ART. 35. Norme transitorie 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge. 2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonche' della specialita' degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprieta' demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara' condotta secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. 5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6. 6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia gia' adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque. 8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993. 9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 279/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e' il seguente: "Art. 3. - Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria. Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali. La gestione unitaria del parco e' attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unita' di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potra' essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facolta' delle province di provvedere anche prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo". - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a)-b) (omissis); c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 305/1989 (Programma triennale per la tutela dell'ambiente) e' il seguente: "Art. 10 (Parchi nazionali). - 1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopra indicati e' regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato in intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sara' effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349".