Art. 11 
                       (Contribuzione INAIL). 
  1.  Dal  1  gennaio  1993,  le  rendite  corrisposte  dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro  (INAIL)
per i mutilati e invalidi del  lavoro  sono  rivalutate  con  cadenza
annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle  prestazioni
economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei  datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire
gli oneri  derivanti  dalle  maggiori  spese  rispetto  alla  vigente
normativa. 
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1992,  il
terzo  comma  dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostiuito dal seguente: 
  "Le aliquote di cui al secondo  comma  si  applicano  integralmente
sulla retribuzione giornaliera non eccedente  il  limite  massimo  di
lire 1.000.000,  mentre  sulla  eventuale  eccedenza  si  applica  un
contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento,  di  cui  il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro". 
  3. Con la stessa decorrenza di cui  al  comma  1,  l'importo  della
retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare
rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del  secondo  comma
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  31  dicembre
1971, n. 1420, e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.