Art. 11 (Contribuzione INAIL). 1. Dal 1 gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostiuito dal seguente: "Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro". 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, concernente "Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 2. - I contributi base per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contem- plate nei predetti provvedimenti. Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro. I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dal successivo art. 3. La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonche' le festivita' nazionali godute. Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indi- cate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potra' essere stabilita una durata contrattuale convenzionalmentenon superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione". - Il testo del secondo comma dell'art. 3 del medesimo D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e' il seguente: "Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indi- cate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta' dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo".