Art. 11.
         Disposizioni per il controllo delle imprese minori
                        e del lavoro autonomo
(( 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,         ))
(( previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo   ))
(( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27      ))
(( aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo              ))
(( 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive            ))
(( modificazioni (a),  sono emanati previo parere della       ))
(( commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,   ))
(( della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione          ))
(( stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre     ))
(( 1987, n. 550 (b); la commissione si esprime entro         ))
(( quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la              ))
(( pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti       ))
(( decreti                                                         ))
(( e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e'       ))
(( fissato                                                         ))
(( al 15 dicembre.                                             ))
(( 2. All'articolo 41- bis, comma 2, secondo periodo, del    ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   ))
(( 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30   ))
(( dicembre 1991, n. 413 (c), la parola: "esclusivamente" e' ))
(( sostituita dalla seguente: "anche".                           ))
  3.   Fino   alla   revisione   della  disciplina  tributaria  della
determinazione del reddito di impresa e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre  1994,  i  ricavi  e i compensi determinati induttivamente a
norma dell'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
come sostituito dall'articolo 7, comma 1,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413  (a), non possono in nessun caso essere inferiori alla
somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e  del
contributo  diretto  lavorativo  determinato  con i decreti di cui al
comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989 (a), salvo
l'esercizio della facolta' prevista nel penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 12 del medesimo decreto (a).
(( 4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.   ))
(( 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre    ))
(( 1991, n. 413  (a), dopo il comma 1 e' inserito il          ))
(( seguente:                                                       ))
(( "1-  bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma ))
(( 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed   ))
(( in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito    ))
(( economico in cui essa viene svolta, della organizzazione        ))
(( imprenditoriale o profesionale, del tempo a cui risale l'inizio ))
(( dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita'             ))
(( dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del     ))
(( soggetto".                                                      ))
          --------------
             (a)   Il   testo   dell'art.  11  del  D.L.  n.  69/1989
          (Disposizioni urgenti in materia  di  imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
          sui  redditi,  determinazione  forfettaria  del  reddito  e
          dell'I.VA,  nuovi  termini  per  la   presentazione   delle
          dichiarazioni   da   parte   di  determinate  categorie  di
          contribuenti,  sanatoria  di  irregolarita'  formali  e  di
          minori   infrazioni,   ampliamento   degli   imponibili   e
          contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote
          IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni  governative),   come
          modificato  dall'art.  6  della  legge  n.   413/1991 e dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 11. - 1. In relazione ai  vari  settori  economici
          sono  elaborati,  viste  le caratteristiche e le dimensioni
          dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di  compensi
          e  di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di
          parametri economici utilizzabili  in  relazione  a  singoli
          settori  di  attivita'  ed al rispettivo andamento, tenendo
          anche conto del contributo diretto  lavorativo,  anche  con
          riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'.
             1-bis.  Il contributo diretto lavorativo di cui al comma
          1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e  soggettivi
          ed   in  particolare  del  tipo  di  attivita'  esercitata,
          dell'ambito economico  in  cui  essa  viene  svolta,  della
          organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a
          cui  risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche'
          dell'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento
          all'eta' del soggetto.
             2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto,
          ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  anche  per  la
          determinazione  del  volume  di  affari,  tenuto  conto dei
          diversi   criteri   che   disciplinano   il   momento    di
          effettuazione  delle  operazioni.  Il volume di affari o il
          maggior volume di affari risultante  dall'applicazione  dei
          coefficienti,  si  presume, salvo prova contraria, relativo
          ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui
          all'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni.
             3. Le informazioni necessarie per la determinazione  dei
          coefficienti  di  cui  al  comma  1 possono essere desunte,
          oltre che dalle  dichiarazioni  dei  contribuenti  ai  fini
          delle   imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, dagli accertamenti degli  uffici  e  dagli  altri
          dati  ed  elementi  in  possesso  dell'Amministrazione,  da
          informazioni   richieste    agli    enti    locali,    alle
          organizzazioni  economiche  di categoria nonche' ad enti ed
          istituti,   ivi   comprese   societa'   specializzate    in
          rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi
          non  vengono  inviati  o  sono  non  rispondenti  al vero o
          incompleti,  si  applicano le disposizioni dell'art. 52 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.    600,  e successive modificazioni. Si considera omesso
          l'invio  oltre  il  termine  di   sessanta   giorni   dalla
          richiesta.
