Art. 12
(Requisiti reddituali delle prestazioni
ai minorati civili).
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le
seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi totali ".
2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati
civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio
1992".
3. Con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali
agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica
il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della
pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in
godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai
limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale
condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle
prestazioni.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, concernente "Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993", come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei
minorati civili). - 1. Le prestazioni pensionistiche
erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle
erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
totali non sono compatibili con prestazioni a carattere
diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per
causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le
pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e
da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori
dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data
facolta' all'interessato di optare per il trattamento
economico piu' favorevole.
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
cittadini italiani che abbiano conseguito le prestazioni
pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero
dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a
stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini
dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli
obblighi di comunicazione da parte degli interessati,
nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in
connessione anche con il sistema di verifiche disposte in
materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e
integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al
comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanita' provvede,
di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a
stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita'
civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal
1 gennaio 1991".