Art. 11-bis Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo (( 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'articolo 87 )) (( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. )) (( 917 (a), che esercitano attivita' commerciali e per )) (( quelli )) (( che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non )) (( superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma )) (( dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. )) (( 600, e successive modificazioni (b), qualora il reddito )) (( derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o )) (( professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del )) (( contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o )) (( dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi )) (( collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi )) (( dell'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo )) (( 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 )) (( aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della )) (( legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni )) (( (c), l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure )) (( automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione )) (( delle maggiori imposte con le modalita' previste per la )) (( liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute )) (( sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli )) (( articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 )) (( settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (d). )) (( 2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme )) (( iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione )) (( prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di )) (( notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri )) (( e le modalita' previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a )) (( base per la determinazione del contributo diretto lavorativo )) (( sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono )) (( componenti negativi deducibili non compresi tra quelli )) (( ordinariamente imputabili al settore o all'attivita'. )) (( 3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non )) (( si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e )) (( degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio )) (( della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di )) (( dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e )) (( alle modalita' di tale esercizio, all'entita' del capitale )) (( investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono )) (( manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del )) (( Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei )) (( Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il )) (( parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, )) (( terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella )) (( composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 )) (( dicembre 1987, n. 550 (e), che si esprime entro quindici )) (( giorni dalla richiesta, da pubblicare nella Gazzetta )) (( Ufficiale, la produzione di un reddito inferiore a quello )) (( determinabile, )) (( in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma )) (( 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. )) (( 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre )) (( 1991, n. 413, e successive modificazioni (c), ai sensi )) (( del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti )) (( interessati devono presentare domanda ad una apposita )) (( commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal )) (( direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio )) (( fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio )) (( delle entrate, )) (( dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco )) (( con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del )) (( luogo dell'esercizio dell'attivita'. La domanda deve essere )) (( corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria )) (( presenti nel Consiglio nazionale dell'economia )) (( e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di )) (( appartenenza nonche' dalla documentazione attestante )) (( l'esistenza delle suindicate condizioni; la documentazione deve )) (( essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui )) (( all'articolo 41- bis, comma 2, terzo e quarto periodo, )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, )) (( n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge )) (( 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (b), )) (( dai centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi )) (( 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive )) (( modificazioni (f), o dai soggetti di cui all'articolo 30, )) (( terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni (g). La )) (( commissione provinciale decide sulla base dell'esito di )) (( accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, )) (( da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione )) (( della commissione provinciale ha effetto per il periodo di )) (( imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per )) (( i periodi successivi se il contribuente, nella relativa )) (( dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e )) (( le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle )) (( entrate puo' richiedere alla commissione provinciale di )) (( effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda e' )) (( stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un )) (( reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione )) (( di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1- bis, del )) (( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come )) (( modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. )) (( 413, e successive modificazioni (c), ai sensi del comma 1 )) (( del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle )) (( attivita' di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge )) (( 24 aprile 1980, n. 146 (h). )) (( 4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni )) (( di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione )) (( di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il )) (( soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco )) (( trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. )) (( Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto )) (( previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni )) (( dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione )) (( dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno )) (( presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la )) (( successiva decisione della commissione provinciale la domanda )) (( e' respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta )) (( con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto )) (( del versamento della imposta dovuta sulla base della )) (( dichiarazione da presentare per il periodo di imposta )) (( successivo. )) (( 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente )) (( articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di )) (( cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (i). )) (( Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione )) (( effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e' ammesso )) (( anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni )) (( provinciali. )) (( 6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 )) (( gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo )) (( periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale )) (( entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le )) (( modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente )) (( articolo. )) ------------------ (a) L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5 (v. nota (d) all'art. 8, (n.d.r.). 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". (b) Il testo del primo comma dell'art. 18 (come sostituito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e del quarto comma dell'art. 19 (introdotto dall'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 18, primo comma. - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi". "Art. 19, quarto comma. - I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo comma, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi, e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente". Per il testo dell'art. 41- bis del medesimo D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (a) all'art. 11. (c) Per il testo dell'intero art. 11 del D.L. n. 69/1989 si veda la nota (a) all'art. 11. (d) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92: "Art. 9 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67) (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 92 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c) , o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". (e) Per il testo del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, come integrato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 550/1987, si veda la nota (b) all'art. 11. (f) Per il testo dei primi ventisei commi dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda la nota (c) all'art. 10. (g) Il terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 13 della legge 5 marzo 1991, n. 91, prevede che: "Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli Albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio". (h) L'art. 6 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) sostituisce il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, con il seguente: "Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso", e aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in materia di IVA, del seguente tenore: "Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi". L'art. 7 della medesima legge sostituisce l'art. 7 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354 (Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione della evasione fiscale, nonche' per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria), come sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, con il seguente: "Art. 7. - Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle rela- tive imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta. Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate. I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte, dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze". (i) Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 10 del D.P.R. n. 787/1980, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602: "Art. 7 (Iscrizione a ruolo delle imposte liquidate). - Le imposte e le ritenute, che a seguito della liquidazione e del controllo dei versamenti effettuati dal centro di servizio risultano ancora dovute dai contribuenti e dai sostituti di imposta, sono riscosse, insieme con gli interessi e le soprattasse, con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto disposto nei commi seguenti. Il ruolo e' formato dal centro di servizio per ciascuna imposta e per ciascun comune dei distretti degli uffici delle imposte compresi nella propria circoscrizione, ed e' sottoscritto dal titolare del centro o da chi lo sostituisce. La consegna dei ruoli all'intendenza di finanza e' effettuata dal centro di servizio. Copia conforme all'originale del processo verbale di consegna e' trasmessa dal centro di servizio all'ufficio delle imposte interessato per l'affissione ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto di cui al primo comma". "Art. 8 (Rimborsi). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti al centro di servizio, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica per i rimborsi ai contribuenti ed ai sostituti di imposta quando risultano dovuti in seguito alla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 6. Nei casi di cui ai commi precedenti al rimborso provvede, con ordinativo di pagamento tratto su ordine di accreditamento, il direttore del centro di servizio. Per l'esecuzione dei rimborsi, il recupero di somme erroneamente rimborsate e la liquidazione degli interessi si applicano ai centri di servizio le disposizioni degli articoli 42, 42- bis, 43, 44 e 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Relativamente ai rimborsi di cui al presente articolo, le attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni agli uffici delle imposte e all'intendenza di finanza sono trasferite, rispettivamente, al centro di servizio e al direttore del centro stesso". "Art. 10 (Ricorsi). - Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 e' presentato con la spedizione dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita. Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l'originale del ricorso. Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al primo comma, trasmette alla segreteria della commissione tributaria l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la ulteriore attivita' dinanzi alle commissioni tributarie e per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie. Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la sospensione della riscossione; tuttavia il centro di servizio, su domanda del contribuente, ha facolta' di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il provvedimento di sospensione e' comunicato, oltre che al ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Il centro di servizio determina l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e puo' disporre la revoca della sospensione da esso concessa. Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso alla commissione tributaria, la sospensione puo' essere richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione della commissione tributaria che in tutto o in parte respinge il ricorso del contribuente. Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' sostituito dal seguente: 'La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e' proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio e' proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600'".