Art. 12.
       Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi,
                  conti correnti bancari e postali
 
  1.  Fino  al  riordinamento  del  regime  tributario dei redditi di
capitale, la ritenuta sugli interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
depositi  e  conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni (a), continua ad
applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto  disposto  dal
comma  10  dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), e il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo  1976,  n.  46,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10
maggio  1976,  n.  249,  e  successive   modificazioni   (c),   resta
determinato,  anche  oltre  il  31  dicembre 1992, con esclusione dei
depositi di cui al comma 10 dell'articolo  7  della  legge  11  marzo
1988,  n.  67  (b),  al  50  per  cento  per  ciascuna delle scadenze
stabilite in ciascun anno.
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             (a) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte   sui   redditi)  prevede  che:  "L'amministrazione
          postale e le aziende ed istituti di credito devono  operare
          una ritenuta del 15 per cento con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti
          ed  ai  correntisti.  Non  sono  soggetti alla ritenuta gli
          interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui  depositi  e
          conti   delle  aziende  ed  istituti  di  credito  ne'  gli
          interessi corrisposti da aziende  ed  istituti  di  credito
          italiani  o  da  filiali italiane di aziende ed istituti di
          credito esteri ad aziende e istituti di  credito  con  sede
          all'estero,  esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani".
             L'aliquota del 15 per cento e' stata elevata, da ultimo,
          al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11  marzo
          1988,  n.  67, sino al riordinamento del regime fiscale dei
          redditi  da  capitale  e  comunque  non  oltre   tre   anni
          dall'entrata  in vigore della legge stessa (14 marzo 1988),
          salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v.   la
          nota   che   segue);   termine   prorogato,  alle  medesime
          condizioni, al 31 dicembre  1992,  dall'art.  4,  comma  2,
          della  legge  29  dicembre  1990, n. 405, e ugualmente alle
          medesime condizioni, senza limite di tempo e comunque  fino
          al  riordinamento  del  regime  tributario  dei  redditi di
          capitale dal decreto qui pubblicato.
             (b)  Il  comma  10  dell'art.  7  della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) stabilisce che resti ferma  al  25
          per  cento  la  ritenuta  sugli  interessi,  premi ed altri
          frutti  sui  certificati  di  deposito   e   sui   depositi
          nominativi  raccolti dalle aziende di credito e vincolati a
          non meno di tre mesi,  nonche'  sui  depositi  a  risparmio
          postale,  con  esclusione  dei depositi estinti prima della
          scadenza del vincolo.
             (c) Il testo dell'art. 35 del D.L.  n.  46/1976  (Misure
          urgenti in materia tributaria), come sostituito dall'art. 3
          del   D.L.  30  dicembre  1981,  n.  792,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  55,  poi
          modificato  dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  novembre
          1983,  n. 649, e dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n.
          391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre
          1987, n. 477, e' il seguente:
             "Art. 35. - Le aziende ed  istituti  di  credito  devono
          versare  annualmente  alla sezione di tesoreria provinciale
          dello Stato, in acconto dei versamenti di cui  all'art.  8,
          primo  comma,  n. 3- bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602, e successive modificazioni, un importo  pari  ai  nove
          decimi  delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive
          modificazioni   (v.   precedente   nota   (a)  ,  (n.d.r.),
          complessivamente  versate  per  il   periodo   di   imposta
          precedente.
             Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro
          il  30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non
          lavorativi per le aziende di  credito  i  termini  suddetti
          sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
             Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello
          delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto
          si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e' rimborsata
          ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
          e  successive  modificazioni,  con  gli  interessi  di  cui
          all'art. 44 dello stesso decreto.
             In  caso  di omesso o ritardato versamento rispetto alle
          scadenze  indicate  nel  secondo  comma  o  di   versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni  degli  articoli  9  e  92  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni (v. nota (d) all'art.  11-  bis  ,
          (n.d.r.)".