Art. 11-ter. Accertamenti (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 41- bis del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come )) (( sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre )) (( 1991, n. 413, e succesive modificazioni (a), si )) (( applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice )) (( nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto n. )) (( 600 del 1973 (a), anche per l'accertamento del reddito )) (( complessivo netto ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto )) (( n. 600 del 1973, e successive modificazioni (a). Gli )) (( accertamenti possono essere effettutati, per conto dell'ufficio )) (( delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero )) (( delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con )) (( avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata )) (( nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da )) (( persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui )) (( il destinatario sia diverso da persona fisica, dal )) (( rappresentante o da persona addetta alla sede. )) (( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 -bis del )) (( presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al )) (( periodo di imposta in corso alla data del 1 dicembre 1992 e ai )) (( successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano )) (( agli accertamenti effettuati dopo tale data. )) -------------- (a) Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 38 (come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito eccertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi". "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte". I richiami contenuti nell'art. 38 di cui sopra (salvo quelli riguardanti il decreto stesso) si riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico. Per il testo dell'art. 41- bis del medesimo D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (a) all'art. 11.