Art. 16.
            (Disposizioni varie in materia previdenziale)
  1.  Le  commissioni  provinciali  per  la  manodopera agricola e le
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura  sono
integrate  da  un  funzionario  in  rappresentanza  dell'INPS e da un
funzionario in rappresentanza dell'INAIL,  e  da  un  funzionario  in
rappresentanza  dello  SCAU,, limitatamente all'esercizio dei compiti
di cui all'articolo 5, numeri 5)  e  6),  ed  all'articolo  7,  primo
comma,  numero  5),  ivi compreso il compito di accertare le giornate
prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e  coltivatori
diretti,  del  decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
  2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  261  del 12 giugno 1991, si provvedera' in
sede di determinazione, con separato provvedimento  legislativo,  dei
criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di
spesa  che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per
l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali  in  favore  delle
imprese  operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218.
  3.  Con  il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera'
altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati  nel  limite
complessivo  massimo  di  25.000 unita', facendosi fronte al relativo
onere mediante il concorso nella misura del 50  per  cento  da  parte
delle  imprese  interessate e, per la restante parte, con utilizzo di
una  quota  del  maggior  gettito   derivante   per   effetto   delle
disposizioni   della  legge  finanziaria  per  l'anno  1992  relative
all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e  2,  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
  4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  emana  un  decreto  che
identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure
termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
  5.  In  attesa  della  disciplina  organica   della   materia,   le
prestazioni   idrotermali   possono   essere  fruite  dai  lavoratori
dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari
e  delle  ferie  annuali,  esclusivamente  per  la   terapia   o   la
riabilitazione  relative  ad  affezioni o stati patologici per la cui
risoluzione sia giudicato determinante,  anche  in  associazione  con
altri  mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente
prescritto da un  medico  specialista  dell'unita'  sanitaria  locale
ovvero,  limitatamente  ai  lavoratori  avviati alle cure dall'INAIL,
motivatamente  prescritto  dai  medici  del  predetto  Istituto.   Le
prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza
del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4.
  6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti
a  corrispondere  gli  interessi  legali, sulle prestazioni dovute, a
decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per  l'adozione
del  provvedimento  sulla  domanda.  L'importo  dovuto  a  titolo  di
interesse  e'  portato  in  detrazione  dalle   somme   eventualmente
spettanti  a  ristoro  del  maggior  danno  subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.
  7. Al personale di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
26  ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del  testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
 
          Note all'art. 16:
             - Il D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, reca: "Norme in materia
          di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli".
             - La Corte costituzionale,  con  sentenza  23  maggio-12
          giugno  1991, n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
          1a serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, ha dichiarato
          la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  secondo
          comma,   del   decreto-legge   30   agosto   1968,  n.  918
          (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e  sgravi  di
          oneri  sociali,  per favorire nuovi investimenti in settori
          dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato),
          convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n.
          1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi
          contributivi    le   imprese   industriali   operanti   nel
          Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente
          le cui retribuzioni non siano assoggettate a  contribuzione
          contro   la  disoccupazione  involontaria,  in  riferimento
          all'art. 3 della Costituzione.
             - Si trascrive l'art. 1  del  testo  unico  delle  leggi
          sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6
          marzo 1978, n.  218:
             "Art. 1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario di Cittaducale, ai comuni compresi  nella  zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della provincia di Roma compresi nella zona della  bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli interventi comunque previsti da leggi in favore  del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento ad una zona particolare, si intendono, in  ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo".
             - Il testo dell'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151,
          concernente   "Provvedimenti   urgenti   per   la   finanza
          pubblica", e' il seguente:
             "Art. 18. - 1. A decorrere dal periodo di paga in  corso
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, le
          aliquote contributive a carico  dei  lavoratori  dipendenti
          del  settore  privato  e  pubblico dovute all'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  ed  alle  forme di
          previdenza esclusive  e  sostitutive  della  medesima  sono
          aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
             2.  A  decorrere dal trimestre solare in corso alla data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le  aliquote
          contributive  dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n.
          233 (recante  riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei
          lavoratori  autonomi, n.d.r.), per i soggetti iscritti alle
          gestioni previdenziali  degli  artigiani,  degli  esercenti
          attivita'  commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
          coloni e degli imprenditori agricoli  a  titolo  principale
          sono aumentate in misura pari ad un punto percentuale".
             -  Il  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  649, reca: "Norme
          concernenti il  servizio  ed  il  personale  delle  abolite
          imposte di consumo".
             -  L'intero  art.  4  del  testo  unico  delle norme sul
          trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
          dello  Stato,  approvato  con  d.P.R.  29 dicembre 1973, n.
          1092, e' cosi' formulato:
             "Art. 4 (Cessazione dal servizio per limiti di eta').  -
          Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati
          a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
          gli  operai  sono  collocati  a  riposo  al  compimento del
          sessantacinquesimo anno di eta', se donne.
             I provvedimenti di cessazione dal servizio  adottati  in
          applicazione  del  precedente comma hanno effetto dal primo
          giorno del mese  successivo  a  quello  di  compimento  del
          limite di eta'.
             Continuano   ad   applicarsi   le   norme   vigenti  che
          stabiliscono limiti fissi di eta'  per  il  collocamento  a
          riposo  di dipendenti civili dello Stato che appartengono a
          particolari categorie e  quelle  che  stabiliscono  per  il
          personale   insegnante  una  particolare  decorrenza  della
          cessazione dal servizio nonche' le norme che  prevedono  il
          trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti
          fissi di eta'.
             La cessazione dal servizio del personale militare per il
          raggiungimento  di  limiti  di  eta' nonche' tutte le altre
          cause di cessazione dal servizio  dei  dipendenti  statali,
          sia  civili  che  militari,  restano  regolate  dalle norme
          concernenti lo stato giuridico".