Art. 14.
                    (Recupero base contributiva).
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  somme  dovute  all'INPS  dai soggetti contribuenti devono
essere versate, con  modalita'  da  stabilire  a  cura  dell'Istituto
stesso,  esclusivamente  presso gli uffici dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che  adottano
il  sistema  telematico  per  la rendicontazione della documentazione
utilizzata per il pagamento  da  ciascun  soggetto  contribuente.  Il
trasferimento  dei  fondi  da  parte  delle  aziende di credito nelle
contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti  tesorerie
provinciali   dello   Stato,   deve  avvenire  entro  quattro  giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di  esazione  e,  da  parte
degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti
all'INPS.  Fino  allo  scadere  del predetto termine, le somme dovute
all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:
   a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero  nei
conti  correnti  postali  aperti  all'INPS. Il relativo saldo di fine
mese deve essere trasferito  il  primo  giorno  lavorativo  del  mese
successivo   a   cura   dell'Amministrazione   delle  poste  e  delle
telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS  presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato;
   b)  presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle
stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre  giorni
lavorativi  bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di
credito, che prima dello scadere  del  termine  rendicontano  in  via
telematica   all'INPS   la  documentazione  utilizzata  dai  soggetti
contribuenti  per  il   versamento,   secondo   modalita'   stabilite
dall'Istituto   stesso,   sono   ammesse  a  versare  i  fondi  nelle
contabilita' speciali entro i  quattro  giorni  lavorativi  bancabili
successivi  a  quello  di  esazione,  a  decorrere dal mese nel quale
effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'.  In
deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse
entro  il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di
credito nelle contabilita' speciali accese  all'INPS  entro  l'ultimo
giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
  2.  Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  stabilisce   le
modalita'  per  l'adozione del sistema di cui al presente articolo da
parte dell'Amministrazione postale e, di concerto  col  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, stabilisce la data a decorrere
dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese
all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle
somme riscosse avverra' con sistemi telematici.
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  e'  abrogato  l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre
1981, n.  791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n.  54.
  4.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1992  le  iscrizioni  all'INPS,
all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati  (SCAU)  e
alle  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura da
parte delle aziende che svolgono attivita' economica  con  lavoratori
dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti
nelle  sedi  di  ciascuno  degli  anzidetti organismi. La denuncia di
iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno  dei
predetti  organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti
disposizioni ha efficacia anche nei confronti  degli  altri  soggetti
interessati  nei  limiti  delle  rispettive  competenze  di legge. Le
iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure in-
tegrate secondo  modalita'  che  saranno  definite  con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Con  lo
stesso  decreto  verranno  definiti  analoghi  criteri  in materia di
svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto
degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del
lavoro.
 
          Nota all'art. 14:
             - Il testo dell'art. 10- bis del D.L. 22 dicembre  1981,
          n.    791,    concernente    "Disposizioni    in    materia
          previdenziale", aggiunto dalla legge di conversione, e'  il
          seguente:
             "10-  bis.  -  A  decorrere dal 1› aprile 1982, le somme
          dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle
          contabilita'  specialita'  aperte   dall'INPS   presso   le
          tesorerie provinciali dello Stato.
             I  versamenti  eseguiti  dai  datori  di  lavoro tramite
          istituti di credito  devono  essere  trasferiti,  da  parte
          degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali
          entro tre giorni dalla data di esazione".