Art. 12-bis. Interpretazione autentica (( 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria )) (( immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 )) (( luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1992, n. 359 (a), nelle unita' immobiliari urbane )) (( direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e )) (( dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo 7 )) (( (a), debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate )) (( in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie )) (( di abitazione a proprieta' indivisa. )) -------------- (a) L'art. 7 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione, e' cosi' formulato: "Art. 7. - 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi tra detti enti, le unita' sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari. 3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari. Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciasun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita', dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno corrisposto o devono corrispondere. 4. Sono esenti dall'imposta: a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; c) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalita' di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere didattico; f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni. 5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse. 6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' versata entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi". Per consultare il testo delle disposizioni sopra richiamate si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992.