Art. 14.
(Recupero base contributiva).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono
essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto
stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano
il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione
utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il
trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle
contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie
provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte
degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti
all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute
all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:
a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei
conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine
mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese
successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato;
b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle
stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di
credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via
telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti
contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite
dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle
contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili
successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale
effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In
deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse
entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di
credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo
giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le
modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da
parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere
dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese
all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle
somme riscosse avverra' con sistemi telematici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS,
all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da
parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori
dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti
nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di
iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei
predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti
disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti
interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le
iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure in-
tegrate secondo modalita' che saranno definite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo
stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di
svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto
degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del
lavoro.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 10- bis del D.L. 22 dicembre 1981,
n. 791, concernente "Disposizioni in materia
previdenziale", aggiunto dalla legge di conversione, e' il
seguente:
"10- bis. - A decorrere dal 1 aprile 1982, le somme
dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle
contabilita' specialita' aperte dall'INPS presso le
tesorerie provinciali dello Stato.
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite
istituti di credito devono essere trasferiti, da parte
degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali
entro tre giorni dalla data di esazione".