Art. 11. 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: 
      "b-bis) il 20 per  cento  delle  provvigioni  corrisposte  agli
intermediari immobiliari, residenti  nel  territorio  dello  Stato  o
aventi  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,   per
l'acquisto   o   la   vendita   di   fabbricati,   per   un   importo
complessivamente non superiore a lire 3 milioni"; 
    b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo  della  lettera
e), le parole: "il 5 per cento del  reddito  complessivo  dichiarato"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  3  per  cento  del   reddito
complessivo dichiarato fino a 30  milioni  e  il  10  per  cento  del
reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni"; 
    c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente: 
      "g-bis)  plusvalenze  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"; 
    d) il comma 1 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad  esclusione
di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo  16  e  di
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 16, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,
l'aliquota corrispondente alla meta' del  reddito  complessivo  netto
del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui  e'  sorto  il
diritto alla loro percezione ovvero,  per  i  redditi  indicati  alla
lettera b) del  comma  1  dell'articolo  16,  all'anno  in  cui  sono
percepiti. Per  i  redditi  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 16 e per quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del  medesimo
comma  1  dell'articolo  16,  l'imposta  e'  determinata   applicando
all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui
redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore
all'anno in cui i redditi sono  stati  rispettivamente  conseguiti  o
imputati.  Per  i  redditi  di  cui  alla  lettera  m)  del  comma  1
dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il  diritto  alla
percezione si considera sorto nell'anno in cui  ha  avuto  inizio  la
liquidazione."; 
    e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      "4-bis. Qualora il canone risultante al contratto di locazione,
ridotto forfetariamente del 10 per cento nonche', eventualmente, fino
a un ulteriore 15 per  cento  a  titolo  di  spesa  di  manutenzione,
riparazione e per qualsiasi altra spesa  effettivamente  sostenuta  e
comprovata da idonea documentazione, da allegare  alla  dichiarazione
dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma
1, il reddito e' determinato in misura pari a quella  del  canone  di
locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati  siti  nella
citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, l'importo massimo deducibile  di  cui  sopra  e'  determinato
nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad  un
ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione
e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata  da
idonea documentazione. 
      4-ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente  sostenute  in
un anno e comprovate da idonea documentazione e' superiore al 15  per
cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza puo'  essere
computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per
ciascun  periodo  di  imposta  il  predetto  limite  percentuale,  in
diminuzione dei canoni dei periodi  di  imposta  successivi,  ma  non
oltre il secondo."; 
    f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b)  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche', in ogni  caso,  le  plusvalenze
realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione."; 
    g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Il  costo  dei  terreni  suscettibili   di   utilizzazione
edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  81  e'
costituito dal prezzo di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro  costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore  degli  immobili.  Per  i  terreni
acquistati per effetto di successione  o  donazione  si  assume  come
prezzo di acquisto il valore dichiarato  nelle  relative  denunce  ed
atti registrati, od in seguito definito  e  liquidato,  aumentato  di
ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione."; 
    h) il comma 2 dell'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto  di
regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per
cento, risulta  inferiore  per  oltre  un  quinto  al  reddito  medio
ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il  reddito  imponibile
e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento.  Per
i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole  della
Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di  cui
sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento". 
      2. In ogni caso, il  reddito  degli  immobili  riconosciuti  di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3  della  legge
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni  e  integrazioni,
e' determinato mediante l'applicazione della minore  tra  le  tariffe
d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella  quale
e' collocato il fabbricato. 
      3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, le parole: "31 dicembre 1991" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 1993". 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  28,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Sono   esonerati   dalla   presentazione   della
dichiarazione i contribuenti che nell'anno  solare  precedente  hanno
registrato  esclusivamente  operazioni  esenti  dall'imposta  di  cui
all'articolo  10  salvo  quelli  tenuti  alla   effettuazione   della
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis."; 
    b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Con apposito decreto emanato entro venti giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale
il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a deter-
minate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al  primo  e
terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello  stesso  anno,
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto."; 
    c) all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Per le  cessioni  di  beni,  esclusi  quelli  strumentali  per
l'esercizio dell'attivita' e quelli propri,  comunque  effettuate  da
esercenti  agenzie  di  vendita  all'asta,  anche  in  esecuzione  di
rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non  operanti
nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile
e' costituita dal 15 per  cento  del  prezzo  di  vendita.  L'imposta
afferente l'importazione dei  beni  destinati  alla  vendita  non  e'
detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di  escludere  le
presunzioni di cui  all'articolo  53,  devono  annotare  in  apposito
registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi
consegnati dai  soggetti  di  cui  sopra,  indicandone  gli  elementi
indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei  beni,  nonche'
il prezzo di vendita degli stessi". 
  5. Per le plusvalenze conseguenti  alla  percezione,  da  parte  di
soggetti che non esercitano imprese  commerciali,  di  indennita'  di
esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni  volontarie  nel
corso di procedimenti espropriativi nonche' di somme comunque  dovute
per effetto di acquisizione coattiva conseguente  ad  occupazione  di
urgenza divenute illegittime relativamente  a  terreni  destinati  ad
opere pubbliche o ad infrastrutture  urbane  all'interno  delle  zone
omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale  2  aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica ed economica e popolare di cui  alla  legge  18
aprile 1962, n. 167, e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 81,  comma  1,  lettera  b),  ultima
parte, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, introdotta dal  comma  1,  lettera  f)  del
presente articolo. 
  6. Le indennita' di occupazione e  gli  interessi  comunque  dovuti
sulle somme di cui al comma  5  costituiscono  reddito  imponibile  e
concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme  di
cui ai commi 5 e 6, comprese le  somme  per  occupazione  temporanea,
risarcimento  danni  da  occupazione  acquisitiva,  rivalutazione  ed
interessi, devono operare una ritenuta  a  titolo  di  imposta  nella
misura del 20 per cento. E' facolta' del contribuente optare, in sede
di dichiarazione annuale dei redditi, per  la  tassazione  ordinaria,
nel qual caso  la  ritenuta  si  considera  effettuata  a  titolo  di
acconto. 
  8.  Per  il  versamento  della  ritenuta,  per  gli   obblighi   di
dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano
le disposizioni previste per le ritenute  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle
somme  percepite  in  conseguenza   di   atti   anche   volontari   o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  se  l'incremento  di
valore non e' stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. In tali  casi  le  somme  percepite  devono
essere  indicate  nella  dichiarazione   annuale   dei   redditi   da
presentarsi per l'anno  1991  e  l'imposta  deve  essere  corrisposta
mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle
imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro
il termine  di  presentazione  della  predetta  dichiarazione  e,  la
seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti  degli  eredi
del  soggetto  espropriato  le  suddette  disposizioni  si  applicano
limitatamente alle somme percepite dopo l'apertura della successione. 
  10. Con decreti del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  saranno  stabilite   le   modalita'   per   gli
adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9. 
  11. Sara' devoluto in favore degli  enti  locali  proporzionalmente
all'onere rimasto  a  carico  degli  stessi  per  l'acquisizione  dei
terreni il corrispondente importo dell'imposta sostitutiva di cui  al
presente articolo. I criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  del
gettito saranno stabiliti con decreti  del  Ministro  del  tesoro  di
concerto  con  il  Ministro  delle  finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno. 
  12. All'articolo 76 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "7-bis. Non sono ammesse  in  deduzione  le  spese  e  gli  altri
componenti negativi derivanti da operazioni  intercorse  tra  imprese
residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime
fiscale  privilegiato,  le  quali   direttamente   o   indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono  controllate  dalla
stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale  dello
Stato o del territorio estero che esclude da imposte  sul  reddito  o
che  sottopone  i  redditi  conseguiti  dalle  predette  societa'  ad
imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente
applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti  del
Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori  esteri
aventi un regime fiscale privilegiato. 
    7-ter. Le disposizioni di cui al comma  7-bis  non  si  applicano
quando le imprese residenti in Italia  forniscano  la  prova  che  le
societa' estere  svolgono  prevalentemente  un'attivita'  commerciale
effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono  ad  un
effettivo interesse economico e che le stesse  hanno  avuto  concreta
esecuzione.  L'Amministrazione,  prima  di  procedere   all'emissione
dell'avviso di accertamento di imposta o di  maggiore  imposta,  deve
notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il  quale  viene
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non  ritenga
idonee  le  prove  addotte,  dovra'   darne   specifica   motivazione
nell'avviso di accertamento". 
  13. Fermo restando il potere  dell'Amministrazione  di  controllare
l'effettiva esecuzione dell'operazione, le  prove  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 76 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono  essere  fornite
qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  21  della  presente  legge,   di
conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria  in  merito  alla
natura ed al  relativo  trattamento  tributario  dell'operazione  che
intende porre in essere e l'abbia  realizzata  nei  termini  proposti
tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione. 
  14. All'articolo 96 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "1-bis. La disposizione di cui al comma 1  non  si  applica  agli
utili distribuiti  da  societa'  collegate  residenti  in  Paesi  non
appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime
fiscale privilegiato individuati con i  decreti  del  Ministro  delle
finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76. 
    1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo  76,
comma 7-bis, gli  utili  distribuiti  non  concorrono  a  formare  il
reddito per  l'ammontare  corrispondente  alle  spese  e  agli  altri
componenti negativi non ammessi in deduzione". 
  15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota
ridotta, pur non risultando  beneficiari  dell'agevolazione,  possono
regolarizzare la fattura di  acquisto  del  bene  senza  applicazione
della pena pecuniaria e degli interessi per  ritardo  pagamento,  nei
modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i  termini  ivi
previsti  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  1992,   sempreche'
l'irregolarita' non sia stata gia'  accertata  e  l'accertamento  sia
divenuto definitivo. 
  16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13  e  14  si  applicano  a
partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo  di
imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 
  17. Nell'articolo 20, secondo comma,  del  decreto-legge  8  aprile
1974, n. 95, converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "a  titolo
d'imposta" sono inserite  le  seguenti:  "con  esclusione  di  quelli
corrisposti  ai  soggetti  non  residenti  di  cui  al  terzo   comma
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n 600". 
  18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili  la
cui distribuzione e' deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le
comunicazioni di cui all'articolo 8,  quarto  comma  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento  tra  il
1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente  legge,
il termine di sessanta giorni decorre da tale data. 
  19. L'articolo 301 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 301. - (Delle misure di sicurezza patrimoniali.  Confisca).
- 1. 
      Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la  confisca  delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e  delle
cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. 
      2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a
chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento
di merci ovvero  contengano  accorgimenti  idonei  a  maggiorarne  la
capacita'   di   carico   o   l'autonomia   in   difformita'    delle
caratteristiche  costruttive  omologate  o  che  siano  impiegati  in
violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione  e
la sicurezza in mare. 
      3. Si applicano le disposizioni dell'articolo  240  del  codice
penale se si tratta di mezzo  di  trasporto  appartenente  a  persona
estranea al reato  qualora  questa  dimostri  di  non  averne  potuto
prevedere l'illecito  impiego  anche  occasionale  e  di  non  essere
incorsa in un difetto di vigilanza. 
      4.  Nel  caso  di  vendita  all'asta  di  mezzi  di   trasporto
confiscati per il delitto di contrabbando,  qualora  l'aggiudicazione
non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i
mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 
      5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta a norma  del  titolo  II
del libro VI del codice di procedura penale". 
 
                                  NOTE
          Note all'art. 11:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10 del D.P.R. n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  10  -  (Oneri  deducibili).  -  1.  Dal   reddito
          complessivo,  si  deducono,  se  non  sono deducibili nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea  documentazione
          allegata alla dichiarazione dei redditi, i  seguenti  oneri
          sostenuti dal contribuente:
               a)  l'imposta  locale  sui  redditi pagata nel periodo
          d'imposta  esclusa  quella  relativa  a   redditi   tassati
          separatamente;
               b)  i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
               b-bis)  il  20 per cento delle provvigioni corrisposte
          agli intermediari  immobiliari,  residenti  nel  territorio
          dello  Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per
          un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;
               c) gli interessi passivi e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
          mutui agrari di ogni specie, nei  limiti  dei  redditi  dei
          terreni dichiarati;
               d)  gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato  di  soggetti  non  residenti  in dipendenza di mutui
          garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore
          a 7 milioni di lire, nei casi ed  alle  condizioni  di  cui
          all'articolo  7  della  legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello
          stesso limite complessivo ed alle  stesse  condizioni  sono
          deducibili  le  somme  pagate  dagli assegnatari di alloggi
          cooperativi e dagli acquirenti  di  unita'  immobiliari  di
          nuova    costruzione   alla   cooperativa   e   all'impresa
          costruttrice a titolo di rimborso degli interesssi passivi,
          oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai  mutui
          ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
               e)    le    spese    chirurgiche,    per   prestazioni
          specialistiche e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie,  in
          genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la
          locomozione  e  il sollevamento di portatori di menomazioni
          funzionali  permanenti,  nonche'  la  parte  dell'ammontare
          complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza
          specifica   necessarie  nei  casi  di  grave  e  permanente
          invalidita' o menomazione che eccede il  3  per  cento  del
          reddito  complessivo  dichiarato  fino a 30 milioni e il 10
          per cento del reddito complessivo dichiarato che  supera  i
          30  milioni.  La  deduzione  e' ammessa a condizione che il
          contribuente, nella dichiarazione dei redditi,  indichi  il
          domicilio  e la residenza del percipiente e dichiari che le
          spese sono rimaste  effettivamente  a  proprio  carico.  Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese rimborsate per effetto di contributi o  di  premi  di
          assicurazione  da  lui  versati  e  non  deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
               f) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per importo non superiore a un
          milione di lire per ciascuna di esse;
               g)  le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria e universitaria in misura non superiore a quella
          stabilita per  le  tasse  e  i  contributi  degli  istituti
          statali;
               h)  gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria;
               i) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del Codice civile;
               l)  i contributi previdenziali e assistenziali versati
          in ottemperanza a disposizioni di legge;
               m)  i  premi  per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,   i   premi   per  assicurazione  contro  gli
          infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori  per
          legge,  per  importo  complessivamente non superiore a lire
          due milioni e cinquecentomila. La deduzione dei  premi  per
          assicurazioni  sulla  vita  e' ammessa a condizione che dai
          documenti allegati alla dichiarazione dei  redditi  risulti
          che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consente la
          concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima,  in
          caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
          quinquennio, l'ammontare dei premi che sono  stati  dedotti
          costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art.
          18  e  l'impresa  assicuratrice  deve  optare,  sulla somma
          corrisposta  al  contribuente,  una   ritenuta   a   titolo
          d'acconto,  commisurata all'ammontare complessivo dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il  primo
          scaglione  di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
          conto,  ai  fini  del  limite  di  lire   due   milioni   e
          cinquecentomila,  anche  dei premi di assicurazione versati
          dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma  della
          lettera c) del secondo comma dell'art. 48;
               n)  le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
          adempiere  funzioni  presso  gi   Uffici   elettorali,   in
          ottemperanza  alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30
          marzo 1957, n. 361 e dell'art.  1  della  legge  30  aprile
          1981, n. 178;
               o)  le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R.  30
          settembre   1963,  n.  1409,  nella  misura  effettivamente
          rimasta a carico. La necessita'  delle  spese,  quando  non
          siano  obbligatorie  per  legge, deve risultare da apposita
          certificazione rilasciata dalle competente  soprintendenza,
          previo   accertamento   della  loro  congruita'  effettuato
          d'intesa con  l'Ufficio  Tecnico  Erariale  competente  per
          territorio.  Il mutamento di destinazione dei beni senza la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  il  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione  dello  Stato  sui  beni   immobili   e   mobili
          vincolati,  la  tentata  esportazione  non  autorizzata  di
          questi ultimi, determinano la indeducibilita' delle  spese.
          L'Amministrazione  per  i  beni  culturali e ambientali da'
          immediata comunicazione al competente Ufficio delle imposte
          delle violazioni che comportano l'indeducibilita'  e  dalla
          data  di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere
          il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione   dei
          redditi;
               p)  le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di  fondazione,  di
          associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
          della  legge  1›  giugno  1939,  n.  1089  e  nel D.P.R. 30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni,
          che  siano  di rilevante interesse scientifico o culturale,
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente   a   tal   fine  necessari.  Le  mostre,  le
          esposizioni,  gli  studi  e  le  ricerche   devono   essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  Comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni  stesse. detti termini possono, per causa
          non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla  destinazione,  affluiscono,  nella  loro   totalita',
          all'entrata dello Stato;
               q) i contribui di cui all'art. 8, secondo comma, della
          legge  8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a due
          milioni di lire;
               r) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,   per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali  finalita'  dal  percipiente  entro il secondo periodo
          d'imposta successivo concorrono a formare il reddito per il
          doppio del loro ammontare;
               s)   le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
               t)  a decorere dall'anno d'imposta 1989, le erogazioni
          liberali in denaro, fino  all'importo  di  due  milioni  di
          lire,  a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamente
          del clero della Chiesa cattolica italiana.
             2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del primo
          comma  sono  deducibili  anche  se  sono  stati   sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi
          stabilito.
             3.  Gli  oneri  di  cui  alle  lettere  a), c) d) e alle
          lettere da n) a s) del primo comma sostenuti dalle societa'
          semplici di cui all'art.  5 si deducono, nella  proporzione
          ivi  stabilita,  dal  reddito complessivo dei singoli soci.
          Nella stessa proporzione e' deducibile l'imposta  decennale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili  pagata  dalle
          societa' stesse.
             4. L'imposta locale sui  redditi  dovuta  in  base  alla
          dichiarazione  dei redditi delle societa' di cui all'art. 5
          si deduce dal  reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in
          proporzione  alla  quota di reddito a lui imputabile; nella
          stessa proporzione si deduce l'imposta locale  sui  redditi
          pagata  dalle  societa'  stesse  in base ad accertamenti di
          ufficio in rettifica.
             5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di
          rimborso degli altri oneri dedotti ai  sensi  del  presente
          articolo,  le  somme corrispondenti concorrono a formare il
          reddito complessivo del  periodo  d'imposta  nel  quale  il
          contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il
          rimborso.  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          rimborsi di cui all'ultimo periodo  della  lettera  e)  del
          primo comma".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del  D.P.R. n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 16 (Tassazione separata). - L'imposta  si  applica
          separatamente sui seguenti redditi:
               a)  trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del Codice civile e indennita' equipollenti,  comunque  de-
          nominate,  commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma primo dell'art. 47, anche nelle  ipotesi  di
          cui  all'art.  2122  del  Codice civile; altre indennita' e
          somme  percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza   della
          cessazione  dei predetti rapporti, compresa l'indennita' di
          preavviso, le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di
          pensioni  e  quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
          concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Codice civile.
               b)  emolumenti  arretrati  relativi ad anni precedenti
          percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi  i
          compensi  e  le  indennita' di cui alle lettere a) e g) del
          comma primo dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui
          al comma secondo dell'art. 46;
               c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma  secondo  dell'art.  49, se il diritto all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto;
               d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
          delle persone fisiche;
               e)  indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
               f) indennita' percepite da sportivi professionisti  al
          termine dell'attivita' sportiva, ai sensi del settimo comma
          dell'art.  4  della  legge  23  marzo  1981,  n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
               g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute da piu' di cinque anni e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
              g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'articolo  81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
              h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti  al
          conduttore   in  caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
               i) indennita'  spettanti  a  titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
               l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
               m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          nei  casi di recesso, riduzione di capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione della societa' e la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
               n)  redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli  di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma primo
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte  a  titolo  d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni.
             2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del  comma
          prima  sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti
          da societa' in nome collettivo o in  accomandita  semplice;
          se  conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
             3. Per i redditi indicati alle lettere da a) ad  f)  del
          comma  primo  e per quelli indicati alle lettere da g) a n)
          non conseguiti nell'esercizio  di  imprese  commerciali  il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.   18.   -   1.   Per  gli  altri  redditi  tassati
          separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla  lettera
          g)  del  comma  1  dell'articolo 16 e di quelli imputati ai
          soci in dipendenza di liquidazione, anche  concorsuale,  di
          cui  alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16,
          l'imposta   e'   determinata    applicando    all'ammontare
          percepito,  al  netto  dell'imposta  locale  sui redditi in
          quanto dovuta, l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
          reddito  complessivo  netto  del  contribuente  nel biennio
          anteriore all'anno in cui e' sorto  il  diritto  alla  loro
          percezione  ovvero,  per i redditi indicati alla lettera b)
          del  comma  1  dell'articolo  16,  all'anno  in  cui   sono
          percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1
          dell'articolo   16   e  per  quelli  imputati  ai  soci  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui  alla
          lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta
          e'   determinata   applicando  all'ammontare  conseguito  o
          imputato, al  netto  dell'imposta  locale  sui  redditi  in
          quanto  dovuta,  l'aliquota  corrispondente  alla meta' del
          reddito complessivo  netto  del  contribuente  nel  biennio
          anteriore   all'anno   in   cui   i   redditi   sono  stati
          rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui
          alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti  in
          sede   di   liquidazione  il  diritto  alla  percezione  si
          considera  sorto  nell'anno  in  cui  ha  avuto  inizio  la
          liquidazione.
             2.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma terzo dell'art. 7 si
          procede alla tassazione separata nei confronti degli  eredi
          e  dei  legatari;  l'imposta  dovuta da ciascuno di essi e'
          determinata applicando all'ammontare  percepito,  diminuito
          della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
          credito  indicato  nella relativa dichiarazione, l'aliquota
          corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto
          nel biennio anteriore all'anno  in  cui  si  e'  aperta  la
          successione.
             3.  Se  in  uno  dei  due anni anteriori non vi e' stato
          reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondete alla
          meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non
          vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei  due  anni  si
          applica  l'aliquota  stabilita  all'art.  11  per  il primo
          scaglione di reddito.
             4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla  lettera  b)
          del comma primo dell'art. 16 l'imposta determinata ai sensi
          dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello
          delle  detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi primo e
          secondo dell'art. 13 se e nella misura  in  cui  non  siano
          state  fruite  per ciascuno degli anni cui gli arretrati si
          riferiscono.  Gli  aventi  diritto  agli  arretrati  devono
          dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
          detrazioni   fruite   per   ciascuno   degli  anni  cui  si
          riferiscono.
             5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed  f)
          del  comma  primo  dell'art.  16 l'imposta si applica anche
          sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio".
             - L'art. 16 del  D.P.R.  n.  917/1986  e'  riportato  in
          precedente nota al presente articolo.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34 del D.P.R. n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 34 (Determinazione del reddito dei fabbricati).  -
          1.  Il  reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
          determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
          stabilite  secondo  le  norme  della  legge  catastale  per
          ciascuno  categoria  e  classe,  ovvero, per i fabbricati a
          destinazione  speciale  o   particolare,   mediante   stima
          diretta.
             2.  Le  tariffe  d'estimo  e  i redditi dei fabbricati a
          destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
          revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
          sopravvenute  variazioni  di  carattere  permanente   nella
          capacita'  di  reddito  delle unita' immobiliari e comunque
          ogni dieci anni. La revisione e' disposta con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  previo  parere  della Commissione
          censuaria centrale. Puo' essere effettuata per singole zone
          censuarie; prima di procedervi gli Uffici Tecnici  Erariali
          devono sentire i comuni interessati.
             3.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione hanno
          effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del nuovo prospetto delle  tariffe,  ovvero,  nel  caso  di
          stima  diretta,  dall'anno  in  cui  e' stato notificato il
          nuovo reddito al possessore  iscritto  in  catasto.  Se  la
          pubblicazione   o   notificazione  avviene  oltre  il  mese
          precedente quello stabilito per il versamento  dell'acconto
          d'imposta,   le   modificazioni   hanno  effetto  dall'anno
          succesivo.
             4.  Il  reddito  delle  unita'  immobiliari  non  ancora
          iscritte  in  catasto  e'  determinato  comparativamente  a
          quello delle unita' similari gia' iscritte.
            4-bis.  Qualora  il  canone  risultante  dal contratto di
          locazione,  ridotto  forfettariamente  del  10  per  cento,
          nonche',  eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a
          titolo  di  spesa  di  manutenzione,  riparazione   e   per
          qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata
          da  idonea  documentazione,  da allegare alla dichiarazione
          dei redditi, sia superiore al reddito  medio  ordinario  di
          cui  al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a
          quella del  canone  di  locazione  ridotto  delle  predette
          spese. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro
          e  nelle  isole  della  Giudecca,  di  Murano  e di Burano,
          l'importo massimo deducibile di cui  sopra  e'  determinato
          nella  misura  forfetaria del 10 per cento ed eventualmente
          fino ad un ulteriore 30 per cento  a  titolo  di  spesa  di
          manutenzione,  riparazione  e  per  qualsiasi  altra  spesa
          effettivamente   sostenuta   e   comprovata    da    idonea
          documentazione.
              4-ter.   Se   l'ammontare  delle  spese  effettivamente
          sostenute in un anno e comprovate da idonea  documentazione
          e'  superiore  al 15 per cento del canone relativo all'anno
          medesimo, l'eccedenza  puo'  essere  computata,  sempre  in
          misura  tale  da  non  superare complessivamenteper ciascun
          periodo di  imposta  il  predetto  limite  percentuale,  in
          diminuzione  dei  canoni dei periodi di imposta successivi,
          ma non oltre il secondo".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  81  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  81  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi,
          se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni
          o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e
          in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita'  di
          lavoratore dipendente:
               a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di  terreni,  o  l'esecuzione  di  opere  intese a renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni o degli edifici;
               b)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione o donazione, e le unita' immobiliari urbane che
          per la maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  stati adibiti ad
          abitazione principale del cedente  o  dei  suoi  familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di cessioni a titolo oneroso  di  terreni  suscettibili  di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
               c)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di  partecipazioni sociali, escluse quelle
          acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per
          cento del capitale della societa' secondo che si tratti  di
          azioni  ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre
          azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di
          partecipazione e' determinata tenendo  conto  di  tutte  le
          cessioni  effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
          confronti di soggetti diversi; si  considerano  cedute  per
          prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
              c-bis)  le  plusvalenze diverse da quelle imponibili ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   di  azioni,  quote  rappresentative  del
          capitale  o  del  patrimonio  e  di  altre   partecipazioni
          analoghe,   nonche'   dei  certificati  rappresentativi  di
          partecipazioni in societa',  associazioni,  enti  ed  altri
          organismi    nazionali    ed    esteri,   di   obbligazioni
          convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto,  che
          non   abbia  natura  di  interesse,  connesso  ai  predetti
          rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio  e  da
          compravendita  a  pronti  o  a  termine. Non si tiene conto
          delle  plusvalenze  realizzate  se  il  periodo  di   tempo
          intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione
          per  ammontare  superiore  a quello spettante in virtu' del
          diritto di opzione e la data della cessione e' superiore  a
          quindici   anni;   si   considerano  cedute  per  prime  le
          partecipazioni acquisite in data piu' recente;
               d) le vincite delle lotterie, dei concorsi  a  premio,
          dei giuochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita' o dalla sorte,
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
               e)  i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli;
               f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
               g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma secondo dell'art. 49;
               h) i redditi derivanti dalla concessione in  usufrutto
          e   della  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
               i) i redditi derivanti da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente;
               l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non  esercitate  abitualmente o dall'assunzione di obblighi
          di fare, non fare o permettere;
               m)  le  indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari
          di spesa, percepiti  da  soggetti  che  svolgono  attivita'
          sportiva  dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986,
          n. 80".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  82  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del  primo  comma  dell'art.  81   sono
          costituite  dalla  differenza tra i corrispettivi percepiti
          nel  periodo  d'imposta,  al  netto  dell'imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore  degli immobili, e il prezzo di
          acquisto  o  il  costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
          aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
             1-bis.  Per  le  partecipazioni  nelle  societa'  di cui
          all'articolo   5,   diverse   da   quelle   immobiliari   e
          finanziarie,  i  redditi  imputati  al  socio  ai sensi del
          medesimo  articolo  si  aggiungono  al  costo   fiscalmente
          riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a
          concorrenza  dei  redditi aggiunti gli utili distribuiti si
          scomputano  dal  costo   fiscalmente   riconosciuto   delle
          predette quote.
             2.  Per i terreni di cui alla lettera a) del primo comma
          dell'art.     81  acquistati  oltre   cinque   anni   prima
          dell'inizio  della  lottizzazione  o  delle opere si assume
          come prezzo di acquisto il valore normale nel  quinto  anno
          anteriore.   Il   costo   dei   terreni   stessi  acquisiti
          gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su  terreni
          acquisiti  gratuitamente sono determinati tenendo conto del
          valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  della
          lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della
          costruzione.   Il   costo   dei   terreni  suscettibili  di
          utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma
          1 dell'articolo 81 e' costituito  dal  prezzo  di  acquisto
          aumentato  di ogni altro costo inerente, rivalutato in base
          alla variazione dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie   di   operai  e  impiegati  nonche'  dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli  immobili.  Per  i
          terreni  acquistati  per effetto di successione o donazione
          si assume come prezzo  di  acquisto  il  valore  dichiarato
          nelle  relative  denunce  ed atti registrati, od in seguito
          definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro   costo
          successivo   inerente,   nonche'   della  imposta  comunale
          sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
            3.  I  corrispettivi  delle  cessioni  di  partecipazioni
          sociali percepiti anteriormente al periodo d'imposta in cui
          e'  avvenuta  la  cessione per effetto della quale e' stata
          superata la percentuale indicata alla lettera c) del  primo
          comma   dell'art.  81  si  considerano  percepiti  in  tale
          periodo.
             4. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento  del
          corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
          alla   parte   del   prezzo   di   acquisto   o  del  costo
          proporzionalmente corrispondente alla somma  percepita  nel
          periodo d'imposta".
             -  Il  testo  dell'art.  81  del  D.P.R.  n. 917/1986 e'
          riportato in precedente nota a questo stesso articolo.
             - Si trascrive il testo  dell'art.  129  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  129  (Terreni  e  fabbricati  soggetti  a  regimi
          vincolistici). - 1. Per i terreni dati in affitto  per  uso
          agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione
          del  canone  questo  risulta  inferiore per oltre un quinto
          alla  rendita   catastale,   il   reddito   dominicale   e'
          determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
             2.  Per  i  fabbricati  dati  in  locazione, qualora per
          effetto di  regimi  legali  di  determinazione  del  canone
          questo,  ridotto  del  25  per cento, risulta inferiore per
          oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al  comma
          1  dell'articolo  34,  il reddito imponibile e' determinato
          dal canone di locazione ridotto del 25  per  cento.  Per  i
          fabbricati  siti  nella  citta'  di  Venezia centro e nelle
          isole della Giudecca, di  Murano  e  di  Burano,  l'importo
          massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura
          forfetaria del 40 per cento".
             -  Si  riporta  l'art.  3 della legge 1› giugno 1939, n.
          1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico):
             "Art.  3.  -  Il  Ministro  della  pubblica   istruzione
          notifica  in  forma  amministrativa ai privati proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
          all'art.  1  che   siano   di   interesse   particolarmente
          importante.
             Trattandosi  di  immobili per natura o di pertinenze, si
          applicano le norme di cui al  secondo  comma  dell'articolo
          precedente.
             L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato
          l'interesse   particolarmente   importante,  e'  conservato
          presso il Ministero della pubblica istruzione e copie dello
          stesso  sono  depositate   presso   le   prefetture   della
          Repubblica.
             Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 9 della
          legge n.  408/1990, come modificato dalla presente legge:
             "5. Nel comma 6 dell'articolo  8  del  decreto-legge  27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n.   165,  le  parole:  '31  dicembre
          1990' sono sostituite dalle parole: '31 dicembre 1993'".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  28 del D.P.R. n.
          633/1972, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 28 (Dichiarazione annuale). - Entro  il  giorno  5
          del  mese  di  marzo  di  ciascun anno il contribuente deve
          presentare in duplice esemplare, la dichiarazione  relativa
          all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
          conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro
          delle finanze. Sono  esonerati  dalla  presentazione  della
          dichiarazione   i   contribuenti   che   nell'anno   solare
          precedente  hanno  registrato   esclusivamente   operazioni
          esenti  dall'impota  di  cui  all'articolo  10 salvo quelli
          tenuti alla effettuazione della rettifica della  detrazione
          di cui all'articolo 19-bis.
             Dalla dichiarazione devono risultare:
              1)  l'ammontare  imponibile  delle  cessioni  di beni e
          delle   prestazioni   di   servizi   registrate   nell'anno
          precedente,  distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,  e
          l'ammontare delle relative  imposte.    I  commercianti  al
          minuto  e  gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono
          indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi
          registrati nell'anno  precedente  ai  sensi  dell'art.  24,
          diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;
              2)  l'ammontare  delle operazioni non imponibili di cui
          al sesto comma  dell'art.  21  e  quello  delle  operazioni
          esenti  ivi  indicate, registrate ai sensi degli artt. 23 e
          24 nell'anno precedente;
              3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni  per
          i  quali  e'  ammessa  la detrazione prevista nell'art. 19,
          risultante  dalle  fatture  e   dalle   bollette   doganali
          registrate  nell'anno  precedente  a  norma  dell'art.  25,
          distinto   secondo    l'aliquota    applicabile,    nonche'
          l'ammontare   delle   relative   imposte   e  quello  delle
          rettifiche di cui all'art. 19-bis;
              4) la  differenza  fra  l'ammontare  complessivo  delle
          imposte  di  cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili
          di cui al n.  3),  tenendo  conto  anche  delle  variazioni
          registrate a norma dell'art. 26;
              5)  l'ammontare  delle somme versate ai sensi dell'art.
          27 e gli estremi delle relative attestazioni.
             Il Ministro delle finanze, con  il  decreto  di  cui  al
          primo  comma,  puo'  includere  nel modello la richiesta di
          dati e notizie per i quali la legge  autorizza  l'invio  di
          questionari.
             Il  contribuente  perde  il  diritto alle detrazioni non
          computate  per  i  mesi  di  competenza  ne'  in  sede   di
          dichiarazione annuale.
             La  dichiarazione  annuale  deve essere presentata anche
          dai  contribuenti  che  non  hanno  effettuato   operazioni
          imponibili".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29 del D.P.R. n.
          633/1972, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 29 (Elenchi dei clienti e dei fornitori). -  Entro
          il  termine  di  presentazione  della dichiarazione annuale
          deve essere compilato, in conformita' al modello  approvato
          con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  l'elenco  dei
          clienti dal quale devono risultare la ditta,  denominazione
          o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o
          la  residenza,  la sede, nonche' l'ubicazione della stabile
          organizzazione  nello  Stato  per  i  non  residenti,   dei
          contribuenti  nei  cui  confronti sono state emesse fatture
          registrate  nel  corso  dell'anno  precedente.  Nell'elenco
          devono  essere  indicati per ciascun cliente, distintamente
          in base all'anno  risultante  dalla  data  delle  anzidette
          fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e
          quello  dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative
          alle  operazioni   imponibili   nonche'   l'ammontare   dei
          corrispettivi   risultanti   dalle  fatture  relative  alle
          operazioni non imponibili o esenti di cui  al  sesto  comma
          dell'art.  21.  Ai  fini  della  compilazione dell'elenco i
          soggetti che acquistano beni o  servizi  nell'esercizio  di
          imprese,  di  arti  o  professioni  devono  comunicare  gli
          elementi necessari al soggetto  obbligato  ad  emettere  la
          fattura.
             Ai  fini  del  precedente  comma  si  tiene  conto delle
          fatture emesse per le  operazioni  di  cui  all'art.  22  e
          registrate  ai  sensi dell'art.  24, tranne quelle indicate
          ai numeri 2 e 5 dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
          delle fatture emesse nei confronti di non  residenti  rela-
          tive  alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.
          8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater; 2) delle fatture  an-
          notate  ai  sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle
          di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate  ai
          sensi  dell'art.  24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie
          di viaggi e turismo.
             Entro il termine di  cui  al  primo  comma  deve  essere
          inoltre  compilato, in conformita' al modello approvato con
          decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori,
          nel quale devono essere indicati, in base  alle  risultanze
          delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta,
          la  denominazione  o  ragione sociale, il numero di partita
          IVA,  il  domicilio  o  la  residenza,  la  sede,   nonche'
          l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i
          non  residenti,  dei  contribuenti  che hanno ceduto beni o
          prestato  servizi.  Per  ciascuno  di  essi  devono  essere
          specificati,  distintamente  in  base  all'anno  risultante
          dalla data delle fatture:    il  numero  complessivo  delle
          fatture   ricevute   e   registrate  nell'anno  precedente,
          comprese quelle relative alle operazioni non  imponibili  o
          esenti  di cui al sesto comma dell'art. 21 ed esluse quelle
          annotate  ai  sensi  del   quarto   comma   dell'art.   25;
          l'ammontare   complessivo  delle  operazioni  imponibili  e
          l'ammontare   complessivo   delle    imposte    addebitate;
          l'ammontare  imponibile  degli  acquisti  effettuati  senza
          applicazione dell'imposta e,  distintamente,  quello  degli
          acquisti  fatti  ai  sensi  del  secondo  comma dellart. 8.
          L'elenco  deve  inoltre  recare  l'indicazione  del  numero
          complessivo  delle  bollette  doganali registrate nell'anno
          precedente, del  valore  complessivo  imponibile  dei  beni
          importati e delle relative imposte.
             Le  imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che
          emettano le  fatture  in  relazione  ai  servizi  prestati,
          possono essere tuttavia dipensate, con decreto del Ministro
          delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.
             I  contribuenti  che  hanno  effettuato  operazioni  non
          soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h)  del
          terzo  comma  dell'art.  2,  delle  lettere a), e) e g) del
          quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo  comma  dell'art.  4
          devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati
          richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.
            Con  apposito  decreto  emanato  entro venti giorni dalla
          scadenza   del   termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione   annuale  il  Ministro  delle  finanze  puo'
          disporre, anche limitatamente a  determinate  categorie  di
          contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma
          siano  presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. In tal
          caso i contribuenti che si avvalgano direttamente o tramite
          terzi di centri di elaborazione  dati  dotati  di  supporti
          magnetici,  in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono
          produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto
          stesso,  i  supporti  magnetici  contenenti  i   dati   che
          avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  74 del D.P.R. n.
          633/1972, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari  settori).
          -  In  deroga  alle disposizioni dei titoli primo e secondo
          l'imposta e' dovuta:
               a) per il commercio di sali  e  tabacchi  importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,  dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base  del
          prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare
          la   percentuale  di  cui  all'art.    8,  delle  norme  di
          esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n.  525;
               c) per  il  commercio  dei  giornali  quotidiani,  dei
          periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base
          del  prezzo  di vendita al pubblico, in relazione al numero
          di copie vendute ovvero in relazione al  numero  di  quelle
          consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di
          forfetizzazione  della  resa. Per periodici si intendono le
          pubblicazioni registrate come tali ai sensi della  legge  8
          febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali
          quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni anche se
          offerti  in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo
          complessivo dei beni ceduti,  con  l'aliquota  relativa  al
          bene  principale;  qualora  quest'ultimo non sia costituito
          dalle pubblicazioni o dai libri,  l'imposta  e'  dovuta  in
          relazione al numero di copie vendute; la diminuzione del 40
          per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata
          per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;
               d)  per le prestazioni dei gestori di posti telefonici
          pubblici, telefoni a disposizione  del  pubblico  e  cabine
          telefoniche  stradali,  dal  concessionario  del  servizio,
          sulla   base   dei   corrispettivi   dovuti    dall'utente,
          determinati  a  norma  degli  articoli  304  e seguenti del
          D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti
          urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto.
             Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli enti e le imprese che prestano servizi  al  pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per  periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del Ministro delle finanze,  ad  eseguire  le  liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
             Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai
          numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici
          l'imposta  si  applica  sulla  base imponibile dell'imposta
          sugli spettacoli ed e' riscossa  con  le  stesse  modalita'
          previa  deduzione  dei due terzi del suo ammontare a titolo
          di  applicazione  forfetaria  della   detrazione   prevista
          dall'art.  19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di
          fatturazione, registrazione e dichiarazione,  salvo  quanto
          stabilito  dall'art.  25;  per il contenzioso si applica la
          disciplina stabilita per  l'imposta  sugli  spettacoli.  Le
          singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione
          dell'imposta   nel   modo  normale,  dandone  comunicazione
          all'Ufficio  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   prima
          dell'inizio  dell'anno  solare. L'opzione e' vincolante per
          un triennio.
             Le cessioni di rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e  non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
          e plastica sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  al titolo II. Agli
          effetti  della  limitazione  contenuta  nel   terzo   comma
          dell'art.   30  le  cessioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
             I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa   per   la
          successiva   rivendita   sono  tenuti  esclusivamente  alla
          numerazione e conservazione, ai sensi dell'art.  39,  delle
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i
          beni nell'esercizio dell'impresa.
             Per  le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
          l'esercizo  dell'attivita'  e   quelli   propri,   comunque
          effettuate  da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche
          in   esecuzione   di   rapporti   di   commissione   o   di
          rappresentanza  di  soggetti non operanti nell'esercizio di
          impresa o di arti e  professioni,  la  base  imponibile  e'
          costituita   dal  15  per  cento  del  prezzo  di  vendita.
          L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati  alla
          vendita  non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie,
          al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53,
          devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita'
          all'articolo  39,  anche  i  beni  ad  essi  consegnati dai
          soggetti   di   cui   sopra,   indicandone   gli   elementi
          identificativi,  la data ed il titolo di consegna dei beni,
          nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
             - La legge n. 167/1962, reca: "Disposizioni per favorire
          l'acquisizione  di   aree   fabbricabili   per   l'edilizia
          economica e popolare".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del  D.P.R. n.
          600/1973:
             "Art.  28  (Ritenuta   sui   compensi   per   avviamento
          commerciale  e  sui  contributi  degli  enti pubblici). - I
          soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23,  quando
          corrispondono  compensi  per  la  perdita  di avviamento in
          applicazione della legge 27 gennaio  1963,  n.  19,  devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 15 per
          cento,  con  obbligo  di  rivalsa,  a  titolo  di   acconto
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  o
          dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta
          dal percipiente.
             Le  regioni,  le  province,  i  comuni  e gli altri enti
          pubblici devono operare una ritenuta del quattro per  cento
          a  titolo  di  acconto  delle  imposte  indicate  nel comma
          precedente e con  obbligo  di  rivalsa  sull'ammontare  dei
          contributi  corrisposti  ad  imprese,  esclusi  quelli  per
          l'acquisto di beni strumentali".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  76  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  76  (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
          effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
          al costo dei beni senza disporre diversamente:
               a) il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi;
               b)  si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese  generali.  Tuttavia per i beni materiali strumentali
          per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino
          all'esercizio della loro entrata in funzione, gli interessi
          passivi sui prestiti contratti per la loro  acquisizione  o
          costruzione  che dal bilancio risultano imputati ad aumento
          del costo; per gli immobili alla cui produzione e'  diretta
          l'attivita'  dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli
          interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
          costruzione;
               c)  il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo
          delle plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a
          formare il reddito o che  per  disposizione  di  legge  non
          concorrono   a  formarlo  nemmeno  in  caso  di  successivo
          realizzo.
             2. Per la determinazione del valore normale dei  beni  e
          dei  servizi,  e  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in  natura o in
          valuta  estera,  si  applicano,  quando non e' diversamente
          disposto,  le  disposizioni   dell'art.   9;   tuttavia   i
          corrispettivi,  i  proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera  percepiti  o  effettivamente  sostenuti   in   data
          precedente,  si  valutano  con  riferimento a tale data. La
          conversione in  lire  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni  all'estero  si  effettua  secondo il cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto  ai  saldi  di conto dell'esercizio precedente non
          concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese  che
          in   conformita'  all'ordinamento  valutario  intrattengono
          conti autorizzati o conti  speciali  in  valute  estere  le
          poste  attive  e passive si valutano secondo il cambio alla
          data  di  chiusura  dell'esercizio  ed  e'  consentita   la
          contabilita' plurimonetaria.
             3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
          e  i  componenti  negativi  di cui al primo e settimo comma
          dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e al  primo  e  secondo
          comma   dell'art.   73   sono   ragguagliati   alla  durata
          dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a  dodici
          mesi.
             4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
          valutazione    adottati    nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'Ufficio  delle
          imposte  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
          allegato.
             5. I componeti del reddito derivanti da  operazioni  con
          societa'  non  residenti  nel  territorio  dello Stato che,
          direttamente o indirettamente,  controllano  l'impresa,  ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che controlla l'impresa sono valutari  in  base  al  valore
          normale  dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni e
          servizi ricevuti, determinato a norma del secondo comma  se
          ne  deriva  aumento  del reddito; la stessa disposizione si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali  'procedure amichevoli' previste dalle convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi
          prestati da societa' non  residenti  nel  territorio  dello
          Stato  per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di
          vendita e collocamento  di  materie  prime  o  merci  o  di
          fabbricazione o lavorazione di prodotti.
             6.  La  rettifica  da  parte  dell'Ufficio delle imposte
          delle valutazioni fatte dal contribuente  in  un  esercizio
          non  ha  effetto  per  gli  esercizi  successivi;  tuttavia
          l'Ufficio delle imposte  deve  tenerne  conto  in  sede  di
          rettifica delle valutazioni relative a tali esercizi.
             7.  Agli  effetti delle norme del presente titolo che vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano
          dei   Cambi,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro  il  mese
          successivo.
             7-bis. Non sono ammesse in  deduzione  le  spese  e  gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse tra imprese  residenti  e  societa'  domiciliate
          fiscalmente  in  Stati  o  territori  non appartenenti alla
          Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime   fiscale
          privilegiato,   le   quali  direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate  dalla  stessa societa' che controlla l'impresa
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi conseguiti dalle predette societa'  ad  imposizione
          in  misura  inferiore alla meta' di quella complessivamente
          applicata in Italia sui redditi della  stessa  natura.  Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
             7-ter.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7- bis non si
          applicano quando le imprese residenti in Italia  forniscano
          la  prova  che  le societa' estere svolgono prevalentemente
          un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
          poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo  interesse
          economico  e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso  di  accertamento  di  imposta  o  di  maggiore
          imposta, deve notificate all'interessato un apposito avviso
          con il quale viene concessa al medesimo la possibilita'  di
          fornire,  nel termine di novanta giorni, le prove predette.
          Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove  addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  96  del  D.P.R.  n.
          917/1986, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  96 (Dividendi esteri). - 1. Gli utili distribuiti
          da societa' collegate ai sensi dell'art.  2359  del  Codice
          civile  non residenti nel territorio dello Stato concorrono
          a  formare  il  reddito  per  il  40  per  cento  del  loro
          ammontare,  ma  si computano per l'intero ammontare ai fini
          delle   disposizioni   relative   alla   maggiorazione   di
          conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107.
