          regolamenti di cui al comma 9.
          9.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  appositi  regolamenti,  emanati  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   sentite   le
          competenti   Commissioni  parlamentari,  si  provvede  alla
          riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di
          cui al comma 2, in particolare disciplinando:
          a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri
          generali  di  organizzazione,  anche   sotto   il   profilo
          dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
          b)  i  criteri generali per il coordinamento dell'attivita'
          dei servizi tecnici  nazionali,  dei  servizi  tecnici  dei
          soggetti  competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo
          conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi
          tecnici regionali;
          c) i criteri per la formazione di  ruoli  tecnici  omogenei
          per  ciascun  servizio,  con  l'attribuzione  di  posizioni
          giuridiche basate sul  possesso  del  titolo  professionale
          necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo
          servizio  e  sul  livello  professionale  delle mansioni da
          svolgere;
          d) i criteri generali per  l'attribuzione  della  dirigenza
          dei  servizi  e  dei singoli settori in cui gli stessi sono
          articolati nel rispetto del principio della preposizione ai
          servizi  ed  ai  singoli  settori  tecnici  di   funzionari
          appartenenti ai relativi ruoli;
          e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema
          informativo  unico  e  della  rete  nazionale  integrati di
          rilevamento e sorveglianza;
          f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali
          di   avvalersi   dell'attivita'   di   enti   e   organismi
          specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza
          nonche'  di  impiegare in compiti di istituto ricercatori e
          docenti  universitari,  sulla  base  di   convenzioni-tipo,
          adottate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni
          in  materia   di   comandi   finalizzate   all'interscambio
          culturale e scientifico.
          10.  Ai  servizi  tecnici nazionali sono preposti dirigenti
          generali tecnici.
          11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e
          merceografico, sismico, dighe, geologico,  fanno  parte  di
          diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
          12.  Con  la  procedura e la modalita' di cui al comma 9 si
          provvede, tenendo conto della riorganizzazione del  sistema
          dei  servizi  tecnici  nazionali,  a  quella funzionale del
          servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.
          13.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino   alla   definizione   del   nuovo
          ordinamento  dei  servizi  tecnici  nazionali,  nonche' dei
          ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,  lettera  c),  il
          personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
          servizi   idrografico   e   mareografico,  sismico,  dighe,
          geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in
          appositi ruoli  transitori  presso  le  amministrazioni  di
          appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
          ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico
          ed   il  trattamento  economico  comunque  posseduti.  Alla
          identificazione del personale da  ricomprendere  nei  ruoli
          predetti  si  provvede  con decreto del Ministro competente
          che determina altresi' le dotazioni organiche  dei  profili
          professionali  occorrenti  in  misura  pari  alle unita' da
          trasferire. I provvedimenti relativi allo  stato  giuridico
          ed  al  trattamento  economico del personale inquadrato nei
          ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
          con il  Ministro  presso  il  cui  dicastero  e'  istituito
          ciascun ruolo transitorio".
          - La legge n. 124/1985 reca: "Disposizioni per l'assunzione
          di  manodopera  da  parte  del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste".
          - Il testo dell'art. 68 gia' citato del D.P.R. n.  616/1977
          (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente:
          "Art.  68  (Aziende  di  Stato per le foreste demaniali). -
          L'Azienda di Stato per le foreste demaniali  e'  soppressa.
          Le  funzioni  e  i  beni  dell'Azienda sono trasferiti alle
          regioni in ragione della loro ubicazione.
          Dal   trasferimento   sono   esclusi:  i  terreni  dati  in
          concessione al Ministero della  difesa  e  sui  quali  sono
          stati  realizzati  impianti  militari; le caserme del Corpo
          forestale dello Stato; i terreni e  le  aree  boschive,  in
          misura  non  superiore  all'1  per  cento  della superficie
          complessiva   delle   aree   costituenti   il    patrimonio
          immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici,
          sperimentali  e didattici di interesse nazionale. Tali aree
          sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del
          Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  i Ministri per
          l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
          Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove  non
          destinabili ad attivita' di competenza regionale, alberghi,
          edifici  di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, pre-
          via identificazione da  effettuare  entro  il  31  dicembre
          1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.
          Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici
          relativi   a   beni  in  corso  di  acquisizione  da  parte
          dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente
          decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni
          in  proporzione  alla  superficie  dei  beni   patrimoniali
          attribuiti a ciascuna di esse.
          L'amministrazione  statale,  ai fini di cui al primo comma,
          punto c), dell'art.  71,  puo'  avvalersi  delle  eventuali
          aziende  forestali  regionali e delle strutture regionali e
          locali di  gestione  dei  patrimoni  boschivi.  I  rapporti
          reciproci sono regolati da apposite convenzioni".
          -  Per il testo dell'art. 5 della legge n. 349/1986 si veda
          in nota all'art. 6.