Art. 15. (Stabilimenti termali dell'INPS). 1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a societa' per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicita' ed efficienza. A tali fini l'Istituto puo' cedere a privati quote di partecipazione alle predette societa', cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto. 2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.