             1-bis.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica
          agli utili distributi da societa'  collegate  residenti  in
          Paesi  non  appartenenti  alla  Comunita' economica europea
          aventi un regime fiscale  privilegiato  individuati  con  i
          decreti  del Ministro delle finanze, di cui al comma 7- bis
          dell'articolo 76.
             1-ter.  Nel  caso  in  cui  abbia  trovato  applicazione
          l'articolo  76,  comma  7-bis,  gli  utili  distribuiti non
          concorrono   a   formare   il   reddito   per   l'ammontare
          corrispondente  alle spese e agli altri componenti negativi
          non ammessi in deduzione".
             -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 34 e 41 del
          D.P.R. n.  633/1972:
             "Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli).  -
          Per  le  cessioni  di  prodotti  agricoli e ittici compresi
          nella prima parte dell'allegata tabella  A,  effettuate  da
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfetizzata  in  misura  pari all'importo risultante dalla
          applicazione,  all'ammontare  imponibile  delle  operazioni
          stesse,  delle  percentuali di compensazioni stabilite, per
          gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle  finanze
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e  con  il  Ministro  della  marina  mercantile  e
          l'imposta  si  applica  con le aliquote corrispondenti alle
          percentuali stesse. Si considerano  produttori  agricoli  i
          soggetti  che  esercitano  le  attivita' indicate nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostricoltura e di allevamento di rane e altri  molluschi  e
          crostacei.      Si  considerano  effettuate  da  produttori
          agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto
          dei produttori soci o associati, nello stato  originario  o
          previa  manipolazione  o  trasformazione,  da cooperative e
          loro  consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro   unioni
          costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
          vigente, nonche' quelle effettuate da enti  che  provvedono
          per  legge,  anche  previa  manipolazione o trasformazione,
          alla vendita collettiva per conto dei produttori.
             Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha
          effettuato anche operazioni imponibili  diverse  da  quelle
          indicate  nel  primo comma, queste devono essere registrate
          distintamente ed essere indicate separatamente in  sede  di
          liquidazione   periodica   e   di   dichiarazione  annuale.
          L'imposta  dovuta  per  tali  operazioni   e'   determinata
          detraendo  la  parte  dell'imposta relativa agli acquisti e
          alle  importazioni  proporzionalmente   corrispondente   al
          rapporto  tra  l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare
          imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.
             I produttori agricoli, se  nell'anno  solare  precedente
          hanno  realizzato un volume di affari non superiore a dieci
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo   che   entro  il  5  marzo  non  abbiano  dichiarato
          all'Ufficio di rinunciarvi, dal versamento  dell'imposta  e
          dagli    obblighi    di    fattuarazione,    registrazione,
          liquidazione  periodica  e  dichiarazione,  fermo  restando
          l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
          doganali  relative  agli  acquisti  e  alle importazioni. I
          cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano
          i  servizi  nell'esercizio  di  imprese,  debbono  emettere
          fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21,
          indicandovi  l'imposta  relativa alle cessioni dei prodotti
          di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art.  25;
          copia  della  fattura  deve essere consegnata al produttore
          agricolo,  che  deve  numerarla  e  conservarla   a   norma
          dell'art.  39.  Le  disposizioni di questo comma cessano di
          avere  applicazione a partire dall'anno solare successivo a
          quello in  cui  sia  stato  superato  il  limite  di  dieci
          milioni.
             L'opzione  e'  esclusa  per  i  soggetti  che esercitano
          l'attivita' di allevamento di animali della specie  bovina,
          compreso  il  genere  bufalo, che non dispongono di terreni
          nei quali risulti producibile oltre la  meta'  dei  mangimi
          necessari per il mantenimento dei bestiame allevato.
             I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti,
          alle  cooperative  o  agli  altri organismi associativi ivi
          indicati ai fini della vendita  per  conto  dei  produttori
          agricoli,  anche previa manipolazione o trasformazione, non
          sono considerati cessioni di beni.  Le  cooperative  e  gli
          altri organismi associativi possono optare preventivamente,
          entro  il  31  gennaio,  per  l'applicazione dell'imposta a
          norma del secondo comma, n. 3), dell'art. 2; in tal caso le
          cessioni si considerano effettuate all'atto del  versamento
          del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
             Il  produttore  agricolo  socio o associato che effettua
          anche cessioni di prodotti di cui al primo  comma  o  altre
          operazioni  non  puo'  esercitare  l'opzione  prevista  nel
          quarto comma se per i passaggi non soggetti ad  imposta  di
          cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le
          modalita'  e  nei  termini  di  cui all'art. 21. In caso di
          opzione l'imposta dovuta per le  operazioni  effettuate  e'
          determinata  detraendo  la parte dell'imposta relativa agli
          acquisti    e    alle    importazioni     proporzionalmente
          corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare complessivo di
          tutte le operazioni effettuate.
             Le disposizioni del quinto comma si applicano  anche  ai
          passaggi  di  prodotti  ittici  di cui al primo comma degli
          esercenti la pesca  marittima  alle  cooperative  fra  loro
          costituite e relativi consorzi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle  cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate
          da organismi agricoli di intervento, o per loro  conto,  in
          applicazione   di  regolamenti  della  Comunita'  economica
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi.
             Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo   normale   dandone
          comunicazione per iscritto all'Ufficio IVA competente entro
          il   31  gennaio.  L'opzione  ha  effetto  dal  1›  gennaio
          dell'anno in corso ed e' vincolante anche per  i  due  anni
          solari  successivi.  In tal caso la detrazione dell'imposta
          afferente gli acquisti o le importazioni  di  animali  vivi
          della  specie  bovina,  compreso  il genere bufalo, e suina
          spetta, a partire dal periodo d'imposta  1988,  nei  limiti
          dell'ammontare  dell'imposta  relativa  alle cessioni degli
          animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso
          dell'anno;   a   tal   fine    la    detrazione,    operata
          provvisoriamente   nel   corso  dell'anno,  e'  soggetta  a
          conguaglio in sede di dichiarazione annuale  e  l'ammontare
          dell'eventuale  eccedenza  di  imposta  non recuperata puo'
          essere computato in  detrazione  nell'anno  successivo  nei
          limiti  dell'imposta  afferente  le  cessioni  dei predetti
          animali".
             "Art. 41 (Violazioni dell'obbligo  di  fatturazione).  -
          Chi   effettua  operazioni  imponibili  senza  emettere  la
          fattura essendo obbligato ad emetterla, e'  punito  con  la
          pena  pecuniaria  da due a quattro volte l'imposta relativa
          all'operazione,  calcolata  secondo  le  disposizioni   del
          titolo  primo.  Alla stessa sanzione e' soggetto chi emette
          la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando una
          imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria
          e' commisurata all'imposta indicata in meno.
             Chi effettua operazioni non imponibili  o  esenti  senza
          emettere  la  fattura,  essendo  obbligato  ad emetterla, o
          indicando nella fattura corrispettivi  inferiori  a  quelli
          reali,  e' punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a
          duecentomila lire.
             Se  la  fattura  emessa  non  contiene  le   indicazioni
          prescritte  dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni in-
          complete   o   inesatte   tali   da   non   consentire   la
          identificazione  delle parti, si applica la pena pecuniaria
          da  centomila  a  cinquecentomila  lire,   salvo   che   le
          irregolarita'    siano    imputabili    esclusivamente   al
          cessionario del bene o al committente del servizio.
             Per  la  violazione  degli  obblighi   di   fatturazione
          previsti dagli artt. 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si
          applicano  le  pene  pecuniarie di cui ai commi precedenti,
          fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta.
