Art. 11. Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo (( 1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, )) (( previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo )) (( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 )) (( aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo )) (( 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive )) (( modificazioni (a), sono emanati previo parere della )) (( commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, )) (( della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione )) (( stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre )) (( 1987, n. 550 (b); la commissione si esprime entro )) (( quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la )) (( pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti )) (( decreti )) (( e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e' )) (( fissato )) (( al 15 dicembre. )) (( 2. All'articolo 41- bis, comma 2, secondo periodo, del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. )) (( 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 413 (c), la parola: "esclusivamente" e' )) (( sostituita dalla seguente: "anche". )) 3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a), non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989 (a), salvo l'esercizio della facolta' prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto (a). (( 4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. )) (( 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre )) (( 1991, n. 413 (a), dopo il comma 1 e' inserito il )) (( seguente: )) (( "1- bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma )) (( 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed )) (( in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito )) (( economico in cui essa viene svolta, della organizzazione )) (( imprenditoriale o profesionale, del tempo a cui risale l'inizio )) (( dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita' )) (( dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del )) (( soggetto". )) -------------- (a) Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.VA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), come modificato dall'art. 6 della legge n. 413/1991 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'. 1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto. 2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istituti, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione. 5- bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". L'art. 12 del medesimo D.L. n. 69/1989, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 413/1991, cosi' recita: "Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita', indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc- cessive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalita' previste dall'art. 41- bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'art. 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' prestare fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria. 4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando i quali potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilita' i coefficienti sono utilizzabili qualora di'ano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale". (b) Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede che: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma, sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge". L'art. 1, comma 4, della legge n. 550/1987 prevede che la commissione di cui sopra sia composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. Il termine per l'emanazione dei testi unici e' stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1992 dall'art. 1 della legge 26 giugno 1990, n. 165. (c) L'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, poi sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in seguito alla modifica introdotta dal presente decreto, e' cosi' formulato: "Art. 41- bis (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154".