Art. 16. 
             Disposizioni varie in materia previdenziale 
 
  1. Le commissioni provinciali  per  la  manodopera  agricola  e  le
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura  sono
integrate da un funzionario  in  rappresentanza  dell'INPS  e  da  un
funzionario in rappresentanza dell'INAIL,  e  da  un  funzionario  in
rappresentanza dello SCAU,limitatamente all'esercizio dei compiti  di
cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7,  primo  comma,
numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate  prestate
dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori  diretti,
del  decreto-legge  3  febbraio   1970,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. 
  2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno  1991,  si  provvedera'  in
sede di determinazione, con separato provvedimento  legislativo,  dei
criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di
spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria  per
l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali  in  favore  delle
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218. 
  3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2  si  provvedera'
altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati  nel  limite
complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi  fronte  al  relativo
onere mediante il concorso nella misura del 50  per  cento  da  parte
delle imprese interessate e, per la restante parte, con  utilizzo  di
una  quota  del  maggior  gettito   derivante   per   effetto   delle
disposizioni  della  legge  finanziaria  per  l'anno  1992   relative
all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e  2,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. 
  4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  emana  un  decreto  che
identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure
termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi. 
  5.  In  attesa  della  disciplina  organica   della   materia,   le
prestazioni  idrotermali  possono  essere   fruite   dai   lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari
e  delle  ferie  annuali,  esclusivamente  per  la   terapia   o   la
riabilitazione relativi ad affezioni o stati patologici  per  la  cui
risoluzione sia giudicato determinante,  anche  in  associazione  con
altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale  motivatamente
prescritto da un  medico  specialista  dell'unita'  sanitaria  locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori  avviati  alle  cure  dall'INAIL,
motivatamente  prescritto  dai  medici  del  predetto  Istituto.   Le
prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza
del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4. 
  6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti
a corrispondere gli interessi legali,  sulle  prestazioni  dovute,  a
decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per  l'adozione
del  provvedimento  sulla  domanda.  L'importo  dovuto  a  titolo  di
interesse  e'  portato  in  detrazione  dalle   somme   eventualmente
spettanti a ristoro del  maggior  danno  subito  dal  titolare  della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. 
  7. Al personale di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092.