             Il  cessionario  o  committente  che  nell'esercizio  di
          imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi
          senza  emissione  della  fattura o con emissione di fattura
          irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, e'
          tenuto  a  regolarizzare  l'operazione  con   le   seguenti
          modalita':
               a)  se  non  ha ricevuto la fattura entro quattro mesi
          dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare
          all'ufficio  competente  nei  suoi  confronti,   entro   il
          trentesimo  giorno  successivo,  un  documento  in  duplice
          esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21
          e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
               b)  se  ha  ricevuto  una  fattura   irregolare   deve
          presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro
          il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui ha
          registrato la fattura stessa, un documento integrativo,  in
          duplice   esemplare,   contenente   tutte   le  indicazioni
          prescritte dall'art. 21 e deve  contemporaneamente  versare
          la  maggior  imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del
          documento, con  l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  o
          della    intervenuta    regolarizzazione,   e'   restituito
          dall'ufficio all'interessato che  deve  annotarlo  a  norma
          dell'art.   25.   In  caso  di  mancata  regolarizzazionesi
          applicano al cessionario o committente le  pene  pecuniarie
          previste  dai  primi  tre  commi,  oltre al pagamento della
          imposta, salvo che la fattura risulta emessa.
             Le  presunzioni  di  cui  all'art.  53 valgono anche gli
          effetti del presente articolo".
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  del  D.L.  n.
          384/1987,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          470/1987:
             "Art. 11. - 1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          2 per cento:
               a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati,
          anche destinati ad uso diverso di  abitazione,  nonche'  le
          cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
               b)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi,
          anche professionali, relative  alla  ricostruzione  o  alla
          riparazione  di  fabbricati,  ancorche'  destinati  ad  uso
          diverso  di  abitazione,  e  di  attrezzature  distrutte  o
          danneggiate,  siti nei comuni indicati nella lettera a). La
          distruzione  o  il   danneggiamento   deve   risultare   da
          attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i
          fabbricati  o  le attrezzature oppure dei capi degli uffici
          tecnici erariali competenti per territorio;
               c) le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate  per  il  ripristino  e  la ricostituzione delle
          scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse
          ai contributi previsti  dalle  leggi  statali  e  regionali
          riguardanti   provvidenze   in   conseguenza  degli  eventi
          calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a);
               d) le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi,
          anche  professionali  comunque effettuate in relazione alla
          riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche
          o di pubblica utilita', nonche' in relazione  all'attivita'
          di demolizione e sgombero delle macerie.
             2.  Sono  soggetti  all'imposta di registro nella misura
          del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali
          i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.
             3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          alle  cessioni  e  prestazioni di cui al comma 1 effettuate
          nei  confronti  dei  soggetti  danneggiati   dagli   eventi
          calamitosi,  risultanti tali da attestazione rilasciata dal
          comune competente, nonche' nei confronti del  Ministro  per
          il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici,
          di  enti  di assistenza e beneficienza e di associazioni di
          categoria che  destinano  i  beni  e  servizi  medesimi  ai
          danneggiati.    la    destinazione    deve   risultare   da
          certificazioni del comune.
             4. Fino alla data del 30 settembre  1988  sono  soggette
          all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni
          di  beni  di  cui  alle  lettere  b),  c) e d) del comma 1,
          effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al
          comma 3 ed alle condizioni ivi previste.
             5. Le imposte suppletive e  complementari,  accertate  e
          non  pagate  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto  e  quelle  ancora  da   accertare,   afferenti   a
          trasferimenti  del diritto di proprieta' o di altro diritto
          reale  su  immobili, effettuati in data anteriore al luglio
          1987 a titolo gratuito o  oneroso,  per  atto  tra  vivi  o
          mortis  causa,  non sono dovute se il bene cui l'imposta si
          riferisce e' rimasto distrutto  o  e'  stato  demolito  per
          effetto   delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  del
          luglio e agosto 1987 che hanno colpito  il  territorio  dei
          comuni indicati nell'articolo 1, comma 1.
             6.  In  caso di distruzione o di demolizione parziale le
          imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale
          limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
             7. Le successioni dei deceduti a  causa  delle  predette
          avversita'  sono  esenti  dalle  imposte di successione, di
          trascrizione e catastale, nonche' da  ogni  altra  tassa  o
          diritto.
             8.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in
          materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili,  di  cui  al   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,   26   ottobre   1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni,  limitatamente  ai  trasferimenti  a  titolo
          gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
             9.  Per  conseguire  le agevolazioni tributarie previste
          nel presente articolo deve  essere  prodotta  dichiarazione
          rilasciata    in    carta    semplice    dalle   competenti
          amministrazioni comunali.
             10. Le domande, gli atti, i provvedimenti,  i  contratti
          comunque  relativi  all'attuazione  del  presente decreto e
          qualsiasi documentazione diretta a  conseguire  i  benefici
          sono   esenti  dalle  imposte  di  bollo,  dalle  tasse  di
          concessione governativa,  dalle  tasse  ipotecarie  di  cui
          all'articolo  6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche'
          dai tributi speciali di cui  alla  tabella  A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          648.
             11.  E'  fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e
          sui titoli di credito".
             - Si trascrive il testo del D.L. n. 95/1974, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 216/1974, come modificato
          dalla presente legge:
             "Art.  20.  -  Fino  a  quando  non  sara'  diversamente
          stabilito  in  conformita'  alle  direttive della Comunita'
          economica europea,  la  ritenuta  sugli  utili  distribuiti
          dalle  societa'  prevista  dall'articolo 27 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          titolo   d'acconto   delle   imposte   sul  reddito,  sara'
          applicata,  ove  ne  sia  fatta  richiesta  all'atto  della
          riscossione,  a  titolo  di imposta nella misura del trenta
          per cento.
             Sugli utili  attribuiti  alle  azioni  di  risparmio  la
          ritenuta  di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata  a
          titolo  di  imposta con esclusione di quelli corrisposti ai
          soggetti non residenti di cui al terzo comma  dell'articolo
          27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600  nella  misura del quindici per cento, anche
          nelle  ipotesi  previste  dal  terzo  comma  dello   stesso
          articolo.
             Per  gli  utili  assoggettati  alla  ritenuta  a  titolo
          d'imposta non si applicano le disposizioni  degli  articoli
          5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962,
          n.  1745,  e  successive  modificazioni,  ne'  quelle degli
          articoli 3, primo comma e 7 settimo comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600.
             I  possessori  di  azioni  di risparmio nominative hanno
          facolta' di optare per il regime della  ritenuta  d'acconto
          ai  sensi  dell'articolo  27 del decreto indicato nel primo
          comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli
          utili.
             Le disposizioni di questo articolo si applicano per  gli
          utili la cui distribuzione sia deliberata anche a titolo di
          acconto,  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             La ritenuta sugli interessi e sui  redditi  di  capitale
          corrisposti  a  non  residenti  nel territorio dello Stato,
          prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero  600,
          e' ridotta al quindici per cento.
             Le  societa'  cooperative  indicate nell'articolo 14 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.   601,  devono  operare,  all'atto  del  pagamento,  una
          ritenuta  del  dieci  per  cento  a  titolo  d'imposta  sui
          dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.
             Ricorrendo  le condizioni stabilite nell'articolo 13 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.   601,   sugli  interessi  e  sui  redditi  di  capitale
          corrisposti ai propri soci persone  fisiche  residenti  nel
          territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al
          comma   precedente  la  ritenuta  del  quindici  per  cento
          prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          ridotta  al  dieci  per  cento  ed  e'  applicata  a titolo
          d'imposta.
             Per il versamento all'esattoria delle ritenute  e  delle
          maggiori   ritenute   previste  nel  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  numero
          602".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 8, quarto comma,
          della legge n. 1745/1962:
             "Le aziende  di  credito,  gli  agenti  di  cambio  e  i
          commissari di borsa, che, avendo preso azioni a riporto, le
          hanno  date  a  riporto  ad  altri,  devono comunicare allo
          Schedario  i  nomi  dei  loro  riportati  e   le   relative
          indicazioni  specificando  per  ciascuno  di essi il numero
          delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.  1.  Le  comunicazioni
          debbono avvenire, anche se  le  ritenute  non  siano  state
          effettuate,  entro  sessanta  giorni  dalla  data in cui la
          societa' ha posto in pagamento gli utili.".