Art. 12-bis.
                      Interpretazione autentica
 
(( 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria      ))
(( immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11      ))
(( luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 8 agosto 1992, n. 359 (a), nelle unita' immobiliari urbane      ))
(( direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e  ))
(( dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso articolo 7   ))
(( (a), debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate  ))
(( in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie ))
(( di abitazione a proprieta' indivisa.                            ))
          --------------
             (a) L'art. 7 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il
          risanamento  della finanza pubblica), come sostituito dalla
          legge di conversione, e' cosi' formulato:
             "Art. 7. - 1. Per l'anno 1992 e' istituita  una  imposta
          straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle
          aree  fabbricabili  individuate negli strumenti urbanistici
          vigenti, siti nel territorio dello Stato, a  qualsiasi  uso
          destinati,  ivi  compresi  quelli  alla  cui  produzione  o
          scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, posseduti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
             2. Soggetto  passivo  dell'imposta  e'  il  proprietario
          dell'immobile  ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
          uso o abitazione sullo stesso anche se  non  residente  nel
          territorio     dello    Stato;    l'imposta    e'    dovuta
          proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti
          passivi lo Stato, le regioni, le  province,  i  comuni,  le
          comunita'  montane,  i  consorzi  tra detti enti, le unita'
          sanitarie  locali,  le  istituzioni   sanitarie   pubbliche
          autonome  di  cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.
             3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3  per  mille
          del   valore  dei  fabbricati  e  delle  aree  fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il  valore
          e'  costituito,  per  i  fabbricati iscritti in catasto, da
          quello che risulta applicando all'ammontare  delle  rendite
          catastali  determinate  dall'amministrazione  del catasto e
          dei servizi tecnici  erariali  a  seguito  della  revisione
          generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
          20  gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
          del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a  100  per  le
          unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
          catastali  A,  B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
          C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel
          gruppo  D  non  possedute  nell'esercizio d'impresa e nella
          categoria A/10, e pari  a  34  per  quelle  classificate  o
          classificabili  nella  categoria  C/1.  Per  determinare il
          valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si  fa
          riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
          Per  le  unita'  immobiliari urbane direttamente adibite ad
          abitazione principale del possessore e dei suoi  familiari,
          l'imposta  e'  stabilita  nella  misura del 2 per mille del
          valore determinato ai sensi del presente  comma,  diminuito
          di  50 milioni di lire. Per unita' immobiliari direttamente
          adibita ad abitazione  principale  deve  intendersi  quella
          nella  quale  il  contribuente  che la possiede a titolo di
          proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
          familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
          classificate   o  classificabili  nel  gruppo  D  possedute
          nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   e'   costituito
          dall'ammontare,  al  lordo delle quote di ammortamento, che
          risulta dalle scritture  contabili  applicando  per  ciasun
          anno  di  formazione  dello stesso i seguenti coefficienti:
          1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990:    1,05;  1989:  1,10;  1988:
          1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983:
          1,60;  1982  e  precedenti:  1,70. Per le aree fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il  valore
          e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
          per  le  aree  destinate ad attivita' di pubblica utilita',
          dall'ammontare  delle  indennita'  che  gli  enti  pubblici
          competenti  per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno
          corrisposto o devono corrispondere.
             4. Sono esenti dall'imposta:
               a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali  di
          cui  all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917;
               b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
          del  culto,  purche'  compatibile con le disposizioni degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
               c)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa   Sede
          indicati  negli  articoli  13,  14,  15  e  16 del Trattato
          lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con  la  legge
          27 maggio 1929, n. 810;
               d)  i  fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i
          quali  e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale  sul
          reddito  dei  fabbricati  in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia;
               e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art.
          87, comma 1, lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle
          imposte   sui  redditi,  non  aventi  finalita'  di  lucro,
          destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'
          istituzionali di carattere didattico;
               f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati
          alle  attivita'  assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
          1992, n. 104;
               g)  i  fabbricati con destinazione ad usi culturali di
          cui all'art.  5-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  601,  e  successive
          modificazioni;
               h) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9;
               i)  i  fabbricati  e  le aree fabbricabili, nonche' le
          quote di essi, appartenenti ai soggetti che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti
          a  fallimento,  a  liquidazione  coatta  amministrativa o a
          concordato preventivo con cessione di beni.
             5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con
          le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il
          versamento deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre
          1992.  Tuttavia  il versamento puo' essere effettuato entro
          il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre  il
          30  settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento
          a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
             6.  Per   l'anno   1992   e'   istituita   una   imposta
          straordinaria  sull'ammontare dei depositi bancari, postali
          e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine,
          conti  correnti,  depositi  a  risparmio   e   a   termine,
          certificati  di  deposito,  libretti e buoni fruttiferi, da
          chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi,
          i libretti di risparmio  di  previdenza  indicati  all'art.
          41,  primo  comma,  della  legge  7 agosto 1982, n. 526, la
          raccolta  interbancaria  e   intercreditizia,   nonche'   i
          depositi  e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso
          il sistema bancario e l'amministrazione  postale  e  quelli
          detenuti  da rappresentanze diplomatiche e consolari estere
          in Italia o da enti e organismi internazionali  che  godono
          della     esenzione     dalle    imposte    sui    redditi.
          L'amministrazione postale  e  le  aziende  ed  istituti  di
          credito  sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei
          confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6
          per  mille  commisurata  all'ammontare   risultante   dalle
          scritture  contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta
          e' versata entro il 15  settembre  1992  con  le  modalita'
          previste  per  il versamento delle ritenute di cui all'art.
          26,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
             7.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui  al  presente
          articolo   nonche'  per  il  contenzioso  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  le  imposte  sui  redditi.  Le
          imposte  straordinarie di cui al presente articolo non sono
          deducibili ai fini delle imposte sui redditi".
             Per  consultare  il  testo  delle   disposizioni   sopra
          richiamate  si  veda  il testo di detto decreto, coordinato
          con la legge  di  conversione,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992.