Art. 15.
                  (Stabilimenti termali dell'INPS).
  1.  Gli  stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei
decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23  dicembre
1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni,  sono  riacquisiti  al
patrimonio immobiliare  dell'Istituto,  il  quale  li  conferisce  in
capitale   a   societa'  per  azioni  appositamente  costituite,  che
provvederanno  alla  loro  gestione  sulla   base   di   criteri   di
economicita'  ed  efficienza.  A  tali  fini l'Istituto puo' cedere a
privati quote di partecipazione alle  predette  societa',  cui  deve,
comunque,  essere  assicurata  la  partecipazione, a titolo gratuito,
della  regione  e  del  comune  nel  cui  territorio  e'  ubicato  lo
stabilimento  termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il  Ministro  della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta
del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo  in
forza  presso  gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore
della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni
da tale data,  per  il  mantenimento  del  rapporto  di  impiego  con
l'Istituto.
  2.  Si  applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di
cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  E'
abrogato  il  terzo  comma  dell'articolo  36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
 
          Note all'art. 15:
             - Il primo comma dell'art. 65 della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833, recante "Istituzione del Servizio sanitario
          nazionale",  come  sostituito  dall'art.  21  del  D.L.  12
          settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla
          legge   11   novembre   1983,  n.  638,  prevede  che:  "In
          applicazione del progetto di riparto  previsto  dall'ultimo
          comma  dell'art.  4  della  legge 29 giugno 1977, n. 349, e
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  con  decreto  del
          Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e  delle  finanze,  sia  i  beni
          mobili   ed   immobili   che   le   attrezzature  destinati
          prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
          casse  mutue  e  gestioni  soppressi  sono  trasferiti   al
          patrimonio   dei  comuni  competenti  per  territorio,  con
          vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".
             - Il terzo comma dell'art.  36  della  stessa  legge  n.
          833/1978  prevedeva  che: "Gli stabilimenti termali gestiti
          dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del regio  decreto-legge  4
          ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella
          legge  6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione
          della invalidita' pensionabile in base agli articoli  45  e
          81  del  citato  regio  decreto-legge,  sono  costituiti in
          presidi e servizi sanitari delle unita' sanitarie locali in
          cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18".
             -  Il  comma 2 dell'art. 20 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro", prevede
          che: "L'Istituto e' autorizzato a costituire o  partecipare
          a   societa'   cui  affidare  la  gestione  del  patrimonio
          immobiliare nel rispetto  di  criteri  di  economicita'  ed
          efficienza.   L'autorizzazione e' concessa dal Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro   su   proposta  del  consiglio  di
          amministrazione  dell'Istituto.  Trascorso  il  termine  di
          sessanta  giorni  dalla  data  in  cui la deliberazione del
          consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai  ministri
          competenti,  questa diventa esecutiva. La costituzione o la
          partecipazione  alle  societa'  non  rientrano  nell'ambito
          degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'art.  65
          della legge 30 aprile 1969, n. 153".