ART. 34. 
             Istituzione di parchi e aree di reperimento 
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali: 
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella
e Monte Bulgheria); 
b) Gargano; 
c) Gran Sasso e Monti della Laga; 
d) Maiella; 
e) Val Grande; 
f) Vesuvio. 
2.  E'  istituito,  d'intesa  con  la  regione  Sardegna   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale  del  Golfo  di  Orosei,
Gennargentu  e  dell'isola  dell'Asinara.  Qualora  l'intesa  con  la
regione Sardegna non si perfezioni  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 4 si provvede  alla  istituzione  del  parco  della  Val
d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano,  Sirino,
Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il  quale
non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6. 
3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione
provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1  e  2  sulla  base
degli elementi  conoscitivi  e  tecnico-scientifici  disponibili,  in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le  amministrazioni
dello Stato nonche' le regioni e,  sentiti  le  regioni  e  gli  enti
locali interessati, adotta le misure di salvaguardia  necessarie  per
garantire la  conservazione  dello  stato  dei  luoghi.  La  gestione
provvisoria del  parco,  fino  alla  costituzione  degli  Enti  parco
previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di
gestione istituito  dal  Ministro  dell'ambiente  in  conformita'  ai
principi di cui all'articolo 9. 
4.  Il  primo  programma  verifica  ed  eventualmente   modifica   la
delimitazione effettuata dal  Ministro  dell'ambiente  ai  sensi  del
comma 3. 
5. Per l'organizzazione ed il  funzionamento  degli  Enti  parco  dei
parchi di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  le  disposizioni  della
presente legge. 
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita'  finanziarie
esistenti,  considera  come  prioritarie  aree  di   reperimento   le
seguenti: 
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano; 
b) Etna; 
c) Monte Bianco; 
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto); 
e) Tarvisiano; 
f)  Appennino  lucano,  Val  d'Agri  e  Lagonegrese  (Monti   Arioso,
Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo); 
g) Partenio; 
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata; 
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis); 
l) Alta Murgia. 
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni,  puo'  emanare
opportune misure di salvaguardia. 
8. Qualora il primo programma non venga  adottato  entro  il  termine
previsto dell'articolo 4,  comma  6,  all'approvazione  dello  stesso
provvede  il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del   Ministro
dell'ambiente. 
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano  confinanti  o
adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte  di  Stati
esteri, il Ministro degli affari esteri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate,
promuove l'adozione  delle  opportune  intese  o  atti,  al  fine  di
realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di  gestione
e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare  altresi'  l'istituzione  di  aree  naturali  protette  di
particolare  pregio  naturalistico  e  rilievo   internazionale   sul
territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti  sono
vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati. 
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e  2  e'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991  e  lire  30
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa di lire 10  miliardi  per  il  1991,  lire  15,5
miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.