Art. 14. 
                    (Recupero base contributiva). 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme dovute  all'INPS  dai  soggetti  contribuenti  devono
essere versate, con  modalita'  da  stabilire  a  cura  dell'Istituto
stesso, esclusivamente presso gli uffici  dell'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che  adottano
il sistema telematico per  la  rendicontazione  della  documentazione
utilizzata per il pagamento da  ciascuno  soggetto  contribuente.  Il
trasferimento dei fondi da  parte  delle  aziende  di  credito  nelle
contabilita' speciali accesse all'INPS presso le competenti tesorerie
provinciali  dello  Stato,  deve  avvenire   entro   quattro   giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di  esazione  e,  da  parte
degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conto aperti
all'INPS. Fino allo scadere del predetto  termine,  le  somme  dovute
all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate: 
   a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero  nei
conti correnti postali aperti all'INPS. Il  relativo  saldo  di  fine
mese deve essere trasferito  il  primo  giorno  lavorativo  del  mese
successivo  a  cura  dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS  presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato; 
   b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura  delle
stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre  giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende  di
credito, che prima dello scadere  del  termine  rendicontano  in  via
telematica  all'INPS  la  documentazione  utilizzata   dai   soggetti
contribuenti  per  il   versamento,   secondo   modalita'   stabilite
dall'Istituto  stesso,  sono  ammesse  a  versare   i   fondi   nelle
contabilita' speciali entro i  quattro  giorni  lavorativi  bancabili
successivi a quello di esazione,  a  decorrere  dal  mese  nel  quale
effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'.  In
deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse
entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende  di
credito nelle contabilita' speciali accese  all'INPS  entro  l'ultimo
giorno lavorativo bancabile dello stesso mese. 
  2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con  il
Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  stabilisce   le
modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente  articolo  da
parte dell'Amministrazione postale e, di concerto  col  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce  la  data  a  decorrere
dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese
all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle
somme riscosse avverra' con sistemi telematici. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1982, n. 54. 
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992  le  iscrizioni   all'INPS,
all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati  (SCAU)  e
alle Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  da
parte delle aziende che svolgono attivita' economica  con  lavoratori
dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti
nelle sedi di ciascuno degli  anzidetti  organismi.  La  denuncia  di
iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno  dei
predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle  vigenti
disposizioni ha efficacia anche nei confronti  degli  altri  soggetti
interessati nei limiti  delle  rispettive  competenze  di  legge.  Le
iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure in-
tegrate secondo  modalita'  che  saranno  definite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Con  lo
stesso decreto verranno dezfiniti  analoghi  criteri  in  materia  di
svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto
degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del
lavoro.