Art. 15.
(Stabilimenti termali dell'INPS).
1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei
decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al
patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in
capitale a societa' per azioni appositamente costituite, che
provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di
economicita' ed efficienza. A tali fini l'Istituto puo' cedere a
privati quote di partecipazione alle predette societa', cui deve,
comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito,
della regione e del comune nel cui territorio e' ubicato lo
stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta
del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in
forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore
della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni
da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con
l'Istituto.
2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di
cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E'
abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Note all'art. 15:
- Il primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario
nazionale", come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede che: "In
applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e
d'intesa con le regioni interessate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni
mobili ed immobili che le attrezzature destinati
prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al
patrimonio dei comuni competenti per territorio, con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali".
- Il terzo comma dell'art. 36 della stessa legge n.
833/1978 prevedeva che: "Gli stabilimenti termali gestiti
dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione
della invalidita' pensionabile in base agli articoli 45 e
81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in
presidi e servizi sanitari delle unita' sanitarie locali in
cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18".
- Il comma 2 dell'art. 20 della legge 9 marzo 1989, n.
88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", prevede
che: "L'Istituto e' autorizzato a costituire o partecipare
a societa' cui affidare la gestione del patrimonio
immobiliare nel rispetto di criteri di economicita' ed
efficienza. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di
sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del
consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri
competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la
partecipazione alle societa' non rientrano nell'ambito
degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'art. 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153".