Art. 12 (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili). 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali ". 2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992". 3. Con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, concernente "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). - 1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole. 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini italiani che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente. 4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991".