Art. 12 
    (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili). 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,
dopo le parole "  dal  Ministero  dell'interno  "  sono  inserite  le
seguenti: " con esclusione di quelle erogate  ai  ciechi  civili,  ai
sordomuti e agli invalidi totali ". 
  2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  " 1-bis. Sono fatti salvi i diritti  acquisiti  dai  cittadini  che
abbiano conseguito  le  prestazioni  pensionistiche  per  i  minorati
civili erogate dal Ministero dell'interno alla data  del  1›  gennaio
1992". 
  3. Con effetto dal 1› gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali
agli invalidi civili, con esclusione  dei  ciechi,  dei  sordomuti  e
degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica
il limite di reddito individuale stabilito per la  concessione  della
pensione sociale da parte dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS). 
  4. Per i titolari delle prestazioni di cui  al  comma  3,  gia'  in
godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi  superiori  ai
limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane  tale
condizione, il relativo meccanismo di perequazione  automatica  delle
prestazioni.