Art. 12.
(Disposizioni concernenti le operazioni sui titoli collegati a quelli
oggetto dell'offerta ed i connessi obblighi informativi)
  1. Le disposizioni dei titoli II e  III  si  applicano  anche  alle
operazioni   su  titoli  collegati  a  quelli  oggetto  dell'offerta,
distintamente per ogni specie di titolo collegato.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerati titoli collegati
a quelli oggetto dell'offerta:
   a)  se  oggetto  dell'offerta  sono  azioni  o  altri  titoli   di
partecipazione  al  capitale  che attribuiscono diritti di voto nelle
assemblee ordinarie, straordinarie o speciali  dell'emittente,  tutte
le  specie  di  titoli  che  attribuiscono  diritti  di  acquistare o
sottoscrivere tali azioni o titoli;
   b) se oggetto dell'offerta sono titoli che  attribuiscono  diritti
di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli di partecipazione
al  capitale  che  attribuiscono  diritti  di  voto  nelle  assemblee
ordinarie, straordinarie o speciali  dell'emittente,  tali  azioni  o
titoli  e  le  altre  specie  di  titoli che attribuiscono diritti di
acquistare o sottoscrivere le azioni o i titoli medesimi.