Art. 13. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nella
lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili  sempreche'
l'esportazione  risulti  da  documento  doganale,  o  da  vidimazione
apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura  o  della
bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma  dell'articolo  2
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.  627,
nonche' sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla  rilevando,  per
la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di
cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi
dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri
soggetti. 
  2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni ed  integrazioni,  non  possono  avvalersi
della facolta'  di  acquistare  o  importare  beni  o  servizi  senza
applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c),  ed  al
secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo  68,  lettera  a),  del
suddetto decreto. La disposizione del presente  comma  si  applica  a
partire dal 1° gennaio 1992. 
 
          Note all'art. 13:
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
             "Art.  8  (Cessioni  all'esportazione).  - Costituiscono
          cessioni all'esportazione:
               a) le cessioni, anche tramite commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni  all'estero o
          comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei
          cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei  propri
          cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
          sottoposti  per conto del cessionario, ad opera del cedente
          stesso  o  di   terzi,   a   lavorazione,   trasformazione,
          montaggio,   assiemaggio   o  adattamento  ad  altri  beni.
          L'esportazione deve risultare da documento doganale,  o  da
          vidimazione  apposta  dall'ufficio doganale su un esemplare
          della  fattura  ovvero  su  un  esemplare  della  bolla  di
          accompagnamento  emessa  a  norma  dell'art. 2 del D.P.R. 6
          ottobre 1978, n. 627.  Nel  caso  in  cui  avvenga  tramite
          servizio  postale  l'esportazione  deve  risultare nei modi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni;
               b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o
          comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni
          dalla  consegna, a cura del cessionario non residente o per
          suo conto, ad eccezione dei beni destinati  a  dotazione  o
          provvista  di  bordo  di imbarcazioni o navi da diporto, di
          aeromobili  da  turismo  o  di  qualsiasi  altro  mezzo  di
          trasporto  ad  uso  privato  e dei beni da trasportarsi nei
          bagagli   personali   fuori   del   territorio    doganale;
          l'esportazione   deve   risultare  da  vidimazione  apposta
          dall'ufficio  doganale  o  dall'ufficio   postale   su   un
          esemplare della fattura;
               c)   le   cessioni   di   beni  fatte,  anche  tramite
          commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche
          tramite commissionari,  nello  stato  originario  o  previa
          trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le
          prestazioni   di   servizi  inerenti  alla  trasformazione,
          lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di  servizi
          inerenti  all'attivita'  di  esportazione, rese da terzi al
          soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto  qualsiasi
          forma destinata alle suddette prestazioni.
             Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono
          effettuate   senza   pagamento   dell'imposta  ai  soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
          effettuano  le  cessioni  di  cui  alla  lettera   b)   del
          precedente  comma  su loro dichiarazione scritta e sotto la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i  commissionari  possono  avvalersi  di  tale
          ammontare  integralmente per gli acquisti di beni che siano
          esportati nello stato originario nei  sei  mesi  successivi
          alla  loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
          e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate  nei  loro
          confronti  nello  stesso  anno  ai  sensi della lettera a),
          relativamente agli acquisti di altri beni o di  servizi.  I
          soggetti   che   intendono   avvalersi  della  facolta'  di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          devono  darne  comunicazione  scritta al competente ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre  tale  data,   ma   anteriormente   al   momento   di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente.    Gli  stessi soggetti possono optare, dandone
          comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la  facolta'  di
          acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
          assumendo come ammontare di riferimento, in  ciascun  mese,
          l'ammontare  dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
          dodici  mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per   un
          triennio  solare e, qualora non sia revocata, si estende di
          triennio in triennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
          all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio.  I  soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
          comunque   effettuato   esportazioni    nell'anno    solare
          precedente  possono  avvalersi per la durata di un triennio
          solare della facolta' di acquistare beni  e  servizi  senza
          pagamento  dell'imposta,  dandone  preventiva comunicazione
          all'ufficio, assumendo come ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
             I  contribuenti  che  si  avvalgano  della  facolta'  di
          acquistare  beni  e servizi senza pagamento dell'imposta ai
          sensi del precedente comma devono annotare nei registri  di
          cui  agli  artt.  23  o  24 ovvero 39, secondo comma, entro
          ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni
          e quello degli acquisti fatti senza pagamento  dell'imposta
          ai  sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle
          fatture  e  bollette  doganali  registrate  o  soggette   a
          registrazione  entro il mese precedente. I contribuenti che
          fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte
          nei  dodici  mesi  precedenti  devono  inviare  all'ufficio
          dell'imposta  sul valore aggiunto, entro il mese successivo
          a ciascun semestre solare,  un  prospetto  analitico  delle
          annotazioni del semestre.
             Nel  caso  di  affitto  di  azienda, perche' possa avere
          effetto il trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione
          della  facolta'  di  acquistare beni e servizi per cessioni
          all'esportazione, senza pagamento  dell'imposta,  ai  sensi
          del  terzo  comma, e' necessario che tale trasferimento sia
          espressamente previsto nel relativo contratto e che ne  sia
          data  comunicazione  con  lettera raccomandata entro trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio.".
             - Si trascrive  il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.  n.
          627/1978:
             "Art.  2.  -  Per  i  beni  in  entrata  nel  territorio
          doganale, il documento previsto dall'art. 1  e'  sostituito
          dalla  bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro
          documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero  da  un
          esemplare   della   relativa   fattura   sottoscritto   dal
          dichiarante e vistato dalla dogana di  primo  ingresso  nel
          territorio dello Stato.
