Art. 12. Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali 1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (a), continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni (c), resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno. --------------- (a) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: "L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 15 per cento con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani". L'aliquota del 15 per cento e' stata elevata, da ultimo, al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa (14 marzo 1988), salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v. la nota che segue); termine prorogato, alle medesime condizioni, al 31 dicembre 1992, dall'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e ugualmente alle medesime condizioni, senza limite di tempo e comunque fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale dal decreto qui pubblicato. (b) Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabilisce che resti ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale, con esclusione dei depositi estinti prima della scadenza del vincolo. (c) Il testo dell'art. 35 del D.L. n. 46/1976 (Misure urgenti in materia tributaria), come sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 55, poi modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' il seguente: "Art. 35. - Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3- bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (v. precedente nota (a) , (n.d.r.), complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (v. nota (d) all'art. 11- bis , (n.d.r.)".