Art. 12. (Disposizioni concernenti le operazioni sui titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta ed i connessi obblighi informativi) 1. Le disposizioni dei titoli II e III si applicano anche alle operazioni su titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta, distintamente per ogni specie di titolo collegato. 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati titoli collegati a quelli oggetto dell'offerta: a) se oggetto dell'offerta sono azioni o altri titoli di partecipazione al capitale che attribuiscono diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dell'emittente, tutte le specie di titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere tali azioni o titoli; b) se oggetto dell'offerta sono titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli di partecipazione al capitale che attribuiscono diritti di voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie o speciali dell'emittente, tali azioni o titoli e le altre specie di titoli che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere le azioni o i titoli medesimi.