Art. 25. (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti principi: a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese; b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente; c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi; d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attivita' creditizia e finanziaria; e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia. 2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1. 3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.
Note all'art. 25: - La direttiva CEE n. 89/646 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 386 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale. - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1990. - La legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1991.