Art. 12. 
 
  1. I corrispettivi delle cessioni di beni e  delle  prestazioni  di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per
le quali non e' obbligatoria  l'emissione  della  fattura  se  non  a
richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della  legge  10  maggio
1976, n. 249, e  successive  modificazioni,  ovvero  delle  scontrino
fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge
26  gennaio  1983,  n.  18,  e  successive  modificazioni.   Per   le
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicioli
e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti  di
trasporto assolvono la  funzione  dello  scontrino  fiscale.  Dal  1°
gennaio 1993 tali biglietti devono  rispondere  alle  caratteristiche
che saranno  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni
di  tabacchi  e  di  altri   beni   commercializzati   esclusivamente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti
nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione,
di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli  direttamente
sul  proprio  fondo,  per  le  prestazioni   previste   nel   decreto
ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 267 del 29  settembre  1981,  nonche'  per  le  cessioni  di  beni
risultanti,  ancorche'  non  ne  sussista   l'obbligo,   da   fattura
accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi,  da
bolla di accompagnamento, o  da  altri  documenti  sostitutivi  delle
stesse di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  ottobre
1978, n. 627, e successive modificazioni. 
  3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere  entro
trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito,  nei  confronti
di determinate categorie di contribuenti o per determinate  categorie
di prestazioni con carattere di ripetitivita' e  a  scarsa  rilevanza
fiscale l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1,  ferma  restando,
fino alle  emanazione  degli  stessi,  l'esclusione  dall'obbligo  di
certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati  dall'obbligo
di emissione della fattura a norma dell'articolo 22,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
Con gli  stessi  decreti  saranno  determinate  le  disposizioni  per
l'esercizio della opzione utile al rilascio dello  scontrino  fiscale
in luogo della ricevuta fiscale  o  viceversa.  Tale  esercizio  puo'
essere limitato rispetto a talune attivita'. 
  4. Anche  ai  soggetti  che,  nell'adempimento  dell'obbligo  della
certificazione dei  corrispettivi  previsto  nel  presente  articolo,
utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 
  5. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  sono  determinate  le  caratteristiche  della
ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori  fiscali  idonei  alla
certificazione delle operazioni di cui  al  comma  1.  Sono  altresi'
determinati le caratteristiche tecniche degli  apparecchi  misuratori
fiscali idonei alla  certificazione  delle  operazioni  di  commercio
effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo  1991,  n.
112, nonche' le modalita' ed i termini  del  rilascio  dei  documenti
previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti  ad
assicurare l'osservanza dell'obbligo. 
  6. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  coordinate  le
disposizioni dei precedenti commi del presente  articolo  con  quelle
emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.  249,
e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. 
  7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle  dei  decreti  ivi
previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993. 
  8. Con effetto dalla data di entrata in vigore  delle  disposizioni
contenute nei decreti emanati ai sensi  del  comma  3  sono  abrogate
tutte  le  norme  in  contrasto  con  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  9. A decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della presente legge e'  obbligatorio  il  rilascio
della ricevuta fiscale per  le  prestazioni  di  servizi,  effettuate
anche  a  domicilio,  da  esercenti  laboratori  di  barbiere  e   di
parrucchiere, per uomo e da esercenti attivita' di noleggio  di  beni
mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura. 
  10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il
rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9,  nonche'  tutti
gli altri adempimenti atti ad assicurare  l'osservanza  dell'obbligo,
sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  11. Per la violazione prevista dal  quinto  comma  dell'articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, e  successive  modificazioni,  si
applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000. 
  12. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    "Al destinatario dello scontrino fiscale che, a  richiesta  degli
organi accertatori nel  luogo  della  operazione  o  nelle  immediate
adiacenze, non e' in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce  con
l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si  applica
la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000". 
  13. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71,
nel  decreto-legge  1°  ottobre  1982,  n.   697,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre  1982,  n.  887  e  successive
modificazioni, nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e  successive
modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  e  successive
modificazioni. 
  14. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e' sostituita dal
seguente: 
    "b) natura, qualita'  e  quantita'  specificata  in  cifre  e  in
lettere,  dei  beni  trasportati;  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in  lettere  la
quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi
elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della  bolla
rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi". 
  15. La disposizione di cui al comma 14 ha  effetto  a  partire  dal
centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima
disposizione.