Art. 15. 
                  (Stabilimenti termali dell'INPS). 
  1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti  oggetto  dei
decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23  dicembre
1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni,  sono  riacquisiti  al
patrimonio immobiliare  dell'Istituto,  il  quale  li  conferisce  in
capitale  a  societa'  per  azioni  appositamente   costituite,   che
provvederanno  alla  loro  gestione  sulla   base   di   criteri   di
economicita' ed efficienza. A tali  fini  l'Istituto  puo'  cedere  a
privati quote di partecipazione alle  predette  societa',  cui  deve,
comunque, essere assicurata la  partecipazione,  a  titolo  gratuito,
della  regione  e  del  comune  nel  cui  territorio  e'  ubicato  lo
stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono  approvati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro,  su  proposta
del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo  in
forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni
da tale data,  per  il  mantenimento  del  rapporto  di  impiego  con
l'Istituto. 
  2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le  norme  di
cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  E'
abrogato il terzo comma dell'articolo  36  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833.