Art. 13.
                  Riserva delle entrate all'erario
  1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e   concorrono,   anche  attraverso  il  potenziamento  di  strumenti
antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio  del  debito
pubblico,   nonche'   alla  realizzazione  delle  linee  di  politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria.
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  saranno  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
1.