             I   beni   destinati   all'esportazione  debbono  essere
          accompagnati dalla bolletta di esportazione  ovvero  da  un
          esemplare  della  fatura  o,  in  mancanza di questa, dalla
          bolla  di  accompagnamento  di  cui   all'art.      1;   in
          quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto
          dal  dichiarante  e  vistato  dalla  dogana  di  uscita dal
          territorio doganale, e' restituito all'emittente a cura del
          vettore.".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  21  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
             "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto  forma  di nota, conto, parcella e simili. La fattura
          si ha per emessa all'atto della sua consegna  o  spedizione
          all'altra parte.
             La  fattura  deve  essere  datata  e  numerata in ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
              1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza  o
          domicilio  dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,
          nonche' ubicazione della stabile organizzazione per  i  non
          residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita
          IVA.  Se  non  si tratta di imprese, societa' o enti devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome;
              2)  natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
          formanti oggetto dell'operazione;
              3)  corrispettivi  e  altri  dati  necessari   per   la
          determinazione  della  base  imponibile, compreso il valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
              4)  valore  normale degli altri beni ceduti a titolo di
          sconto, premio o abbuono;
              5)   aliquota    e    ammontare    dell'imposta,    con
          arrotondamenti alla lira delle frazioni inferiori.
             Se  l'operazione  o  le  operazioni  cui si riferisce la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2,  3
          e 5 devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota
          applicabile.
             La  fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
          soggetto che effettua la  cessione  o  la  prestazione,  al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve  essere
          consegnato  o  spedito  all'altra parte. Per le cessioni di
          beni la cui consegna o spedizione risulti da  documento  di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione  ed  avente
          le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Ministro
          delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il  mese
          successivo  a  quello  della  consegna  o spedizione e deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti  stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola
          fattura per le cessioni effettuate nel  corso  di  un  mese
          solare  fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono de-
          terminate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei
          predetti documenti.
             Nelle ipotesi di cui al  terzo  comma  dell'art.  17  la
          fattura   deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
             La fattura deve essere emessa anche per le cessioni  non
          soggette  all'imposta  a norma dell'art. 2, lettera l), per
          le cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale,  non imponibili a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni  non  imponibili  di  cui agli artt. 8, 8- bis e
          38-quater e per le operazioni esenti di  cui  all'art.  10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta,  o  non  imponibile  o  esente, con l'indicazione
          della relativa norma.
             Se viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
          le imposte relative sono indicati  in  misura  superiore  a
          quella  reale,  l'imposta  e'  dovuta  per intero ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
             Le spese di emissione della fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti  e  formalita'  non  possono formare oggetto di
          addebito a qualsiasi titolo.
             - Il testo  dell'art.  34  del  D.P.R.  n.  633/1972  e'
          riportato in nota al precedente art. 11.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  68 del D.P.R. n.
          633/1972:
             "Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). -  Non
          sono soggette all'imposta:
               a)  le  importazioni  di beni indicati nel primo comma
          lettera c) dell'art.  8,  nell'art.  8-  bis,  nonche'  nel
          secondo  comma  dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei
          corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche'  ricorrano  le condizioni stabilite nei predetti
          articoli;
               b) le importazioni di oro in lingotti,  pani,  verghe,
          bottoni  e  granuli,  nonche'  le  importazioni di campioni
          gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
               c) ogni altra importazione definitiva di beni  la  cui
          cessione  e'  esente  dall'imposta  o  non vi e' soggetto a
          norma dell'art. 72;
               d) la reintroduzione di beni nello  stato  originario,
          da  parte  dello  stesso  soggetto  che li aveva esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale;
               e)  la  reintroduzione  e  la  reimportazione da parte
          dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di  beni  che
          abbiano  formato  oggetto  in  un  altro Stato membro della
          Comunita' europea di lavorazioni  assoggettate  all'imposta
          senza diritto a detrazione o a rimborso;
               f)  la  importazione  di  beni donati ad enti pubblici
          ovvero ad associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
          educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca   scientifica,
          nonche'  quella  di  beni donati a favore delle popolazioni
          colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate  tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
               g)  le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
          lettera l) dell'articolo 2.
             - Si trascrive il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31
          della legge n. 41/1986:
             "8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
          dagli artigiani, dagli esercenti  attivita'  commerciali  e
          loro    rispettivi   familiari   coadiutori,   dai   liberi
          professionisti,  nonche'  dai   lavoratori   dipendenti   e
          pensionati,  e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
          di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio  1974,  n.
          264,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto
          1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento  del
          reddito   complessivo   ai   fini   dell'IRPEF  per  l'anno
          precedente a quello cui il  contributo  si  riferisce,  con
          esclusione  dei  redditi  gia' assoggettati a contribuzione
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  e  dei
          redditi  da  pensione.  I  redditi dominicali e agrari, dei
          fabbricati  e  di  capitale  concorrono,   per   la   parte
          eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire".
             "9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
          anche   dai   coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e
          rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
          dei rispettivi nuclei familiari.  Il contributo predetto e'
          ridotto al  50  per  cento  per  i  redditi  delle  aziende
          agricole  situate  nei  territori montani di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,
          nonche'  nelle  zone  agricole  svantaggiate  delimitate ai
          sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
             "11. Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  nel  testo modificato
          dall'articolo 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n.  285,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 8 agosto 1980,
          n. 441, e' stabilito nella misura del  7,5  per  cento  del
          reddito  complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo
          a quello  cui  il  contributo  si  riferisce.  Il  relativo
          versamento  sara' effettuato in unica soluzione entro il 30
          giugno dell'anno successivo a quello cui il  contributo  si
          riferisce.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti per la
          determinazione  del  contributo  per  le  prestazioni   del
          Servizio   sanitario   nazionale  a  carico  dei  cittadini
          stranieri".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".