Art. 13
(Norme di interpretazione autentica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente
competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente
percepite.
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle
prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al
recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo
di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta
delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle
prestazioni.
Note all'art. 13:
- Il testo del comma 2 dell'art. 52 della legge 9 marzo
1989, n. 88, concernente "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro", e' il seguente: "2. Nel caso in cui, in
conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa
luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette puo' essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di
dolo o colpa grave".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 21 marzo
1988, n. 93, concernente "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25,
recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai
mutilati ed invalidi civili ultrassessantacinquenni", e' il
seguente: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9
dicembre 1987, n. 495".
- Il D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito in
legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava:
"Intepretazione autentica degli articoli 10 e 11 della
legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti
ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni".