Art. 11-ter.
                            Accertamenti
 
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 41- bis del decreto del  ))
(( Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come     ))
(( sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre    ))
(( 1991, n. 413, e succesive modificazioni (a), si           ))
(( applicano, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ))
(( nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto n.  ))
(( 600 del 1973 (a), anche per l'accertamento del reddito    ))
(( complessivo netto ai sensi dell'articolo 38 del citato decreto  ))
(( n. 600 del 1973, e successive modificazioni (a). Gli      ))
(( accertamenti possono essere effettutati, per conto dell'ufficio ))
(( delle imposte, anche dal sistema informativo del Ministero      ))
(( delle finanze; la notifica, mediante lettera raccomandata con   ))
(( avviso di ricevimento, si considera avvenuta alla data indicata ))
(( nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da   ))
(( persona di famiglia o addetta alla casa ovvero, nel caso in cui ))
(( il destinatario sia diverso da persona fisica, dal              ))
(( rappresentante o da persona addetta alla sede.                  ))
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 -bis del        ))
(( presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al     ))
(( periodo di imposta in corso alla data del 1› dicembre 1992 e ai ))
(( successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ))
(( agli accertamenti effettuati dopo tale data.                    ))
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             (a)  Si  trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli
          38 e 43 del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi:
             "Art. 38 (come modificato dall'art.  1  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413) (Rettifica delle dichiarazioni delle
          persone  fisiche).  -  L'ufficio delle imposte procede alla
          rettifica  delle  dichiarazioni  presentate  dalle  persone
          fisiche  quando  il  reddito complessivo dichiarato risulta
          inferiore  a  quello  effettivo  o  non  sussistono  o  non
          spettano,  in  tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o
          le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
             La rettifica deve essere  fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  locale  su  redditi,   ma   con   riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 597.
             L'incompletezza,  la  falsita'  e l'inesattezza dei dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa e  dai  relativi  allegati,  dal  confronto  con  le
          dichiarazioni  relative  ad  anni  precedenti  e dai dati e
          dalle notizie di cui all'articolo  precedente  anche  sulla
          base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
          precise e concordanti.
             L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da  quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   agli   elementi  indicativi  di  capacita'
          contributiva di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  2,
          quando  il  reddito dichiarato non risulta congruo rispetto
          ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
             Qualora l'ufficio determini  sinteticamente  il  reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali, la stessa si presume sostenuta,  salvo  prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno  in  cui  e'  stata  effettuata  e   nei   cinque
          precedenti.
             Il  contribuente  ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della  notificazione  dell'accertamento,  che  il   maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito in tutto o in  parte  da  redditi  esenti  o  da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita' di tali redditi e la  durata  del  loro  possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
             Dal  reddito  complessivo determinato sinteticamente non
          sono deducibili gli oneri di cui all'art.  10  del  decreto
          indicato  nel  secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo-
          cale   sui   redditi   il   maggior    reddito    eccertato
          sinteticamente  e' considerato reddito di capitale salva la
          facolta' del contribuente  di  provarne  l'appartenenza  ad
          altre categorie di redditi".
             "Art.  43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei casi di omessa presentazione della  dichiarazione  o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere  notificato  fino  al  31  dicembre  del  sesto anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte".
             I  richiami  contenuti  nell'art. 38 di cui sopra (salvo
          quelli riguardanti il  decreto  stesso)  si  riferiscono  a
          disposizioni  abrogate  dal  testo  unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917,  e
          pertanto   ora  occorre  aver  riguardo  ai  corrispondenti
          articoli del menzionato testo unico.
             Per il testo dell'art. 41- bis del  medesimo  D.P.R.  n.
          600/1973 si veda la nota (a) all'art. 11.