Art. 13-bis
              Modifica all'articolo 75 del testo unico
                    delle imposte sui redditi (a)
 
(( 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle       ))
(( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ))
(( (a) e' inserito il seguente:                                    ))
(( "5- bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti    ))
(( gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63   ))
(( che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a        ))
(( concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e    ))
(( gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del     ))
(( precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto  ))
(( articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente  ))
(( a quello non ammesso in deduzione".                             ))
(( 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli      ))
(( interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni     ))
(( sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da  ))
(( cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data di     ))
(( entrata in vigore del presente decreto.                         ))
          --------------
             (a) L'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
          1  del  D.P.R.  4  febbraio  1988, n. 42, e dal decreto qui
          pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 75 (Norme  generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente capo non  dispongono  diversamente,  concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni.
             2.   Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4. Le spese e gli altri  componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio di  competenza.    Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita' alle precedenti norme  del  presente  capo  che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non risultando imputati  al  conto  dei  profitti  e  delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita' o beni produttivi di proventi  computabili  e  ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella determinazione del reddito  sono  deducibili  per  la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art.  63.
             5- bis. Qualora nell'esercizio  siano  stati  conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che eccedono l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e gli altri componenti negativi di cui alla  seconda  parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto art. 63,  non  si  tiene  conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai fini delle imposte sui  redditi,  non  sono  ammessi  in
          deduzione  se  la  registrazione e' stata omessa o e' stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali".
             Si  ritiene  opportuno  trascrive l'art. 63 del medesimo
          testo unico piu' volte citato:
             "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare  dei  ricavi  e  degli   altri   proventi   che
          concorrono  a formare il reddito e' l'ammontare complessivo
          di tutti i ricavi e proventi.
             2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
               a) non si tiene conto delle  sopravvenienze  attive  e
          degli  interessi di mora accantonati a norma degli articoli
          55 e 71, dei proventi soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo  di  imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge
          speciale non concorrono a formare il reddito;
               b)  i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute estere si computano per la sola parte che  eccede  i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
               c)   le   plusvalenze   realizzate  si  computano  per
          l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare  il
          reddito dell'esercizio;
               d)  i  dividendi e gli interessi di provenienza estera
          si  computano  per  l'intero   ammontare   anche   se   per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
               e) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57  si
          computano nella misura ivi stabilita;
               f)  le  rimanenze  di  cui  agli  articoli  59 e 60 si
          computano   nei    limiti    degli    incrementi    formati
          nell'esercizio;
               g)  i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui
          all'art. 78, si  computano  nell'ammontare  ivi  stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
             3.  Se  nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri proventi esenti da imposta derivanti da  obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto o pegno a decorrere dal 28  novembre  1984  o  da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla stessa data, gli interessi passivi non  sono  ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli interessi e proventi esenti.  Gli  interessi  passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi  esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.
             4.   Gli   interessi   passivi   non   computati   nella
          determinazione del reddito a norma  del  presente  articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10  (v.
          nota (a) all'art. 10, (n.d.r.)".