Art. 12
               (Requisiti reddituali delle prestazioni
                        ai minorati civili).
  1.  All'articolo  3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dopo le parole "  dal  Ministero  dell'interno  "  sono  inserite  le
seguenti:  "  con  esclusione  di quelle erogate ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi totali ".
  2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente:
  "  1-bis.  Sono  fatti  salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano conseguito  le  prestazioni  pensionistiche  per  i  minorati
civili  erogate  dal  Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio
1992".
  3. Con effetto dal 1› gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali
agli invalidi civili, con esclusione  dei  ciechi,  dei  sordomuti  e
degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica
il  limite  di reddito individuale stabilito per la concessione della
pensione sociale da parte dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS).
  4.  Per  i  titolari  delle  prestazioni di cui al comma 3, gia' in
godimento al 1› gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori  ai
limiti  stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale
condizione, il relativo meccanismo di perequazione  automatica  delle
prestazioni.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n.
          407, concernente  "Disposizioni  diverse  per  l'attuazione
          della   manovra   di   finanza  pubblica  1991-1993",  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  3  (Prestazioni  pensionistiche  a   favore   dei
          minorati   civili).  -  1.  Le  prestazioni  pensionistiche
          erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle
          erogate ai ciechi civili,  ai  sordomuti  e  agli  invalidi
          totali  non  sono  compatibili  con prestazioni a carattere
          diretto, concesse a seguito di  invalidita'  contratte  per
          causa  di  guerra,  di lavoro o di servizio, nonche' con le
          pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo  erogate
          dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti,
          dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori  autonomi  e
          da  ogni  altra  gestione  pensionistica  per  i lavoratori
          dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque  data
          facolta'  all'interessato  di  optare  per  il  trattamento
          economico piu' favorevole.
             1-bis.  Sono  fatti  salvi  i  diritti   acquisiti   dai
          cittadini  italiani  che  abbiano conseguito le prestazioni
          pensionistiche per i minorati civili erogate dal  Ministero
          dell'interno alla data del 1› gennaio 1992.
             2.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
          il Ministro del tesoro, provvede, con apposito  decreto,  a
          stabilire   le   necessarie   disposizioni   ai  soli  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  reddituali  e   degli
          obblighi  di  comunicazione  da  parte  degli  interessati,
          nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in
          connessione anche con il sistema di verifiche  disposte  in
          materia  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto-legge 30
          maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e
          integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al
          comma 1.
             3. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge, il Ministro della sanita' provvede,
          di concerto con i Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  a
          stabilire   nuove  tabelle  per  i  gradi  dell'invalidita'
          civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
             4.  Gli   effetti   conseguenti   all'attuazione   delle
          disposizioni  contenute nel presente articolo decorrono dal
          1› gennaio 1991".