Art. 13
                (Norme di interpretazione autentica).
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso  che  la  sanatoria  ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo  provvedimento  del  quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura
imputabile  all'ente  erogatore,  salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od  incompleta  segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della  pensione  goduta,  che  non  siano  gia'  conosciuti dall'ente
competente,  consente  la  ripetibilita'  delle  somme  indebitamente
percepite.
  2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul  diritto  alle
prestazioni  pensionistiche  e  provvede, entro l'anno successivo, al
recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
  3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21  marzo  1988,  n.  93,  si
interpreta  nel  senso  che  la  salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il  periodo
di   vigenza  del  decreto-legge  9  dicembre  1987,  n.  495,  resta
delimitata a quelli adottati  dal  competente  ente  erogatore  delle
prestazioni.
 
          Note all'art. 13:
             -  Il testo del comma 2 dell'art. 52 della legge 9 marzo
          1989, n.  88, concernente  "Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro",   e'   il  seguente:  "2.  Nel  caso  in  cui,  in
          conseguenza  del  provvedimento  modificato,  siano   state
          riscosse  rate di pensione risultanti non dovute, non si fa
          luogo  a  recupero  delle  somme  corrisposte,  salvo   che
          l'indebita  percezione  sia dovuta a dolo dell'interessato.
          Il  mancato  recupero  delle  somme  predette  puo'  essere
          addebitato  al funzionario responsabile soltanto in caso di
          dolo o colpa grave".
             - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 21  marzo
          1988,  n.    93,  concernente  "Conversione  in  legge, con
          modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio  1988,  n.  25,
          recante  norme  in  materia  di assistenza ai sordomuti, ai
          mutilati ed invalidi civili ultrassessantacinquenni", e' il
          seguente: "2. Restano validi gli atti  ed  i  provvedimenti
          adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti prodotti ed i
          rapporti giuridici sorti sulla  base  del  decreto-legge  9
          dicembre 1987, n. 495".
             -  Il  D.L.  9  dicembre 1987, n. 495, non convertito in
          legge per decorrenza dei  termini  costituzionali,  recava:
          "Intepretazione  autentica  degli  articoli  10  e 11 della
          legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'art. 1 della legge 11
          febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti
          ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni".