Art. 11-bis
        Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi
              in base al contributo diretto lavorativo
 
(( 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87  ))
(( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con        ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    ))
(( 917 (a), che esercitano attivita' commerciali e per       ))
(( quelli                                                          ))
(( che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non   ))
(( superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma   ))
(( dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del        ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   ))
(( 600, e successive modificazioni (b), qualora il reddito   ))
(( derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o   ))
(( professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del      ))
(( contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o               ))
(( dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi              ))
(( collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi ))
(( dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo ))
(( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27      ))
(( aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della      ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni      ))
(( (c), l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure ))
(( automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione    ))
(( delle maggiori imposte con le modalita' previste per la         ))
(( liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute  ))
(( sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli    ))
(( articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29  ))
(( settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (d).      ))
(( 2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme ))
(( iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione  ))
(( prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di     ))
(( notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri  ))
(( e le modalita' previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a ))
(( base per la determinazione del contributo diretto lavorativo    ))
(( sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono        ))
(( componenti negativi deducibili non compresi tra quelli          ))
(( ordinariamente imputabili al settore o all'attivita'.           ))
(( 3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non ))
(( si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e      ))
(( degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio      ))
(( della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di    ))
(( dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e  ))
(( alle modalita' di tale esercizio, all'entita' del capitale      ))
(( investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono      ))
(( manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del   ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei ))
(( Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il       ))
(( parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17,   ))
(( terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella          ))
(( composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 ))
(( dicembre 1987, n. 550 (e), che si esprime entro quindici  ))
(( giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta         ))
(( Ufficiale, la produzione di un reddito inferiore a quello    ))
(( determinabile,                                                  ))
(( in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma      ))
(( 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,            ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.   ))
(( 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre    ))
(( 1991, n. 413, e successive modificazioni (c), ai sensi    ))
(( del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti     ))
(( interessati devono presentare domanda ad una apposita           ))
(( commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal   ))
(( direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio  ))
(( fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio    ))
(( delle entrate,                                                  ))
(( dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco   ))
(( con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del ))
(( luogo dell'esercizio dell'attivita'. La domanda deve essere     ))
(( corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria    ))
(( presenti nel Consiglio nazionale dell'economia                  ))
(( e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di         ))
(( appartenenza nonche' dalla documentazione attestante            ))
(( l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve ))
(( essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui            ))
(( all'articolo 41- bis, comma 2, terzo e quarto periodo,    ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  ))
(( n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge   ))
(( 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (b), ))
(( dai centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi  ))
(( 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive        ))
(( modificazioni (f), o dai soggetti di cui all'articolo 30, ))
(( terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26     ))
(( ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni (g). La  ))
(( commissione provinciale decide sulla base dell'esito di         ))
(( accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, ))
(( da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione    ))
(( della commissione provinciale ha effetto per il periodo di      ))
(( imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per ))
(( i periodi successivi se il contribuente, nella relativa         ))
(( dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e ))
(( le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle   ))
(( entrate puo' richiedere alla commissione provinciale di         ))
(( effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda e'  ))
(( stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un  ))
(( reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione   ))
(( di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1- bis, del    ))
(( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con              ))
(( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come         ))
(( modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n.     ))
(( 413, e successive modificazioni (c), ai sensi del comma 1 ))
(( del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle  ))
(( attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge   ))
(( 24 aprile 1980, n. 146 (h).                                  ))
(( 4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni  ))
(( di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione  ))
(( di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il ))
(( soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco        ))
(( trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute.    ))
(( Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto   ))
(( previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni       ))
(( dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione    ))
(( dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno   ))
(( presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la           ))
(( successiva decisione della commissione provinciale la domanda   ))
(( e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta   ))
(( con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto  ))
(( del versamento della imposta dovuta sulla base della            ))
(( dichiarazione da presentare per il periodo di imposta           ))
(( successivo.                                                     ))
(( 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente    ))
(( articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di ))
(( cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della    ))
(( Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (i).                     ))
(( Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione  ))
(( effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e' ammesso ))
(( anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni      ))
(( provinciali.                                                    ))
(( 6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15        ))
(( gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo       ))
(( periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  ))
(( entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le     ))
(( modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente   ))
(( articolo.                                                       ))
          ------------------
             (a) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
             "Art.   87   (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato.
             2.  Tra  gli  enti  diversi  dalle societa', di cui alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo.    Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera
          d) del comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5 (v.  nota (d) all'art. 8,
          (n.d.r.).
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".
             (b)   Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  18  (come
          sostituito dall'art. 4 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413)  e del quarto comma dell'art. 19 (introdotto dall'art.
          8  del  D.L.  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  giugno  1990, n. 165) del
          D.P.R. n.  600/1973  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente:
             "Art.  18, primo comma. - Le disposizioni dei precedenti
          articoli si applicano anche ai soggetti che,  a  norma  del
          codice   civile,  non  sono  obbligati  alla  tenuta  delle
          scritture contabili di cui allo stesso codice.  Tuttavia  i
          soggetti  indicati  alle  lettere  c)  e d) del primo comma
          dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni, conseguiti in un anno intero  non
          abbiano  superato  l'ammontare  di  lire 360 milioni per le
          imprese aventi per oggetto prestazioni di  servizi,  ovvero
          di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta delle scritture contabili prescritte dai  precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste da disposizioni diverse del presente decreto.  Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare   dei   ricavi   relativi   alla    attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni di servizi.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti i criteri per la individuazione  delle  attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi".
             "Art.  19,  quarto  comma. - I contribuenti indicati nel
          primo comma che nel periodo  di  imposta  precedente  hanno
          percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni
          di  lire  sono  soggetti a regime di contabilita' ordinaria
          per il periodo di imposta successivo e devono tenere:
              a) il registro nel quale annotare  cronologicamente  le
          operazioni  produttive di componenti positivi e negativi di
          reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
          all'esercizio  dell'arte  o   professione,   compresi   gli
          utilizzi   delle   somme   percepite,   ancorche'  estranei
          all'esercizio dell'arte o professione nonche'  gli  estremi
          dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni
          predette;
               b)  i  registri  obbligatori  ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto;
               c)  il  registro  dei  beni  ammortizzabili   con   le
          modalita'  di cui all'art. 16, primo comma, secondo e terzo
          comma;
               d) apposite scritture nelle quali vanno indicati,  con
          i  criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi, e
          le  altre  somme  erogate  a  soggetti  che  prestano,  nei
          confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita'
          lavorativa non di lavoro dipendente".
             Per  il  testo  dell'art. 41- bis del medesimo D.P.R. n.
          600/1973 si veda la nota (a) all'art. 11.
             (c) Per il testo dell'intero art. 11 del D.L. n. 69/1989
          si veda la nota (a) all'art. 11.
             (d) Il D.P.R.  n.  602/1973  reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sui  redditi". Si trascrive il
          testo dei relativi articoli 9 e 92:
             "Art. 9 (come  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  24
          dicembre  1976,  n.  920,  dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile
          1982,  n.  309,  e  dall'art.  7,  comma  3,  della   legge
          finanziaria  11  marzo  1988,  n.  67) (Mancato o ritardato
          versamento  diretto).  -  Se  non   viene   effettuato   il
          versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non
          versati  o  versati dopo la scadenza si applica l'interesse
          in ragione del nove per  cento  annuo  con  decorrenza  dal
          giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del
          pagamento  o  della  scadenza della prima rata del ruolo in
          cui sono state iscritte le somme non versate.
             Qualora  l'interesse   non   sia   stato   versato   dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
             L'interesse si  applica  anche  sul  maggiore  ammontare
          delle  imposte  o ritenute alla fonte riscuotibili mediante
          versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte  ai
          sensi  degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
            "Art. 92 (come  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  24
          dicembre  1976,  n.  920,  dall'art. 1 del D.L. 20 novembre
          1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile  1982,
          n.  309,  e  dall'art.  13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
          n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non
          esegue entro le prescritte scadenze  i  versamenti  diretti
          previsti  dall'art.  3,  primo  comma,  numeri  3)  e 6), e
          secondo comma,  lettera  c)  ,  o  li  effettua  in  misura
          inferiore  e'  soggetto  alla  soprattassa del quaranta per
          cento delle  somme  non  versate.  La  soprattassa  e'  del
          cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,
          in  tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
          dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore
          ammontare  delle  imposte  e  delle  ritenute  alla   fonte
          liquidato   dall'ufficio   delle  imposte  ai  sensi  degli
          articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600.
            Le   soprattasse   di   cui   al  comma  precedente  sono
          rispettivamente ridotte al tre per cento  e  al  dieci  per
          cento  se  il versamento diretto viene eseguito entro i tre
          giorni successivi a quello di scadenza.
             E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi
          previsti dall'art. 9".
             (e) Per il testo del  terzo  comma  dell'art.  17  della
          legge  n.    825/1971, come integrato dall'art. 1, comma 4,
          della legge n.  550/1987, si veda la nota (b) all'art. 11.
             (f) Per il testo dei primi ventisei commi  dell'art.  78
          della legge n. 413/1991 si veda la nota (c) all'art. 10.
             (g)  Il  terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972
          (Revisione della disciplina  del  contenzioso  tributario),
          come  sostituito  dall'art. 13 della legge 5 marzo 1991, n.
          91, prevede che: "Sia la parte che il procuratore  generale
          o  speciale  possono  farsi  assistere  e  rappresentare in
          giudizio   da   iscritti   negli   Albi   degli   avvocati,
          procuratori,   notai,  dottori  commercialisti,  ingegneri,
          architetti,  dottori  in  agraria,  ragionieri,   geometri,
          periti    edili,   periti   industriali,   periti   agrari,
          agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali,
          da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle
          persone autorizzate dal Ministero delle finanze nonche'  da
          funzionari  delle  associazioni  di  categoria  iscritti in
          elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente
          per territorio".
             (h) L'art. 6 della legge n. 146/1980 (Legge  finanziaria
          1980) sostituisce il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. n.
          600/1973,  in  materia  di  accertamento  delle imposte sui
          redditi, con  il  seguente:    "Gli  uffici  delle  imposte
          procedono,   sulla   base   di  criteri  selettivi  fissati
          annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche  conto
          delle   loro   capacita'   operative,  al  controllo  delle
          dichiarazioni e alla individuazione  dei  soggetti  che  ne
          hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle
          notizie  acquisiti  ai  sensi  dei  precedenti  articoli  e
          attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e  7,
          di  quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e
          delle informazioni di cui siano comunque  in  possesso",  e
          aggiunge  un periodo al primo comma dell'art. 51 del D.P.R.
          26  ottobre  1972,  n.633,  in materia di IVA, del seguente
          tenore: "Il  controllo  delle  dichiarazioni  presentate  e
          l'individuazione  dei  soggetti  che  ne  hanno  omesso  la
          presentazione  sono  effettuati  sulla  base   di   criteri
          selettivi  fissati  annualmente  dal Ministro delle finanze
          che tengano anche conto  della  capacita'  operativa  degli
          uffici stessi".
             L'art.  7  della medesima legge sostituisce l'art. 7 del
          D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  14 agosto 1974, n. 354 (Norme per la migliore
          realizzazione  della  perequazione   tributaria   e   della
          repressione   della   evasione   fiscale,  nonche'  per  il
          potenziamento     dei     servizi      dell'Amministrazione
          finanziaria),  come  sostituito  dall'art.  2 della legge 2
          maggio 1976, n. 160, con il seguente:
             "Art. 7.  -  Fermi  restando  i  poteri  in  materia  di
          accertamenti,  controlli e verifiche attribuiti agli organi
          dell'amministrazione  finanziaria   dalle   singole   leggi
          tributarie,  la  Guardia  di  finanza  procede  a controlli
          globali per tutti  i  tributi  nei  confronti  di  soggetti
          scelti mediante sorteggio.
             Il  sorteggio  e'  effettuato, secondo criteri stabiliti
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   delle   finanze,
          nell'ambito  di  categorie  economiche e professionali, con
          riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni
          annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore
          aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti  delle  rela-
          tive  imposte  ovvero con riguardo ad indizi di consistente
          evasione fiscale rilevabili da divari tra le  dichiarazioni
          dei  contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a
          specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da
          fonti  esterne  all'Amministrazione  finanziaria.  Con   lo
          stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che
          fino  al  10  per  cento i sorteggi avvengano nei confronti
          della generalita' dei soggetti passivi di imposta.
             Con  il  decreto  di  cui  al  comma   precedente   puo'
          stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori
          e  ai  soci  delle  societa'  ed  ai  componenti  il nucleo
          familiare delle persone fisiche sorteggiate.
             I controlli previsti nei precedenti commi possono essere
          effettuati, con i criteri  e  le  modalita'  ivi  indicati,
          anche  da  nuclei misti di funzionari delle amministrazioni
          delle imposte, dirette e delle tasse  e  imposte  indirette
          sugli  affari,  costituiti  con  decreto del Ministro delle
          finanze".
             (i) Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e  10  del
          D.P.R.  n.  787/1980, recante norme sulle competenze, sulle
          attribuzioni e sul personale dei  centri  di  servizio  del
          Ministero   delle  finanze  e  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602:
             "Art.  7 (Iscrizione a ruolo delle imposte liquidate). -
          Le imposte e le ritenute, che a seguito della  liquidazione
          e  del  controllo  dei  versamenti effettuati dal centro di
          servizio risultano ancora dovute  dai  contribuenti  e  dai
          sostituti  di  imposta,  sono  riscosse,  insieme  con  gli
          interessi e le soprattasse, con le modalita' e nei  termini
          previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602, salvo  quanto  disposto  nei  commi
          seguenti.
             Il  ruolo e' formato dal centro di servizio per ciascuna
          imposta e per ciascun comune  dei  distretti  degli  uffici
          delle  imposte compresi nella propria circoscrizione, ed e'
          sottoscritto  dal  titolare  del  centro  o   da   chi   lo
          sostituisce.
             La  consegna  dei  ruoli  all'intendenza  di  finanza e'
          effettuata  dal  centro   di   servizio.   Copia   conforme
          all'originale del processo verbale di consegna e' trasmessa
          dal   centro   di   servizio   all'ufficio   delle  imposte
          interessato per l'affissione ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'art. 13 del decreto di cui al primo comma".
             "Art. 8 (Rimborsi). - Quando emergono errori materiali o
          duplicazioni  dovuti al centro di servizio, questo provvede
          ad effettuare il rimborso delle maggiori somme  iscritte  a
          ruolo.
             La  stessa  disposizione  si  applica  per i rimborsi ai
          contribuenti ed ai sostituti di  imposta  quando  risultano
          dovuti  in  seguito  alla  liquidazione effettuata ai sensi
          dell'art. 6.
             Nei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti  al   rimborso
          provvede,  con  ordinativo di pagamento tratto su ordine di
          accreditamento, il direttore del centro di servizio.
             Per l'esecuzione dei  rimborsi,  il  recupero  di  somme
          erroneamente  rimborsate  e la liquidazione degli interessi
          si applicano ai centri di servizio  le  disposizioni  degli
          articoli  42,  42-  bis,  43,  44 e 44- bis del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Relativamente  ai  rimborsi di cui al presente articolo, le
          attribuzioni  conferite  dalle  vigenti  disposizioni  agli
          uffici  delle  imposte  e  all'intendenza  di  finanza sono
          trasferite, rispettivamente, al centro  di  servizio  e  al
          direttore del centro stesso".
             "Art. 10 (Ricorsi). - Il ricorso contro il ruolo formato
          ai  sensi  dell'art.  7  e'  presentato  con  la spedizione
          dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo
          indicato dall'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,  e  con successivo
          deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non  oltre
          due  anni  dalla  data  di  invio  dell'originale  mediante
          spedizione o consegna nei modi indicati dal  predetto  art.
          17,  di  altro  esemplare  in  carta libera alla segreteria
          della  commissione  tributaria  adita.    Il  deposito  del
          ricorso  costituisce il rapporto processuale; la segreteria
          della commissione tributaria richiede al centro di servizio
          l'originale del ricorso.
             Il  centro  di  servizio,  qualora  ritenga  il  ricorso
          ammissibile  ed  in  tutto  o  in parte fondato, dispone il
          rimborso totale o  parziale,  ai  sensi  dell'art.  42  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602.
             Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al
          ricevimento   della   richiesta  di  cui  al  primo  comma,
          trasmette  alla  segreteria  della  commissione  tributaria
          l'originale  del  ricorso unitamente alle proprie deduzioni
          ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per  la
          ulteriore  attivita'  dinanzi alle commissioni tributarie e
          per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie.
             Il ricorso di cui ai commi  precedenti  non  importa  la
          sospensione   della  riscossione;  tuttavia  il  centro  di
          servizio, su  domanda  del  contribuente,  ha  facolta'  di
          disporla,  in  tutto  o  in  parte, per un periodo di tempo
          limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente
          condizionandola alla prestazione  di  idonee  garanzie.  Il
          provvedimento  di  sospensione  e' comunicato, oltre che al
          ricorrente  ed  all'esattore,  all'intendente  di   finanza
          competente  per  i  provvedimenti di cui all'art. 16, comma
          secondo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 603.
             Il   centro  di  servizio  determina  l'ammontare  degli
          interessi da  riscuotere  unitamente  all'imposta,  e  puo'
          disporre la revoca della sospensione da esso concessa.
             Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso
          alla  commissione  tributaria,  la  sospensione puo' essere
          richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             In  ogni  caso la sospensione cessa con la pubblicazione
          della decisione della commissione tributaria che in tutto o
          in parte respinge il ricorso del contribuente.
             Le disposizioni contenute nei commi  primo  e  terzo  si
          applicano  anche  per  i  ricorsi contro i provvedimenti di
          rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.
             Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' sostituito dal
          seguente:  'La  competenza  e' determinata dal luogo ove ha
          sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso  e'
          proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio
          e'   proposto   alla   commissione   tributaria  nella  cui
          circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di  cui  all'art.
          31,   comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600'".