             4.  Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e
          l'applicazione dei  coefficienti  di  cui  al  comma  1  e'
          richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso
          di  omessa,  incompleta  o  infedele  indicazione,  la pena
          pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa  pena
          si  applica  in  caso  di  omessa o errata descrizione, nel
          modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata.
             5.  Con  decreti  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e
          sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale
          si riferiscono, sono determinati i coefficienti  presuntivi
          di  compensi  e  di ricavi, con la sommaria indicazione dei
          criteri seguiti per la loro formulazione.
             5- bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito
          ufficio centrale,  gestito  unitariamente  dalle  Direzioni
          generali  delle  imposte dirette e dalla Direzione generale
          delle  tasse  per  quanto  riguarda  l'imposta  sul  valore
          aggiunto,   con  il  compito  di  elaborare  ed  aggiornare
          periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine
          il suddetto ufficio dovra'  individuare  dati  ed  elementi
          informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle
          dichiarazioni  dei  redditi e dell'IVA o ad integrazione di
          essi su esplicita richiesta  degli  uffici.  Tali  dati  ed
          informazioni  devono  avere caratteristiche di analiticita'
          sufficienti  a  consentire  una  agevole  collocazione  del
          contribuente  all'interno  delle  categorie di attivita' di
          cui  al  comma  1  ed  una  corretta   individuazione   dei
          coefficienti    di   ricavi,   compensi   e   corrispettivi
          attribuibili".
             L'art. 12 del medesimo D.L. n. 69/1989, come  sostituito
          dall'art.  7 della legge n. 413/1991, cosi' recita:
             "Art.  12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito
          e  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   degli   esercenti
          attivita'  d'impresa  che  si avvalgono della disciplina di
          cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e  degli
          esercenti  arti  e  professioni che abbiano conseguito, nel
          periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non
          superiore a 360 milioni di lire e che  non  abbiano  optato
          per  il regime ordinario di contabilita', indipendentemente
          dalle disposizioni recate  dall'art.  39  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, e dall'art. 55  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
          cessive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta
          per  lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da
          inviare per iscritto  entro  sessanta  giorni,  a  pena  di
          decadenza    ai    fini    dell'accertamento,   determinare
          induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi  e  del
          volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma
          1   dell'art.   11,   tenendo   conto   di  altri  elementi
          eventualmente  in  possesso   dell'ufficio   specificamente
          relativi  al  singolo contribuente. Resta salva la facolta'
          del contribuente di dimostrare la  non  applicabilita'  dei
          coefficienti  in  relazione  alle  specifiche condizioni di
          esercizio   della   propria    attivita'.    A    richiesta
          dell'ufficio,  il contribuente dovra' inviare, entro trenta
          giorni, la relativa documentazione.
             2. In sede di accertamento effettuato in base  al  comma
          1,  non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti
          negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli  presi  a
          base   per   l'applicazione   dei  coefficienti,  ne'  sono
          riconosciute le relative detrazioni  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art.  75,
          comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
             3.  In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato
          con le modalita' previste dall'art. 41- bis, comma  2,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto,
          sesto, settimo e ottavo comma, del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle
          maggiori imposte previsto  dall'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto
          n.  633  del   1972,   e   successive   modificazioni,   il
          contribuente   puo'  prestare  fideiussione  rilasciata  da
          un'azienda o istituto di credito, comprese le casse  rurali
          ed  artigiane,  o da un'impresa commerciale che, a giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria, offra  adeguate  garanzie
          di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa
          di assicurazione mediante polizza fideiussoria.
             4.  Con  decreti  del Ministro delle finanze da emanarsi
          dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono
          stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione  dei
          coefficienti   di   cui   all'art.     11,  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato
          per  il  regime  di  contabilita'  ordinaria. Ai fini della
          emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle  finanze
          istituisce  un  apposito  comitato  di  studio, composto da
          rappresentanti  dell'Amministrazione  finanziaria  e  delle
          organizzazioni  economiche  di categoria, con il compito di
          individuare  i  criteri  e  i  principi  di  bilancio   che
          attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando
          i  quali  potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti
          di cui  all'art.  11,  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche nei
          confronti dei soggetti di cui al presente comma.   In  ogni
          caso,  nei  confronti  dei soggetti che hanno optato per il
          regime  ordinario  di  contabilita'  i  coefficienti   sono
          utilizzabili  qualora  di'ano  luogo, in concorso con altri
          elementi, a presunzioni gravi,  precise  e  concordanti  di
          manifesta   infondatezza  delle  risultanze  contabili  per
          quanto attiene alla fedele registrazione  delle  componenti
          positive  del  reddito.  I coefficienti di cui all'art.  11
          possono  essere   altresi'   utilizzati   ai   fini   della
          programmazione  dell'attivita' di controllo di cui al comma
          1, anche nei confronti dei soggetti  tenuti  al  regime  di
          contabilita' ordinaria.
             5.  La  determinazione  dei  maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente  all'applicazione
          delle   disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  non
          costituisce notizia di reato ai  sensi  dell'art.  331  del
          codice di procedura penale".
             (b)  Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971
          (Delega legislativa al  Governo  della  Repubblica  per  la
          riforma   tributaria)   prevede   che:  "Il  Governo  della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,   entro   tre   anni
          dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  previste dal
          primo  comma,  sentito  il  parere   di   una   commissione
          parlamentare  composta  da  nove  senatori e nove deputati,
          nominati, su richiesta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o
          piu' testi unici concernenti le norme emanate in base  alla
          presente  legge,  nonche'  quelle  rimaste in vigore per le
          medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il
          migliore coordinamento delle  diverse  disposizioni  e  per
          eliminare  ogni  eventuale  contrasto  con  i  principi e i
          criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
             L'art. 1, comma 4, della legge n. 550/1987  prevede  che
          la  commissione  di  cui  sopra  sia  composta  da quindici
          senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti  delle
          rispettive  Assemblee  in  rappresentanza proporzionale dei
          gruppi parlamentari.
             Il termine per l'emanazione dei  testi  unici  e'  stato
          prorogato,  da  ultimo, al 30 giugno 1992 dall'art. 1 della
          legge 26 giugno 1990, n.  165.
             (c) L'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973  (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi), introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982,
          n. 309, poi sostituito dall'art. 2 della legge 30  dicembre
          1991,  n.  413,  in  seguito  alla  modifica introdotta dal
          presente decreto, e' cosi' formulato:
             "Art.  41-  bis  (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte,  qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte dirette, dalla Guardia di finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato  o  il  maggiore   ammontare   di   un   reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art. 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza   di   deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti, possono limitarsi ad  accertare,  in  base  agli
          elementi   predetti,   il  reddito  o  il  maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
             2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi  anche
          all'accertamento  induttivo  dei  ricavi e dei compensi, di
          cui all'art.  12 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n. 154, e successive  modificazioni,  tenendo  conto  della
          dimostrazione  della  non  applicabilita'  dei coefficienti
          eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di
          cui all'ultimo periodo del comma 1 dello  stesso  art.  12.
          L'accertamento   parziale  avverra'  utilizzando  anche  il
          coefficiente  basato  sul  contributo  diretto   lavorativo
          determinato  con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del
          citato  decreto-legge  n.  69  del  1989,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n. 154 del 1989, e successive
          modificazioni. Le disposizioni del presente comma non  sono
          applicabili  nei  riguardi  dei  contribuenti  in regime di
          contabilita'  ordinaria  e  nei  casi  in  cui   la   detta
          dimostrazione  della  non  applicabilita'  dei coefficienti
          risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art.  30,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni. Nei
          confronti di questi ultimi si applicano, in caso  di  falsa
          indicazione  dei  fatti  asseverati,  ove  non derivante da
          false o erronee informazioni fornite dal  contribuente,  le
          pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n.    429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7
          agosto 1982, n.   516,  come  sostituito  dall'art.  6  del
          decreto-legge  16  marzo  1991,  n.    83,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n.  154".