Art. 14. 
 
  1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive  modificazioni,  e'
dovuto sulla base degli imponibili  stabiliti  dalla  predetta  legge
relativi al medesimo anno. 
  2.  Ai   fini   della   dichiarazione,   dell'accertamento,   della
riscossione del predetto contributo  e  delle  relative  sanzioni  si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. 
  3.  I  versamenti  effettuati  a  titolo  di  contributo   per   le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  nell'anno  1992  in
applicazione delle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto  delle
somme dovute  per  lo  stesso  titolo  sulla  base  degli  imponibili
dichiarati nella dichiarazione  dei  redditi  da  presentare  per  il
medesimo anno. 
  4. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza  sociale  e  della
sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  30  giugno
1992, da emanare ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabiliti criteri  e  modalita'  per  l'attuazione
delle disposizioni recate dai commi precedenti.