Art. 14. (Recupero base contributiva). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate: a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato; b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese. 2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverra' con sistemi telematici. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure in- tegrate secondo modalita' che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 10- bis del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, concernente "Disposizioni in materia previdenziale", aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "10- bis. - A decorrere dal 1 aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilita' specialita' aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato. I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla data di esazione".