Art. 11
                       (Contribuzione INAIL).
  1.  Dal  1›  gennaio  1993,  le  rendite  corrisposte dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro  (INAIL)
per  i  mutilati  e  invalidi  del lavoro sono rivalutate con cadenza
annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle  prestazioni
economiche  sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire
gli oneri  derivanti  dalle  maggiori  spese  rispetto  alla  vigente
normativa.
  2.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1992, il
terzo  comma  dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostiuito dal seguente:
  "Le  aliquote  di  cui  al secondo comma si applicano integralmente
sulla retribuzione giornaliera non eccedente  il  limite  massimo  di
lire  1.000.000,  mentre  sulla  eventuale  eccedenza  si  applica un
contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento,  di  cui  il
2,50 per cento a carico del datore di lavoro".
  3.  Con  la  stessa  decorrenza  di cui al comma 1, l'importo della
retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare
rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del  secondo  comma
dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1420, e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.
 
          Note all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 dicembre  1971,  n.
          1420,   concernente  "Norme  in  materia  di  assicurazione
          obbligatoria  per  la  invalidita',  la  vecchiaia   ed   i
          superstiti  gestita  dall'Ente nazionale di previdenza e di
          assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo",   come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.   2.  -  I  contributi  base  per  l'assicurazione
          invalidita', vecchiaia e superstiti sono  dovuti  per  ogni
          giornata  di  lavoro nella misura stabilita dalla tabella F
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile 1968, n. 488.
             Il  contributo  a  percentuale  per il finanziamento del
          Fondo pensioni dei lavoratori dello  spettacolo,  calcolato
          sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art.
          12  della  legge 30 aprile 1969, n. 153, e' stabilito nella
          misura del 14,70 per cento per  i  lavoratori  appartenenti
          alle  categorie indicate dal n. 1 al n.  14 dell'art. 3 del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio  1947,  n.  708, nel testo modificato dalla legge 29
          novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per  cento
          per  i lavoratori appartenenti alle altre categorie contem-
          plate nei predetti provvedimenti.
             Le  aliquote  di  cui  al  secondo  comma  si  applicano
          integralmente  sulla retribuzione giornaliera non eccedente
          il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale
          eccedenza si applica un contributo  di  solidarieta'  nella
          misura  del  5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico
          del datore di lavoro.
             I contributi  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  del
          presente  articolo  sono  ripartiti  fra datori di lavoro e
          lavoratori nella misura prevista dal successivo art. 3.
             La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei
          lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
          n.  14  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio  dello  Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
          modificato dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  si
          ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per
          il numero delle giornate di durata del contratto escludendo
          i   riposi  settimanali  nonche'  le  festivita'  nazionali
          godute.
             Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indi-
          cate  nel  comma  precedente,  che  effettuano  prestazioni
          lavorative  settimanali  inferiori ai 6 giorni, con decreto
          del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite
          le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori  di
          lavoro  maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed
          il consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  nazionale  di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo,
          potra'    essere    stabilita   una   durata   contrattuale
          convenzionalmentenon superiore a 6 giornate lavorative  per
          ogni singola settimana.
             Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale, di concerto con il  Ministro  per  il  tesoro,  le
          aliquote  contributive di cui al secondo comma del presente
          articolo potranno essere proporzionalmente  modificate,  in
          diminuzione  od  in  aumento,  nei  limiti  della  aliquota
          contributiva   vigente   per    l'assicurazione    generale
          obbligatoria,  al fine di assicurare l'equilibrio economico
          della gestione".
             - Il testo del secondo comma dell'art.  3  del  medesimo
          D.P.R.  31  dicembre  1971,  n.  1420, e' il seguente: "Nei
          confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie  indi-
          cate  dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,  n.  708,
          nel  testo  modificato  dalla  legge  29  novembre 1952, n.
          2388, i quali  percepiscono  una  retribuzione  giornaliera
          superiore  a  L.  25.000,  le  imprese  potranno esercitare
          rivalsa per la meta' dei contributi dovuti sulla  parte  di
          retribuzione eccedente il predetto importo".