Art. 16.
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono
integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un
funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in
rappresentanza dello SCAU,, limitatamente all'esercizio dei compiti
di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo
comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate
prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori
diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della
Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in
sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei
criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di
spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per
l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera'
altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite
complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo
onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte
delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di
una quota del maggior gettito derivante per effetto delle
disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative
all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che
identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure
termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
5. In attesa della disciplina organica della materia, le
prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari
e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la
riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui
risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con
altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente
prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale
ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL,
motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le
prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza
del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4.
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti
a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a
decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di
interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 16:
- Il D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, reca: "Norme in materia
di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli".
- La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12
giugno 1991, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1a serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, ha dichiarato
la illegittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo
comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918
(Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di
oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato),
convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n.
1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi
contributivi le imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente
le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione
contro la disoccupazione involontaria, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
- Si trascrive l'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
- Il testo dell'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
concernente "Provvedimenti urgenti per la finanza
pubblica", e' il seguente:
"Art. 18. - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti
del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di
previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono
aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote
contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n.
233 (recante riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi, n.d.r.), per i soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale
sono aumentate in misura pari ad un punto percentuale".
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, reca: "Norme
concernenti il servizio ed il personale delle abolite
imposte di consumo".
- L'intero art. 4 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, e' cosi' formulato:
"Art. 4 (Cessazione dal servizio per limiti di eta'). -
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati
a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
gli operai sono collocati a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in
applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento del
limite di eta'.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che
stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a
riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a
particolari categorie e quelle che stabiliscono per il
personale insegnante una particolare decorrenza della
cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il
trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti
fissi di eta'.
La cessazione dal servizio del personale militare per il
raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre
cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali,
sia civili che militari, restano regolate dalle norme
concernenti lo stato giuridico".